Cassazione Civile, Ordinanza n. 03769/2025 del 14/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso nei confronti di una società e del relativo garante personale, per il pagamento di una somma derivante da tre distinte fideiussioni sottoscritte in date diverse. In primo grado l'opposizione era stata accolta solo in parte: il tribunale aveva ritenuto già parzialmente soddisfatta la garanzia, ma aveva respinto l'eccezione di nullità o inefficacia parziale delle fideiussioni per violazione dell'art. 1938 c.c., affermando che i massimali delle tre garanzie dovessero cumularsi e che non vi fosse un effetto novativo tale da far valere solo l'ultima fideiussione. In appello il garante sosteneva che il tribunale avesse errato nel ritenere non impugnato il capo relativo alla limitazione della sua responsabilità al solo importo dell'ultima fideiussione, deducendo altresì omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c.; con il secondo motivo ribadiva che i tre atti avrebbero dovuto essere letti come un unico contratto fideiussorio omnibus, con conseguente nullità per violazione dell'art. 1938 c.c. e delle norme richiamate sulla determinatezza dell'oggetto e sulla disciplina bancaria. La Corte d'appello aveva rigettato il gravame.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto infondato il primo perché la censura non coglieva la ratio decidendi della sentenza d'appello: il giudice di merito aveva dichiarato inammissibile il motivo di appello per difetto di specificità, in quanto non era stata adeguatamente attaccata la specifica ratio del tribunale relativa alla mancata volontà novativa degli obblighi precedentemente assunti; non vi era quindi omessa pronuncia, ma una decisione espressa di inammissibilità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, sostenendo che tre fideiussioni distinte dovessero essere trattate come un unico contratto omnibus. La Cassazione ha confermato la condanna del ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'appello deve contenere una censura specifica e mirata alla ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione della tesi già svolta non basta a evitare l'inammissibilità del motivo.
Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando manchi qualsiasi decisione su un capo autonomo della domanda o del motivo; non ricorre se il giudice d'appello dichiara inammissibile il motivo perché non specifico.
In cassazione non è consentito trasformare la doglianza in un riesame del merito sotto forma di violazione di legge o omessa pronuncia quando si contesta in realtà la ricostruzione dei fatti.
La validità della fideiussione viene scrutinata in relazione all'indicazione dell'importo massimo garantito; la doglianza del ricorrente, però, non è stata ritenuta idonea a sovvertire l'accertamento di merito sulla pluralità e autonomia delle garanzie.
La nullità viene evocata in collegamento con la dedotta violazione della determinatezza dell'oggetto, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a contestare la ricostruzione fattuale.
È richiamato quale parametro sulla determinabilità dell'oggetto del contratto, ma la questione è stata ricondotta alla valutazione del fatto e non a un errore nell'interpretazione della norma.
È invocato dal ricorrente in combinazione con la pretesa nullità del vincolo fideiussorio, ma la Corte non affronta una questione di diritto sostanziale autonoma, perché la censura è incentrata sulla ricostruzione del rapporto contrattuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
È richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito decide espressamente sull'ammissibilità del motivo, anche se in senso sfavorevole, e la censura in cassazione mira solo a ottenere una diversa lettura del contenuto dell'appello.
- Nel giudizio di legittimità, la deduzione di violazione di legge è ammissibile solo se si contesta l'erronea interpretazione della norma astratta; se invece si contesta la ricostruzione della fattispecie concreta e la valutazione delle prove, la doglianza è inammissibile.
- L'appello deve specificamente aggredire la ratio decidendi della sentenza di primo grado; la mancanza di una critica puntuale e argomentata sul punto decisivo comporta l'inammissibilità del motivo.
- Più fideiussioni autonome, ciascuna munita del proprio massimale, non possono essere automaticamente trattate in cassazione come un unico rapporto solo sulla base di una diversa lettura dei fatti, se tale tesi presuppone una rivalutazione del materiale istruttorio.
- La contestazione della nullità di un contratto per violazione dei requisiti di determinatezza dell'oggetto richiede una censura che investa realmente il significato della norma applicata; non basta prospettare una diversa qualificazione del rapporto negoziale accertato dai giudici di merito.
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