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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9384/2022 del 18/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto del 17/02/2021 che aveva rigettato l'appello contro il provvedimento del Tribunale di Catanzaro del 20/04/2020 con cui era stata disposta la confisca (misura patrimoniale disgiunta) di ditte, immobili, veicoli e altri beni sequestrati il 28/06/2019. Le censure dedotte sono: (1) violazione di legge rispetto all'art. 4, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 159/2011, per presunta insufficienza degli elementi a comprovare la "pericolosità sociale" necessaria per applicare la misura; (2) carenza dei presupposti per l'applicazione disgiunta della confisca patrimoniale. In fatto la difesa ha contestato la rilevanza e l'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore Mantella, il valore probatorio di una condanna per estorsione senza l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., l'assenza di iscrizione della notizia di reato nel procedimento "Rinascita-Scott" e la presunta travisazione di elementi economici (retribuzione indicata).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il ricorso per cassazione avverso provvedimenti di misure di prevenzione patrimoniali sia ammesso soltanto per violazione di legge (art.10 e art.27 D.Lgs. 159/2011) e che le doglianze dedotte erano in realtà contestazioni sulla completezza e logica della motivazione (valutazione di merito) non sindacabili in sede di legittimità, salvo che la motivazione sia del tutto carente o meramente apparente. La Corte ha ritenuto invece la motivazione della Corte territoriale adeguata e coerente: ha esaminato e motivato il valore delle dichiarazioni di Mantella, la condanna per estorsione e le intercettazioni, giungendo alla conclusione dell'appartenenza/contiguità del proposto al clan Mancuso e alla legittimità della confisca disgiunta. I ricorsi sono stati dunque respinti; i ricorrenti condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia) art. 4, comma 1, lett. a)

    La norma è richiamata in relazione al giudizio di "pericolosità sociale" necessario per disporre misure di prevenzione; la Corte territoriale ha ritenuto che gli elementi di fatto fossero idonei a dimostrare la pericolosità e la Cassazione ha valutato la censura come impugnazione del merito non consentita in sede di legittimità

  • D.Lgs. n. 159/2011 art. 10 e art. 27

    Art.10 e art.27 sono richiamati per delimitare l'ambito di impugnabilità: avverso i decreti della Corte d'appello in materia di misure di prevenzione è ammesso il ricorso per cassazione solo per violazione di legge, con conseguente esclusione del sindacato pieno sulle valutazioni di merito e motivazione, salvo casi di motivazione completamente inesistente o manifestamente apparente

  • Art. 416-bis.1 c.p.

    La mancata contestazione dell'aggravante in sede penale non impedisce che, nel procedimento di prevenzione, i giudici possano attribuire rilievo agli stessi fatti ai fini della valutazione di contiguità o appartenenza a organizzazioni mafiose, in quanto criteri di valutazione diversi possono legittimare conclusioni differenti

  • Art. 616 c.p.p.

    Richiamato per giustificare l'irrogazione di una sanzione pecuniaria (versamento a cassa delle ammende) per i ricorrenti ritenuti responsabili, secondo la valutazione della Corte, di colpa processuale nella presentazione dei ricorsi inammissibili

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro provvedimenti di misure di prevenzione patrimoniale è limitato a profili di violazione di legge: non è lo strumento per riesaminare il convincimento dei giudici di merito sulle prove, salvo che la motivazione sia del tutto mancante o incomprensibile
  • Nei procedimenti di prevenzione i criteri valutativi sono diversi da quelli del giudizio penale: l'assenza di iscrizione di notizia di reato o l'assenza di specifiche aggravanti in un giudizio penale non equivalgono automaticamente a una decisione favorevole nel procedimento di prevenzione
  • Per contestare con successo una misura di prevenzione in Cassazione è necessario individuare specifiche violazioni di legge o una motivazione talmente carente da risultare inesistente; mere richieste di rivalutazione degli elementi probatori saranno dichiarate inammissibili
  • La confisca disgiunta può essere applicata anche quando non vi sia una coincidenza integrale delle contestazioni penali, purché il giudice di prevenzione motivi adeguatamente il nesso tra beni e proventi illeciti
  • Chi impugna deve porre a paradigma argomentazioni giuridiche precise (nullità, travisamento palese di norme, vizio di diritto) e non solo rilievi sulla graduazione delle prove, per evitare l'inammissibilità e possibili sanzioni processuali

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