Cassazione Penale, Sentenza n. 8015/2024 del 22/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato la richiesta di riesame e confermato la misura custodiale in relazione al delitto di tentata estorsione aggravata dal "metodo mafioso". Il difensore deduceva: (a) carenza, genericità e vizio di motivazione dell'ordinanza; (b) motivo basato su rivalutazione della prova e su elementi di fatto (presunta distanza temporale e spaziale, possibile identificazione per voce, impossibilità materiale di compiere gli spostamenti contestati, carattere indiziario del Dna, ricostruzione carente, mancata intimidazione delle persone offese); (c) illegittimità del riconoscimento dell'aggravante del "metodo mafioso" in assenza di prova di appartenenza ad associazione mafiosa; (d) carenza della dimostrazione del pericolo di reiterazione e del requisito della concretezza delle esigenze cautelari, anche alla luce del fatto che il ricorrente era già in stato di detenzione e che i fatti contestati erano avvenuti in un periodo delimitato nel tempo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali della decisione: (1) il primo motivo è stato ritenuto generico e quindi inammissibile per difetto di specificità; (2) il secondo motivo chiedeva una rivalutazione integrale della prova, attività non consentita alla Corte di legittimità, e la motivazione del tribunale è stata ritenuta persuasiva e non viziata: il Tribunale aveva ricostruito una congerie indiziaria composta da immagini di videosorveglianza (presenza dell'autovettura e spostamenti compatibili), dati di localizzazione della utenza mobile, esiti biomolecolari compatibili col profilo del ricorrente sul passamontagna abbandonato, immagini dalla cabina telefonica compatibili con l'auto in uso al ricorrente e riscontri temporali coerenti con la chiamata intimidatoria; (3) il riconoscimento dell'aggravante del "metodo mafioso" è stato ritenuto legittimo: la giurisprudenza interpretativa prevede che non sia necessaria la prova di appartenenza a un'associazione mafiosa quando la minaccia o la violenza assumono la veste propria del metodo mafioso; (4) la questione sulla sussistenza delle esigenze cautelari è stata respinta: per reati connessi al "metodo mafioso" è prevista una presunzione relativa di pericolosità e adeguatezza della misura che l'imputato può confutare con "elementi positivi"; nel caso specifico non sono emersi elementi idonei a superare la presunzione e il Tribunale ha motivato la sussistenza della pericolosità anche considerando la personalità dell'indagato e la sua già esistente misura per altro reato grave. Conseguenze processuali: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; disposizione di trasmissione della copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
Il Collegio richiama la presunzione relativa prevista per i reati aggravati dal "metodo mafioso": la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura detentiva si presumono, salvo che l'interessato produca elementi positivi idonei a superare tale presunzione
art. 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Norma generale che richiede la dimostrazione della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione; tuttavia il Tribunale ha ritenuto che la presunzione di cui all'art. 275 abbia efficacia derogatoria nei casi di reato connesso al "metodo mafioso" salvo elementi contrari
art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152 (conv. in l. 12 luglio 1991 n. 203)
L'aggravante del "ricorso al metodo mafioso" riguarda la veste intimidatoria propria del metodo mafioso e non richiede la dimostrazione dell'appartenenza ad una consorteria: è sufficiente che la violenza o la minaccia assumano la carica intimidatoria riconducibile all'evocazione della forza di un sodalizio mafioso
art. 416-bis cod. pen. (richiamato)
Richiamata nella discussione sull'aggravante e sul rapporto con fenomeni mafiosi; la Corte distingue tra il reato associativo e l'aggravante del "metodo mafioso", confermando che quest'ultima può operare anche in assenza di prova di appartenente ad associazione mafiosa
art. 581 comma 1 lett. c) e art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
art. 581 co.1 lett. c) e art. 591 co.1 lett. c) c.p.p.
Principio processuale richiamato: l'impugnazione è inammissibile se i motivi sono generici e non individuano con specificità i punti della motivazione che si intendono censurare
Norma che prevede la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
art. 94, comma 1-ter e comma 1-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
Disposizione richiamata per l'obbligo di trasmettere copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti connessi alla detenzione dell'interessato
art. 23 comma 8 d.l. n. 137 del 2020
art. 23 comma 8 d.l. 137/2020
Previsione procedurale che permette lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto; menzionata nella fase introduttiva del procedimento
Massime di principio
- I motivi di impugnazione devono essere specifici: argomentazioni generiche che non individuano i punti di criticità nella motivazione sono inammissibili.
- La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione di merito della prova; essa controlla la correttezza logico-giuridica del percorso motivazionale e il rispetto del principio di autosufficienza.
- Una "congerie" di elementi indiziari (videosorveglianza, localizzazione delle celle telefoniche, riscontri biomolecolari, immagini compatibili con mezzi in uso) può essere ritenuta idonea a fondare la gravità indiziaria per l'applicazione di misure cautelari, salvo prova contraria convincente.
- L'aggravante del "metodo mafioso" riguarda la modalità intimidatoria della condotta e non richiede prova di appartenenza a un'associazione mafiosa: occorre che la minaccia/violenza sia connotata dalla carica intimidatoria tipica del metodo mafioso.
- Nei reati connessi al "metodo mafioso" la presunzione relativa di pericolosità e adeguatezza della misura riduce l'onere probatorio del pubblico ministero: l'imputato deve produrre elementi positivi per superare la presunzione.
- Il fatto che l'aggredito non si sia effettivamente sentito intimidito non esclude la rilevanza penale della minaccia: è sufficiente che la condotta sia "potenzialmente idonea" ad incidere sulla libertà morale della vittima.
- Se si contesta la motivazione per travisamento delle prove, il ricorrente deve indicare con precisione quali risultanze probatorie sarebbero state travisate e in che modo, nel rispetto del principio di autosufficienza delle censure.
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