Cassazione Civile, Ordinanza n. 12172/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di controllo automatizzato sull'anno d'imposta 2012, venivano liquidate imposte non versate e iscritti a ruolo anche accessori nei confronti di una società. La cartella di pagamento veniva notificata a mezzo PEC e impugnata dalla società davanti al giudice tributario, che deduceva, tra l'altro, l'inesistenza/nullità della notifica perché eseguita via PEC da soggetto non abilitato, la trasmissione di una copia informatica della cartella cartacea anziché del documento informatico, il difetto di motivazione, la mancanza di sottoscrizione del ruolo e l'illegittimità dell'aggio. In primo grado il ricorso veniva respinto; in appello la società otteneva invece accoglimento, sul rilievo che, in caso di contestazione della notifica via PEC di cartelle di pagamento, incombe sull'agente della riscossione dimostrare la regolare notifica in forma di documento informatico, provando corrispondenza tra messaggio originale e documento trasmesso e la regolarità della trasmissione telematica. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione delle norme sulla notificazione a mezzo PEC e sulla disciplina del documento informatico, sostenendo che la notifica via PEC fosse valida e che dovesse presumersi la corrispondenza tra originale e copia cartacea trasmessa, essendo inoltre provata la ricezione della PEC e la conoscibilità legale dell'atto, con possibilità per la contribuente di difendersi.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nella specie, non era controverso che la PEC fosse stata ricevuta dalla società all'indirizzo digitale coincidente con il domicilio fiscale e che la parte non avesse formalmente disconosciuto l'atto, limitandosi a censure generiche. Richiamando precedenti di legittimità, ha ribadito che l'irritualità della notificazione a mezzo PEC non comporta nullità se la consegna telematica ha comunque realizzato lo scopo della conoscenza dell'atto; che il disconoscimento della copia di una cartella esattoriale deve essere specifico e puntuale; che la copia informatica di un documento originariamente analogico ha efficacia probatoria se la conformità non è espressamente disconosciuta; e che la copia informatica della cartella cartacea non necessita di firma digitale in assenza di diversa previsione normativa. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché si uniformi ai principi indicati e riesamini anche i motivi di merito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato come norma processuale per denunciare violazione e falsa applicazione di legge
richiamato come parte della disciplina della notificazione a mezzo PEC, la cui osservanza garantisce certezza della ricezione e provenienza
artt. 3, 3-bis, 45 e 48 d.lgs. n. 82 del 2005
richiamati per la disciplina del documento informatico e della trasmissione telematica, idonee a garantire integrità, autenticità e valore probatorio della notifica
artt. 25 e 26 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamati quale base normativa della cartella di pagamento e della sua notificazione
richiamato come norma sulla notificazione a mezzo PEC
art. 22, comma 3, d.lgs. n. 82 del 2005
le copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici hanno la stessa efficacia probatoria degli originali se la conformità non è espressamente disconosciuta
Massime di principio
- La notificazione di un atto a mezzo PEC non è nulla se, pur in presenza di una possibile irregolarità formale del formato o della modalità di trasmissione, il destinatario ha comunque ricevuto l'atto e si è realizzato lo scopo legale della conoscenza.
- Chi contesta la notificazione o la riferibilità di una cartella esattoriale trasmessa in copia informatica deve proporre un disconoscimento specifico e puntuale, indicando le difformità riscontrate rispetto all'originale; contestazioni generiche non sono sufficienti.
- La copia informatica di un documento originariamente formato su supporto analogico conserva efficacia probatoria pari all'originale se la sua conformità non sia espressamente disconosciuta secondo le regole del CAD.
- Nella notificazione telematica il valore giuridico dell'atto non dipende da una mera affermazione della parte notificante, ma dal rispetto dell'intera sequenza procedurale prevista dalla disciplina della PEC, che assicura ricezione, provenienza, integrità e autenticità delle ricevute.
- La copia informatica della cartella di pagamento originariamente cartacea non richiede necessariamente firma digitale, salvo una specifica previsione normativa contraria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12071/2024 del 06/05/2024
- ordinanza_civile · 6 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12072/2024 del 06/05/2024
- ordinanza_civile · 6 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12073/2024 del 06/05/2024
- ordinanza_civile · 6 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12077/2024 del 06/05/2024
- ordinanza_civile · 6 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12079/2024 del 06/05/2024
- ordinanza_civile · 6 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12081/2024 del 06/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →