Cassazione Penale, Sentenza n. 35506/2023 del 23/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per concorso in rapina aggravata (fatto consumato a Bollate il 15/10/2016) e reati satellite (porto e detenzione illegali di armi, riciclaggio, ricettazione). Le doglianze principali riguardano: carenza o superficialità della motivazione in ordine al ruolo concreto di ciascuno nella rapina; mancata dimostrazione della presenza in Lombardia; vizi nella valutazione dell'alibi (in particolare per Ciuffreda) e degli elementi emergenti da tabulati/traffico telefonico; illegittimità per atti processuali svolti nonostante astensione dei difensori e assenza dell'imputato in udienza (D'Abramo); rifiuto di rinnovazione istruttoria (perizia antropometrica); esclusione dell'audizione di testi de relato; e contestazione specifica sulla qualificazione delle armi come "armi da guerra" (capo C). Inoltre si contestano aspetti della dosimetria e della applicazione delle circostanze attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi di ricorso ritenendoli infondati o inammissibili: ha confermato la valutazione indiziaria convergente e la congruità della motivazione del merito sul punto della partecipazione alla rapina, ha ritenuto legittime le scelte sulla rinnovazione istruttoria e sull'utilizzo di dichiarazioni de relato, ha respinto le censure di nullità connesse all'astensione dei difensori e alla presenza digitale/assente dell'imputato. Tuttavia la Corte ha accolto un motivo (mancanza di motivazione specifica) limitatamente alla qualificazione delle armi indicate al capo C come "armi da guerra": su questo punto ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano perché argomenti puntualmente, conformemente alla legge 110/1975, se e perché le armi fossero effettivamente da guerra (idoneità al tiro a raffica/elementi probatori specifici). L'annullamento sul punto si estende anche a Ciuffreda; per il resto le condanne e le misure confermate restano valide.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
norma che disciplina i motivi di ricorso per Cassazione e la loro indicazione: titolo della riassunzione dei motivi presentati dai ricorrenti
richiamato in tema di nullità formali degli atti processuali; i ricorrenti denunciavano inosservanza di norme processuali che potrebbero causare nullità
art. 178, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.
richiesto per censurare la motivazione e/o omissione di risposta a questioni difensive rilevanti
art. 24 e art. 111 Cost.
richiamati come parametri costituzionali di diritto alla difesa e ragionevole durata del processo; utilizzati per valutare censure procedurali
principio del concorso di persone nel reato: la Corte ha ritenuto che, dimostrata la partecipazione efficace, non sia necessario dettagliare il ruolo materiale di ciascuno in modo eccessivamente particolareggiato
art. 597, comma 1, cod. proc. pen.
norma richiamata per estendere gli effetti dell'annullamento anche agli altri concorrenti in relazione al punto specifico (classificazione delle armi)
art. 587, comma 1, cod. proc. pen.
richiamata nella parte in cui si parla di effetti di un difetto assoluto di motivazione; la Corte lo usa per motivare l'annullamento parziale
consente l'acquisizione di sentenze irrevocabili come prova di fatti ivi accertati: la Cassazione conferma che la condanna irrevocabile per ricettazione in capo a Ciuffreda è utilizzabile come elemento probatorio nel processo principale
richiamato nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale ("privilegio della produzione criminale"): la Corte osserva che la sopravvenuta prova della partecipazione al reato produttore non viene automaticamente rimessa in discussione da tale clausola sostanziale, ma l'eventuale conflitto tra giudicati va gestito con gli strumenti previsti (es. art. 630 c.p.p.)
legge n. 110 del 18/4/1975, artt. 1 e 2
definizione e distinzione tra armi comuni da sparo e armi da guerra: la Corte richiama i criteri (idoneità al tiro a raffica, destinazione militare/produzione specifica) e ordina che la Corte d'appello motivi specificamente secondo tali parametri
richiamato implicitamente per la connessione dei reati tra imputati (impossibilità di separare le posizioni processuali in sede di udienza preliminare)
L. 13/6/1990, n. 146 (art. 2-bis) e sentenza Corte Cost. n. 180/2018
«l'illegittimità costituzionale dell'art. 2-bis... nella parte in cui consente che il codice di autoregolamentazione... interferisca con la disciplina della libertà personale dell'imputato»
la Corte di Cassazione richiama la giurisprudenza costituzionale per affermare che l'adesione dei difensori all'astensione non può pregiudicare il diritto inviolabile alla libertà personale degli imputati detenuti; dunque il processo può procedere anche se alcuni difensori aderiscono all'astensione, salvo separazione delle posizioni quando possibile
Massime di principio
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato: la Cassazione non riconsidera il peso della prova se la motivazione di merito è effettiva, non manifestamente illogica, né contraddittoria; le critiche che chiedono una diversa valutazione degli elementi probatori sono inammissibili se mirano a rinnovare il giudizio di fatto
- In procedimenti con imputati detenuti e imputati liberi, l'adesione del difensore all'astensione non impedisce in automatico la prosecuzione del processo per i detenuti: prevalgono i diritti della libertà personale degli imputati non rinunciabili e il giudice deve valutare separabilità delle posizioni o bilanciare i valori costituzionali
- La qualificazione di un'arma come "arma da guerra" richiede motivazione puntuale e riferimenti ai criteri di legge (idoneità al tiro a raffica, destinazione militare/produzione specifica). In assenza di elementi probatori specifici (perizia, descrizione dettagliata o reperto fisico), la classificazione può essere annullata e rinviata per approfondimento
- Sentenze irrevocabili relative a fatti acquisiti al processo (art. 238-bis c.p.p.) possono essere valorizzate come elemento di prova unitamente ad altri riscontri; eventuali conflitti tra giudicati non si sanano in Cassazione ma possono richiedere procedure specifiche (es. revisione ex art. 630 c.p.p.)
- La dimostrazione della falsità di un alibi ha efficacia indiziaria positiva contro l'imputato: un alibi provato mendace rafforza il quadro indiziario e può giustificare la valutazione di colpevolezza
- La richiesta di rinnovazione istruttoria in appello (perizia, ecc.) è valutata con ampio margine dal giudice di merito: il rigetto è inammissibile in Cassazione se la motivazione del giudice appare logica e congruente e il compendio probatorio è ritenuto già sufficiente
- Le dichiarazioni de relato utilizzate in appello possono essere prese in considerazione se la difesa non aveva chiesto l'escussione del teste nel primo grado; la mancata riassunzione costituisce spesso rinuncia alla prova diretta
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