Cassazione Civile, Ordinanza n. 17574/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce dall’impugnazione di avvisi di accertamento emessi per imposte dirette e IVA relative agli anni d’imposta 2007-2009 nei confronti di una società sportiva dilettantistica in liquidazione. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso della contribuente per carenza di valida prova sulla sottoscrizione degli atti impugnati. In appello la CTR della Sicilia aveva rigettato l’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo in sintesi che l’ufficio avesse svolto difese generiche, senza contestare efficacemente quanto dedotto dalla contribuente, e richiamando inoltre l’esito favorevole alla società di altri giudizi relativi ad atti impositivi per annualità precedenti. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo nullità della sentenza per motivazione apparente, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 111, comma 6, Cost., dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e delle norme del processo tributario indicate nel ricorso, lamentando che la CTR non aveva riportato né valutato criticamente i passaggi rilevanti delle difese dell’Ufficio e delle sentenze richiamate, limitandosi ad affermazioni apodittiche.
La decisione
La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso dell’Agenzia, applicando il termine lungo ex art. 327 c.p.c. e la sospensione di undici mesi prevista dalla L. n. 197/2022 per le controversie definibili, senza cumulo con la sospensione feriale. Nel merito ha giudicato fondato il motivo: la sentenza della CTR è stata qualificata come affetta da motivazione meramente apparente, perché non espone in modo comprensibile l’iter logico seguito, non indica le ragioni per cui le difese dell’Ufficio sarebbero generiche, non specifica i contenuti delle sentenze richiamate né spiega la loro incidenza decisoria. Conseguentemente la Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché riesamini la causa con adeguata motivazione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il termine lungo di impugnazione si applica ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della modifica del 2009.
art. 46, comma 17, L. n. 69 del 2009
Ha modificato il termine lungo di impugnazione per i giudizi instaurati successivamente alla sua entrata in vigore.
art. 1, comma 199, L. n. 197 del 2022
sospesi per undici mesi i termini di impugnazione...
Per le controversie definibili, i termini di impugnazione e di ricorso per cassazione scadenti tra il 1° gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023 sono sospesi per undici mesi.
art. 111, comma 6, Cost.
La sentenza deve essere motivata almeno nel minimo costituzionale, in modo da rendere percepibile il fondamento della decisione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla se manca la motivazione o se la motivazione è solo apparente.
Concorre a imporre una motivazione idonea a rendere intelligibile il percorso decisorio.
artt. 1, comma 2, 36, comma 2, nn. 2 e 4, 53 e 54 del D.lgs. 546/1992
Le norme del processo tributario richiamate dalla ricorrente sono state evocate quale parametro della nullità della decisione per difetto di motivazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il vizio processuale dedotto in cassazione per nullità della sentenza per motivazione apparente.
Massime di principio
- Ricorre il vizio di motivazione apparente quando la sentenza, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere le ragioni della decisione e non rende controllabile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- La motivazione non può consistere in affermazioni apodittiche o meramente assertive: il giudice deve indicare le prove e le argomentazioni poste a base del convincimento e spiegare perché le difese di una parte siano ritenute generiche o infondate.
- Non è sufficiente richiamare altre decisioni favorevoli a una parte senza riportarne i passaggi rilevanti e senza svolgere un’autonoma valutazione critica in rapporto ai motivi di gravame dedotti nel processo.
- Nel giudizio di legittimità, il termine lungo per impugnare può essere sospeso dalla disciplina speciale sulle controversie definibili; ove la sospensione coincida con altre sospensioni processuali, queste non si cum ulano.
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