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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12172/2024 del 06/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di controllo automatizzato sull'anno d'imposta 2012, venivano liquidate imposte non versate e iscritti a ruolo anche accessori nei confronti di una società. La cartella di pagamento veniva notificata a mezzo PEC e impugnata dalla società davanti al giudice tributario, che deduceva, tra l'altro, l'inesistenza/nullità della notifica perché eseguita via PEC da soggetto non abilitato, la trasmissione di una copia informatica della cartella cartacea anziché del documento informatico, il difetto di motivazione, la mancanza di sottoscrizione del ruolo e l'illegittimità dell'aggio. In primo grado il ricorso veniva respinto; in appello la società otteneva invece accoglimento, sul rilievo che, in caso di contestazione della notifica via PEC di cartelle di pagamento, incombe sull'agente della riscossione dimostrare la regolare notifica in forma di documento informatico, provando corrispondenza tra messaggio originale e documento trasmesso e la regolarità della trasmissione telematica. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione delle norme sulla notificazione a mezzo PEC e sulla disciplina del documento informatico, sostenendo che la notifica via PEC fosse valida e che dovesse presumersi la corrispondenza tra originale e copia cartacea trasmessa, essendo inoltre provata la ricezione della PEC e la conoscibilità legale dell'atto, con possibilità per la contribuente di difendersi.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nella specie, non era controverso che la PEC fosse stata ricevuta dalla società all'indirizzo digitale coincidente con il domicilio fiscale e che la parte non avesse formalmente disconosciuto l'atto, limitandosi a censure generiche. Richiamando precedenti di legittimità, ha ribadito che l'irritualità della notificazione a mezzo PEC non comporta nullità se la consegna telematica ha comunque realizzato lo scopo della conoscenza dell'atto; che il disconoscimento della copia di una cartella esattoriale deve essere specifico e puntuale; che la copia informatica di un documento originariamente analogico ha efficacia probatoria se la conformità non è espressamente disconosciuta; e che la copia informatica della cartella cartacea non necessita di firma digitale in assenza di diversa previsione normativa. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché si uniformi ai principi indicati e riesamini anche i motivi di merito.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La notificazione di un atto a mezzo PEC non è nulla se, pur in presenza di una possibile irregolarità formale del formato o della modalità di trasmissione, il destinatario ha comunque ricevuto l'atto e si è realizzato lo scopo legale della conoscenza.
  • Chi contesta la notificazione o la riferibilità di una cartella esattoriale trasmessa in copia informatica deve proporre un disconoscimento specifico e puntuale, indicando le difformità riscontrate rispetto all'originale; contestazioni generiche non sono sufficienti.
  • La copia informatica di un documento originariamente formato su supporto analogico conserva efficacia probatoria pari all'originale se la sua conformità non sia espressamente disconosciuta secondo le regole del CAD.
  • Nella notificazione telematica il valore giuridico dell'atto non dipende da una mera affermazione della parte notificante, ma dal rispetto dell'intera sequenza procedurale prevista dalla disciplina della PEC, che assicura ricezione, provenienza, integrità e autenticità delle ricevute.
  • La copia informatica della cartella di pagamento originariamente cartacea non richiede necessariamente firma digitale, salvo una specifica previsione normativa contraria.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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