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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40853/2023 del 09/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta che aveva confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. c), comma 2-bis e 2-sexies d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285) per fatti commessi il 4/9/2019: guida notturna con tassi alcolici riscontrati pari a 1,65 g/l e 1,49 g/l e collisione ad alta velocità con tre auto parcheggiate. Il ricorrente, tramite difensore, ha proposto tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per presunto travisamento della prova e contraddittorietà delle testimonianze; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, lamentando discrasia tra motivazione (che indicava la sussistenza delle condizioni) e dispositivo del Tribunale; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata adozione di sanzioni sostitutive ex art. 53 legge 689/1981, senza che la Corte di Appello avesse adeguatamente motivato il diniego.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo fosse inammissibile e manifestamente infondato poiché la valutazione della prova testimoniale e della credibilità è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione salvo il vizio del travisamento della prova, qui non ravvisato (i testimoni avevano concordato che l'auto dell'imputato urtava le auto parcheggiate e sussistevano i rilevamenti alcolemici). Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: in caso di difformità tra motivazione e dispositivo la prevalenza è attribuita al dispositivo e, in ogni caso, il beneficio della sospensione non poteva essere concesso perché il ricorrente risultava gravato da numerosi precedenti penali. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la mancata applicazione di sanzioni sostitutive può essere motivata anche con i precedenti penali, secondo i criteri dell'art. 133 c.p. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese processuali e a pagare la somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Restano confermati gli effetti della sentenza impugnata: pena di 4 mesi di arresto, ammenda di euro 1.000 e sospensione della patente per 2 anni.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 186

    art. 186, comma 2, lett. c), comma 2-bis e 2-sexies

    Norma che sanziona la guida in stato di ebbrezza; i commi citati disciplinano le soglie alcoliche rilevanti, le conseguenze penali e le aggravanti connesse alla guida in stato di ebbrezza.

  • legge 24 novembre 1981 n. 689, art. 53

    Prevede la possibilità di applicare sanzioni sostitutive per reati con pena pecuniaria o detentiva breve; l'applicazione è subordinata a una valutazione prognostica di probabilità di buona condotta, collegata ai criteri di cui all'art. 133 c.p.

  • codice penale, art. 133

    Individua i criteri per la determinazione della pena e per il giudizio prognostico sulla personalità del reo (pericolosità sociale, precedenti, condotta, ecc.), cui il giudice deve fare riferimento anche quando valuta l'opportunità di sanzioni sostitutive o benefici.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Consente la condanna al versamento di somme alla Cassa delle Ammende a carico del ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile per sua colpa; qui è stata quantificata in euro 3.000,00.

  • Giurisprudenza di legittimità (principi richiamati)

    Più decisioni di Sezioni Unite e Sezioni della Cassazione citate nella sentenza (es. Sez. 6 n. 8700/2013; Sez. 6 n. 47204/2015; Sez. 4 n. 48766/2019; ecc.)

    Richiamati i principi secondo cui la Corte di Cassazione non può riesaminare la valutazione della prova di merito se non per vizi formali o per travisamento palese; e il principio della prevalenza del dispositivo sulla motivazione in caso di discrasia, salvo casi ben delimitati.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione sindaca la valutazione probatoria del merito solo nei limiti del corretto inquadramento giuridico e in presenza di un travisamento palese della prova; non è consentito un nuovo apprezzamento della credibilità dei testimoni.
  • In caso di difformità tra motivazione e dispositivo, prevale normalmente il dispositivo; la deroga a questa regola è possibile ma richiede elementi chiari nella motivazione che dimostrino l'intento diverso del giudice.
  • La concessione di benefici (sospensione condizionale della pena, sanzioni sostitutive) richiede una valutazione prognostica basata sui criteri dell'art. 133 c.p.; precedenti penali anche con pene sospese possono da soli giustificare il diniego del beneficio.
  • Chi impugna in Cassazione deve articolare il ricorso con un confronto puntuale delle ragioni di diritto e di fatto con gli specifici passaggi motivazionali della sentenza impugnata; censure generiche o richieste di rivalutazione dei fatti sono inammissibili.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente possono essere disposte sanzioni pecuniarie verso la Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare la fondatezza del ricorso prima del deposito.

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