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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00868/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una precedente pronuncia che aveva accertato la nullità dell'interposizione di manodopera in un appalto illecito, con conseguente emersione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in capo al soggetto effettivamente utilizzatore della prestazione. Il lavoratore, dopo avere messo in mora la società e avere offerto la propria prestazione, non aveva ricevuto la retribuzione per il periodo dall'1.4.2013 al 31.10.2015; la Corte d'appello ha quindi condannato la società al pagamento delle retribuzioni lorde maturate, ritenendo non detraibili le somme che il lavoratore aveva percepito nello stesso periodo da un diverso datore di lavoro, poiché aventi natura retributiva e non risarcitoria. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 1 l. n. 1369/1960 e degli artt. 29, comma 3-bis, e 27, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe considerato l'effetto liberatorio dei pagamenti ricevuti dal lavoratore a titolo di retribuzione per attività di lavoro subordinato svolta alle dipendenze di un soggetto diverso dalla società ricorrente, chiedendo quindi la detrazione di tali importi dall'obbligazione retributiva posta a carico dell'effettivo datore di lavoro.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura e ha confermato la decisione di merito. Ha ribadito che, dichiarata la nullità dell'interposizione di manodopera e accertato il rapporto di lavoro con l'effettivo utilizzatore, a seguito della messa in mora del lavoratore e del rifiuto ingiustificato del datore di ricevere la prestazione, sorge l'obbligo di corrispondere le retribuzioni. Ha inoltre escluso che possano essere detratti, come aliunde perceptum, i compensi percepiti dal lavoratore in forza di un diverso rapporto di lavoro con terzi, poiché l'art. 27, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 opera solo con riguardo ai pagamenti effettuati dal somministratore/appaltatore irregolare e non a pagamenti provenienti da un datore di lavoro estraneo al rapporto dichiarato illecito. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1, legge n. 1369 del 1960

    Norma richiamata dalla ricorrente quale base della nullità dell'interposizione di manodopera; la Corte non ne fa applicazione autonoma, ma si colloca nel quadro dell'appalto illecito e del rapporto di lavoro con l'effettivo utilizzatore.

  • art. 29, comma 3-bis, d.lgs. n. 276 del 2003

    È interpretato in senso costituzionalmente orientato: la nullità dell'appalto illecito comporta, una volta messa a disposizione la prestazione lavorativa e rifiutata illegittimamente dal datore, l'obbligo di corrispondere le retribuzioni all'effettivo datore di lavoro.

  • art. 27, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003

    "tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata"

    La disposizione si riferisce solo ai pagamenti eseguiti dal somministratore o appaltatore irregolare e non ai pagamenti fatti da un terzo estraneo al rapporto illecito; non consente quindi la detrazione delle somme percepite dal lavoratore per un diverso rapporto di lavoro.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per recepire per relationem la motivazione dei precedenti conformi sullo stesso contenzioso.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato, insieme agli artt. 36 e 41 Cost., quale parametro di lettura costituzionalmente orientata della disciplina dell'appalto illecito.

  • art. 36 Cost.

    Fondamento del diritto del lavoratore alla retribuzione a fronte della prestazione messa a disposizione e non ricevuta per fatto imputabile al datore.

  • art. 41 Cost.

    Richiamato nel bilanciamento tra libertà di iniziativa economica e tutela del lavoro nell'interpretazione della disciplina sull'interposizione illecita.

  • art. 1180 c.c.

    La Corte ne richiama l'inoperatività nel caso di retribuzioni corrisposte da un soggetto estraneo al rapporto illecito, poiché tali pagamenti non estinguono l'obbligazione retributiva dell'effettivo datore.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato solo indirettamente nel quadro dell'onere probatorio, senza una specifica statuizione autonoma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Accertata la nullità dell'interposizione di manodopera o dell'appalto illecito, e a fronte della messa in mora del lavoratore con offerta della prestazione, l'effettivo utilizzatore è tenuto a corrispondere le retribuzioni anche se la prestazione non è stata ricevuta per fatto a lui imputabile.
  • Le somme corrisposte al lavoratore da un diverso datore di lavoro, in adempimento di un rapporto autonomo e distinto da quello dichiarato illecito, non sono detraibili dall'obbligazione retributiva gravante sull'effettivo datore di lavoro.
  • L'effetto liberatorio previsto dalla disciplina della somministrazione/appalto irregolare opera solo per i pagamenti eseguiti dal somministratore o appaltatore irregolare e fino a concorrenza dell'importo effettivamente pagato, non per pagamenti di terzi estranei al rapporto.
  • Quando il credito azionato ha natura retributiva e non risarcitoria, non trova applicazione il criterio della compensatio lucri cum damno.
  • Nel rapporto di lavoro ricostruito giudizialmente per effetto della declaratoria di nullità dell'interposizione, gli ordinari obblighi del datore, tra cui quello retributivo, sorgono dalla messa a disposizione della prestazione e dal rifiuto ingiustificato di riceverla.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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