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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07037/2024 del 15/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (utente)

La controversia

La controversia nasce dal pagamento, ritenuto indebito dai giudici di merito, di somme richieste come corrispettivo per il servizio di depurazione delle acque reflue. Il Giudice di pace aveva condannato la società a restituire quanto versato; il Tribunale di Genova aveva confermato la decisione. La società proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi contro la sentenza del Tribunale. Prima della trattazione in camera di consiglio, tuttavia, la ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso. Il controricorrente non accettava la rinuncia, ma ciò non veniva ritenuto ostativo alla sua efficacia. Il terzo intimato non svolgeva difese in cassazione.

La decisione

La Corte non esamina i sei motivi di ricorso perché prende atto della rinuncia depositata dalla ricorrente. Richiamando il principio per cui la rinuncia al ricorso per cassazione non ha natura accettizia, dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, mentre nulla dispone per l'intimato non costituito. Esclude inoltre il raddoppio del contributo unificato, osservando che tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    richiamato come base della domanda di ripetizione dell'indebito per il pagamento del corrispettivo del servizio di depurazione, ritenuto non dovuto nei giudizi di merito

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio

  • art. 391 c.p.c.

    non espressamente citato nel testo, ma la decisione fa applicazione del principio sulla rinuncia al ricorso per cassazione come atto non accettizio ed estintivo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché la misura si applica solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione

  • d.P.R. 115/2002

    richiamato implicitamente in tema di contributo unificato e sua disciplina sanzionatoria

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione ha efficacia estintiva anche se non accettata dalla controparte, poiché non ha natura di atto accettizio.
  • Quando interviene rinuncia validamente depositata, la Corte non deve scrutinare i motivi del ricorso e deve dichiarare l'estinzione del giudizio.
  • Le spese del giudizio di legittimità restano a carico del ricorrente rinunciante, salvo diversa regolazione in presenza di specifiche ragioni processuali.
  • Il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale e di stretta interpretazione; non si applica all'estinzione del giudizio per rinuncia, ma solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

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