Cassazione Civile, Ordinanza n. 21836/2022 del 11/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
Il socio, già escluso dalla cooperativa nel 2016, ha promosso davanti al Tribunale di Bari un giudizio volto, da un lato, a far dichiarare la nullità ovvero la risoluzione di due convenzioni urbanistiche stipulate tra la cooperativa e il Comune per l'acquisizione di suoli edificabili destinati a edilizia residenziale; dall'altro, a ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla liquidazione della quota sociale e alla restituzione delle somme versate alla cooperativa per finanziare il programma edificatorio, con condanna al pagamento dei relativi importi. La cooperativa ha eccepito in giudizio la competenza arbitrale prevista dallo statuto e comunque l'incompetenza della sezione specializzata impresa, mentre non risultava una contestazione diretta della giurisdizione. Con il regolamento preventivo di giurisdizione, l'attore ha chiesto alle Sezioni Unite di affermare la giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la questione urbanistica fosse soltanto pregiudiziale e incidentale rispetto a diritti patrimoniali soggettivi nascenti dal rapporto societario.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il regolamento preventivo proposto dall'attore, escludendo la carenza di interesse, perché la presenza di dubbi oggettivi sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rendeva comunque attivabile l'istituto anche senza una contestazione espressa della controparte. Nel merito della questione di giurisdizione, ha affermato che la controversia appartiene al giudice ordinario: il petitum sostanziale non riguardava l'esercizio di poteri autoritativi o la legittimità di provvedimenti amministrativi, ma la tutela di posizioni soggettive patrimoniali derivanti dal rapporto societario e dalla sua cessazione; la contestazione delle convenzioni urbanistiche e degli atti connessi aveva rilievo solo incidentale e strumentale. Di conseguenza, il giudizio deve proseguire dinanzi al Tribunale ordinario di Bari, con decisione rimessa allo stesso giudice anche sulle spese del regolamento.
Norme richiamate
regolamento preventivo di giurisdizione
L'istanza può essere proposta da ciascuna parte, anche dall'attore, in presenza di un dubbio ragionevole sulla giurisdizione del giudice adito, prima della decisione di merito.
interesse concreto ed attuale
L'interesse al regolamento è ravvisato nel conseguimento anticipato di una pronuncia stabilizzatrice della giurisdizione che eviti futuri mutamenti e dispersione di attività processuale.
art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a.
materie effettivamente attratte alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
Le controversie sono devolute al giudice amministrativo solo quando abbiano ad oggetto direttamente atti o provvedimenti della P.A. in materia urbanistica ed edilizia.
art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.
materia urbanistica ed edilizia
La giurisdizione esclusiva amministrativa non opera quando la domanda riguarda in via principale diritti soggettivi patrimoniali di natura privatistica.
disciplina pubblicistica concernente il metodo di determinazione del prezzo massimo di cessione e locazione
È evocato come parametro della pretesa invalidità delle convenzioni urbanistiche, ma la sua violazione è ritenuta questione incidentale rispetto al petitum sostanziale privatistico.
necessaria previsione del termine finale dei lavori
La dedotta violazione incide solo come profilo pregiudiziale nella domanda, senza spostare la giurisdizione dalla sfera ordinaria a quella amministrativa.
Massime di principio
- Il regolamento preventivo di giurisdizione è proponibile da ciascuna parte, anche dall'attore, quando sussista un dubbio oggettivo e ragionevole sulla giurisdizione del giudice adito, indipendentemente dal fatto che la controparte abbia o meno sollevato una specifica eccezione di difetto di giurisdizione.
- L'ammissibilità del regolamento non è esclusa solo perché la controparte abbia eccepito questioni di competenza o clausole compromissorie anziché il difetto di giurisdizione, se la controversia presenta profili idonei a ingenerare un'incertezza reale sul riparto di giurisdizione.
- Ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, conta il petitum sostanziale, da individuarsi soprattutto in base alla causa petendi e alla natura della posizione giuridica dedotta, non alla sola formulazione formale delle conclusioni.
- Nelle controversie relative a cooperative edilizie, la fase pubblicistica resta devoluta al giudice amministrativo solo per i vizi degli atti autoritativi o provvedimentali; le controversie sulla fase privatistica, sui rapporti societari, sull'esclusione del socio, sulla liquidazione della quota e sulle pretese restitutorie spettano al giudice ordinario.
- Se la domanda di nullità, inefficacia o risoluzione di convenzioni urbanistiche è proposta solo in via incidentale o strumentale rispetto a diritti patrimoniali nascenti da un rapporto privatistico, la giurisdizione resta ordinaria.
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