Cassazione Civile, Ordinanza n. 11897/2024 del 03/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (associazione)
La controversia
Il ricorrente aveva convenuto l'associazione deducendo di essere stato contattato quale artigiano e indotto ad aderire a una soluzione prospettata come idonea a consentirgli il pensionamento anticipato di un anno. Aveva quindi versato all'INPS circa euro 25.953,48 per ottenere tale risultato, ma il beneficio non era stato riconosciuto perché mancavano i presupposti normativi. In primo grado la domanda era stata rigettata sul rilievo che il mancato accesso all'anticipo pensionistico dipendeva dalla disciplina legale, mentre il versamento aveva comunque prodotto un'utilità previdenziale, anticipando la decorrenza del trattamento e incrementandone l'importo annuo. In appello il ricorrente aveva censurato tale decisione, ma la Corte territoriale aveva ritenuto che la pretesa si fosse trasformata: in origine era stata chiesta la perdita di un'annualità pensionistica, mentre in appello si era chiesto il rimborso della somma versata inutilmente, con mutamento inammissibile; inoltre, non risultava specificamente censurata la ratio della decisione di primo grado relativa all'assenza di nesso causale. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1218 e 1223 c.c. e degli artt. 112, 183 e 345 c.p.c., sostenendo che non vi fosse mutamento della domanda ma solo diversa quantificazione del medesimo danno; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda originaria; 3) violazione dell'art. 342 c.p.c., per avere la Corte d'appello erroneamente escluso che il gravame investisse la ratio del difetto di nesso causale tra condotta dell'associazione e danno lamentato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente qualificato come mutamento inammissibile della domanda la sostituzione della pretesa originaria, relativa alla perdita dell'annualità pensionistica, con quella concernente la restituzione della somma versata per ottenere l'anticipo pensionistico. La Cassazione ha osservato che la modificazione della domanda è ammessa nei limiti dell'art. 183 c.p.c. e può incidere anche su petitum e causa petendi, purché resti connessa alla vicenda sostanziale e non leda il contraddittorio, ma ciò non consente una emendatio del petitum oltre i termini perentori e tantomeno in appello. Ha inoltre ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo, perché la Corte territoriale aveva comunque deciso sulla domanda come effettivamente proposta in appello, reputata inammissibile, e perché il ricorrente non aveva dimostrato, nei limiti dell'art. 366, n. 6, c.p.c., di avere realmente censurato in appello la ratio del difetto di nesso causale. È stata anche disposta la sola statuizione sul contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente come norma sulla responsabilità contrattuale, ma la Corte non ne ha fondato la decisione sul merito della responsabilità, concentrandosi invece sull'ammissibilità della modifica della domanda e sulla corretta formulazione del gravame.
richiamato dal ricorrente per sostenere la risarcibilità del danno; la Corte non lo ha applicato in modo decisivo, ritenendo assorbente il tema del mutamento della domanda e dell'inammissibilità delle nuove conclusioni.
evocato come parametro del dovere di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso l'omessa pronuncia, poiché la Corte d'appello aveva deciso sulla domanda effettivamente proposta in appello e aveva inoltre rilevato la non specifica censura della ratio sul nesso causale.
la Corte ribadisce che la modificazione della domanda può riguardare anche petitum e causa petendi, purché resti collegata alla vicenda sostanziale e non pregiudichi difesa e durata del processo, ma deve avvenire nei termini perentori previsti per l'emenda assertiva; non è consentita in appello se introduce una vera mutazione della domanda.
richiamato per sostenere l'ammissibilità o meno della modifica in appello; la Corte conferma che la nuova pretesa introdotta in secondo grado era inammissibile.
richiamato per contestare la valutazione di inammissibilità dell'appello; la Corte ha osservato che il ricorrente non ha dimostrato di aver realmente attaccato la ratio decidendi sul nesso causale.
richiamato in relazione all'onere di specifica indicazione degli atti e dei documenti; la Corte lo usa per rilevare che il ricorrente non ha adeguatamente dimostrato il contenuto dell'atto di appello e la dedotta censura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, conseguenza processuale del rigetto.
Massime di principio
- La modificazione della domanda è ammissibile nei limiti dell'art. 183 c.p.c. anche quando incida su petitum e causa petendi, ma deve restare ancorata alla medesima vicenda sostanziale e rispettare i termini perentori dell'emenda assertiva.
- La diversa quantificazione del danno è cosa distinta dalla sostituzione del titolo o dell'oggetto della pretesa: quando la parte abbandona il danno originariamente dedotto e ne introduce uno nuovo, si ha mutamento inammissibile della domanda.
- In appello non è consentito introdurre una nuova domanda o una sostanziale mutazione della pretesa già proposta in primo grado, soprattutto se la modifica avviene oltre i limiti temporali stabiliti nel giudizio di primo grado.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice d'appello decide sulla domanda effettivamente proposta e rileva la sua inammissibilità per mutamento rispetto all'originaria azione; la censura per cassazione deve confrontarsi con tale ratio.
- Per contestare efficacemente una declaratoria di inammissibilità dell'appello per mancata critica della ratio decidendi, il ricorrente deve dimostrare con precisione, nei limiti dell'art. 366, n. 6, c.p.c., il contenuto degli atti processuali rilevanti e le specifiche doglianze svolte in appello.
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