Cassazione Civile, Ordinanza n. 31573/2022 del 25/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un preliminare di vendita avente ad oggetto un'unità abitativa. I promittenti venditori hanno resistito alla domanda proposta dalla promissaria acquirente ex art. 2932 c.c. e, dopo la conferma in appello della sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda, hanno proposto ricorso per cassazione. Sostenevano che la Corte d'appello avesse omesso o reso solo apparente la motivazione, trascurando fatti decisivi, in particolare una loro lettera con cui avevano dichiarato di volersi avvalere della risoluzione del preliminare per inadempimento della controparte; inoltre lamentavano che, essendo la promissaria acquirente inadempiente, non avrebbe potuto essere accolta la domanda di esecuzione in forma specifica. Con il secondo motivo deducevano violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avesse pronunciato ultra petita concedendo alla promissaria acquirente un ulteriore termine per il pagamento del prezzo. Con il terzo motivo denunciavano ancora violazione dell'art. 112 c.p.c. e omesso esame di un fatto storico, riferito alla richiesta di condanna generica della promissaria acquirente ai danni derivanti dagli asseriti inadempimenti dei promittenti venditori.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili o comunque infondati e ha rigettato il ricorso. Ha osservato che i ricorrenti si limitavano a contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio a quella svolta dal giudice di merito, chiedendo un nuovo esame del merito non consentito in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la sentenza impugnata era adeguatamente motivata: il preliminare non prevedeva che il pagamento del saldo prezzo dovesse estinguere il mutuo gravante sul bene, ma prevedeva che, al momento del saldo, l'immobile fosse già libero da trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli; poiché alla scadenza pattuita l'immobile era ancora ipotecato, la Corte d'appello ha ritenuto inadempienti i venditori. Quanto alla domanda ex art. 2932 c.c., è stato ribadito che essa non richiede una preventiva costituzione in mora né un'offerta formale della controprestazione, essendo sufficiente la manifestazione di volontà della parte attrice di pagare il residuo prezzo. Sul dedotto termine ulteriore per il pagamento, la Corte ha chiarito che il giudice d'appello si era limitato a rilevare l'errore del primo giudice nel fissare il dies a quo, senza poter modificare la statuizione in assenza di appello incidentale. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione della resistente; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L'azione per ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso è ammissibile in presenza di un'obiettiva situazione di inadempimento e non richiede la preventiva costituzione in mora né l'offerta formale della controprestazione; è sufficiente la manifestazione di volontà dell'attore di corrispondere il residuo prezzo.
La censura di ultrapetizione è stata ritenuta infondata perché la Corte territoriale non ha attribuito un bene della vita non richiesto, ma ha solo rilevato l'errore del primo giudice su un termine, senza poterlo correggere in assenza di appello incidentale.
Il ricorso non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione di merito; dopo la riforma del n. 5, il vizio motivazionale è denunciabile solo nei limiti del "minimo costituzionale".
art. 111 Cost.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica della sua esistenza sostanziale e intelligibilità, non potendo essere esteso alla sufficienza o alla contraddittorietà della motivazione se non nei casi estremi indicati dalla giurisprudenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato previsto per la manifesta inammissibilità o infondatezza.
Richiamato come base procedurale per la trattazione camerale della proposta del relatore.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito rivalutare il materiale probatorio o sostituire la propria lettura dei fatti a quella, congruamente motivata, del giudice di merito.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il vizio motivazionale è denunciabile in cassazione solo quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente, o presenti contrasti irriducibili o incomprensibilità obiettiva, restando esclusa ogni censura di insufficienza o contraddittorietà non riconducibile al minimo costituzionale.
- In materia di reciproci inadempimenti contrattuali, la valutazione su quale parte sia risultata inadempiente in modo tale da giustificare la reazione dell'altra costituisce giudizio di fatto, censurabile in cassazione solo per vizi logici o giuridici della motivazione.
- L'azione ex art. 2932 c.c. non richiede la preventiva costituzione in mora dell'obbligato né l'offerta formale della prestazione, essendo sufficiente la disponibilità dell'attore ad adempiere e la sussistenza di un inadempimento oggettivo della controparte.
- Quando il preliminare prevede che, al momento del pagamento del saldo prezzo, il bene sia libero da vincoli e trascrizioni pregiudizievoli, il permanere di un'ipoteca alla scadenza pattuita può integrare inadempimento del promittente venditore, anche se il saldo prezzo non era destinato all'estinzione del mutuo salvo espressa pattuizione.
- La denuncia di omesso esame di un fatto storico richiede l'indicazione specifica del fatto, della sua decisività e del modo in cui esso sarebbe stato trascurato; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
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