Cassazione Civile, Ordinanza n. 35655/2021 del 19/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino nigeriano ha impugnato davanti alla Corte di cassazione il decreto del Tribunale di Venezia che aveva rigettato il ricorso contro la decisione della Commissione territoriale di Verona, la quale aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria e umanitaria. Il ricorso per cassazione era affidato a due motivi: il primo denunciava il mancato riconoscimento della protezione umanitaria; il secondo contestava il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria. La Corte rileva però, in via preliminare e assorbente, la mancanza di valida procura speciale ex art. 365 c.p.c., poiché la procura era formulata in modo generico, su foglio separato materialmente congiunto al ricorso, senza specifico riferimento al provvedimento impugnato. Inoltre, la Corte osserva che entrambi i motivi erano inammissibili perché miravano a rivalutare i fatti e non coglievano le rationes decidendi del decreto impugnato, che per la protezione umanitaria era fondato sulle condizioni di salute del richiedente e per la protezione sussidiaria escludeva la sussistenza dei presupposti, anche alla luce delle COI richiamate.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto assorbente la carenza di valida procura speciale ai sensi dell'art. 365 c.p.c., perché la procura era generica e non specificamente riferita al giudizio di legittimità. Ha aggiunto che, comunque, i motivi erano inammissibili anche nel merito perché diretti a censurare la valutazione di fatto del giudice di merito e a non confrontarsi con le rationes decidendi del decreto del Tribunale. Non sono state liquidate spese, per mancata attività difensiva del Ministero. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
La proposizione del ricorso per cassazione richiede una valida procura speciale; una procura generica e non specificamente riferita al provvedimento impugnato non è idonea a sostenere l'impugnazione.
La procura apposta su foglio separato materialmente congiunto al ricorso deve comunque essere speciale e specificamente riferita al giudizio di cassazione.
La Corte precisa che la declaratoria di inammissibilità per difetto di procura opera a prescindere dalle ulteriori previsioni speciali del rito in materia di protezione internazionale.
art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007
I presupposti della protezione sussidiaria non risultano integrati sulla base delle COI richiamate dal giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrendone i presupposti, va dato atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
L'ulteriore importo è parametrato a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la procura deve essere speciale e specificamente riferita al ricorso per il provvedimento impugnato; una formula generica o meramente riferita a futuri atti difensivi non è sufficiente.
- La procura apposta su foglio separato materialmente congiunto al ricorso non sana la genericità del mandato: ciò che conta è la specificità del conferimento per l'impugnazione in cassazione.
- I motivi di ricorso per cassazione non possono risolversi in una richiesta di nuova valutazione del fatto, perché la censura deve confrontarsi con le rationes decidendi della decisione impugnata e dedurre veri errori di diritto.
- In materia di protezione internazionale, la censura è inammissibile se non si misura con le ragioni poste a base del diniego, incluse le valutazioni sulle condizioni individuali del richiedente e sulle COI utilizzate dal giudice di merito.
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