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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8015/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato la richiesta di riesame e confermato la misura custodiale in relazione al delitto di tentata estorsione aggravata dal "metodo mafioso". Il difensore deduceva: (a) carenza, genericità e vizio di motivazione dell'ordinanza; (b) motivo basato su rivalutazione della prova e su elementi di fatto (presunta distanza temporale e spaziale, possibile identificazione per voce, impossibilità materiale di compiere gli spostamenti contestati, carattere indiziario del Dna, ricostruzione carente, mancata intimidazione delle persone offese); (c) illegittimità del riconoscimento dell'aggravante del "metodo mafioso" in assenza di prova di appartenenza ad associazione mafiosa; (d) carenza della dimostrazione del pericolo di reiterazione e del requisito della concretezza delle esigenze cautelari, anche alla luce del fatto che il ricorrente era già in stato di detenzione e che i fatti contestati erano avvenuti in un periodo delimitato nel tempo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali della decisione: (1) il primo motivo è stato ritenuto generico e quindi inammissibile per difetto di specificità; (2) il secondo motivo chiedeva una rivalutazione integrale della prova, attività non consentita alla Corte di legittimità, e la motivazione del tribunale è stata ritenuta persuasiva e non viziata: il Tribunale aveva ricostruito una congerie indiziaria composta da immagini di videosorveglianza (presenza dell'autovettura e spostamenti compatibili), dati di localizzazione della utenza mobile, esiti biomolecolari compatibili col profilo del ricorrente sul passamontagna abbandonato, immagini dalla cabina telefonica compatibili con l'auto in uso al ricorrente e riscontri temporali coerenti con la chiamata intimidatoria; (3) il riconoscimento dell'aggravante del "metodo mafioso" è stato ritenuto legittimo: la giurisprudenza interpretativa prevede che non sia necessaria la prova di appartenenza a un'associazione mafiosa quando la minaccia o la violenza assumono la veste propria del metodo mafioso; (4) la questione sulla sussistenza delle esigenze cautelari è stata respinta: per reati connessi al "metodo mafioso" è prevista una presunzione relativa di pericolosità e adeguatezza della misura che l'imputato può confutare con "elementi positivi"; nel caso specifico non sono emersi elementi idonei a superare la presunzione e il Tribunale ha motivato la sussistenza della pericolosità anche considerando la personalità dell'indagato e la sua già esistente misura per altro reato grave. Conseguenze processuali: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; disposizione di trasmissione della copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 275 cod. proc. pen.

    art. 275 comma 3 cod. proc. pen.

    Il Collegio richiama la presunzione relativa prevista per i reati aggravati dal "metodo mafioso": la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura detentiva si presumono, salvo che l'interessato produca elementi positivi idonei a superare tale presunzione

  • art. 274 cod. proc. pen.

    art. 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Norma generale che richiede la dimostrazione della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione; tuttavia il Tribunale ha ritenuto che la presunzione di cui all'art. 275 abbia efficacia derogatoria nei casi di reato connesso al "metodo mafioso" salvo elementi contrari

  • art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152 (conv. in l. 12 luglio 1991 n. 203)

    L'aggravante del "ricorso al metodo mafioso" riguarda la veste intimidatoria propria del metodo mafioso e non richiede la dimostrazione dell'appartenenza ad una consorteria: è sufficiente che la violenza o la minaccia assumano la carica intimidatoria riconducibile all'evocazione della forza di un sodalizio mafioso

  • art. 416-bis cod. pen. (richiamato)

    Richiamata nella discussione sull'aggravante e sul rapporto con fenomeni mafiosi; la Corte distingue tra il reato associativo e l'aggravante del "metodo mafioso", confermando che quest'ultima può operare anche in assenza di prova di appartenente ad associazione mafiosa

  • art. 581 comma 1 lett. c) e art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    art. 581 co.1 lett. c) e art. 591 co.1 lett. c) c.p.p.

    Principio processuale richiamato: l'impugnazione è inammissibile se i motivi sono generici e non individuano con specificità i punti della motivazione che si intendono censurare

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 94 disp. att. c.p.p.

    art. 94, comma 1-ter e comma 1-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

    Disposizione richiamata per l'obbligo di trasmettere copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti connessi alla detenzione dell'interessato

  • art. 23 comma 8 d.l. n. 137 del 2020

    art. 23 comma 8 d.l. 137/2020

    Previsione procedurale che permette lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto; menzionata nella fase introduttiva del procedimento

Massime di principio

  • I motivi di impugnazione devono essere specifici: argomentazioni generiche che non individuano i punti di criticità nella motivazione sono inammissibili.
  • La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione di merito della prova; essa controlla la correttezza logico-giuridica del percorso motivazionale e il rispetto del principio di autosufficienza.
  • Una "congerie" di elementi indiziari (videosorveglianza, localizzazione delle celle telefoniche, riscontri biomolecolari, immagini compatibili con mezzi in uso) può essere ritenuta idonea a fondare la gravità indiziaria per l'applicazione di misure cautelari, salvo prova contraria convincente.
  • L'aggravante del "metodo mafioso" riguarda la modalità intimidatoria della condotta e non richiede prova di appartenenza a un'associazione mafiosa: occorre che la minaccia/violenza sia connotata dalla carica intimidatoria tipica del metodo mafioso.
  • Nei reati connessi al "metodo mafioso" la presunzione relativa di pericolosità e adeguatezza della misura riduce l'onere probatorio del pubblico ministero: l'imputato deve produrre elementi positivi per superare la presunzione.
  • Il fatto che l'aggredito non si sia effettivamente sentito intimidito non esclude la rilevanza penale della minaccia: è sufficiente che la condotta sia "potenzialmente idonea" ad incidere sulla libertà morale della vittima.
  • Se si contesta la motivazione per travisamento delle prove, il ricorrente deve indicare con precisione quali risultanze probatorie sarebbero state travisate e in che modo, nel rispetto del principio di autosufficienza delle censure.

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