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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04275/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento intimato a una lavoratrice nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo avviata da una società di call center ex artt. 4 e ss. L. 223/1991. La lavoratrice, insieme ad altri colleghi, aveva contestato la legittimità della procedura e del recesso, deducendo: la violazione di un patto di moratoria sottoscritto il 30 maggio 2016, che avrebbe impedito licenziamenti nel semestre di vigenza del contratto di solidarietà; l'erronea interpretazione di tale accordo sindacale; la violazione degli obblighi informativi nella comunicazione di apertura della procedura, specie quanto alla possibilità di trasferimenti e al numero effettivo degli esuberi; l'illegittima limitazione della platea dei lavoratori comparabili alle sole divisioni romane, senza estensione all'intero complesso aziendale o almeno anche alla sede di Napoli; l'omessa pronuncia sulla comparazione con i lavoratori di Napoli; e, infine, la natura asseritamente discriminatoria o comunque non oggettivamente giustificata della scelta datoriale di non ricorrere alla CIGS e di delimitare la comparazione ai soli lavoratori romani non disponibili alla rinegoziazione delle condizioni di lavoro.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero in parte inammissibili e in parte infondati, richiamando un orientamento già consolidato sulla medesima procedura collettiva posta in essere dalla società. In particolare, ha confermato che la comunicazione di apertura del 5 ottobre 2016 era completa e idonea a consentire il controllo sindacale; che la delimitazione della platea dei licenziandi alle unità produttive di Roma e Napoli era giustificata da obiettive esigenze tecnico-organizzative e dalla infungibilità delle mansioni; che non vi era omessa pronuncia sulla comparazione con Napoli, poiché la questione non integrava un capo autonomo di domanda e, comunque, era stata esaminata; e che l'accordo di moratoria del 30 maggio 2016 non aveva il significato preteso dalla ricorrente. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione, se dovuto, del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sussiste solo quando sia omessa una decisione su un capo di domanda autonomo; nel caso esaminato tale omissione non è stata ravvisata.

  • art. 132 c.p.c.

    La censura motivazionale è stata esclusa perché la sentenza di merito conteneva una motivazione sufficiente e congrua.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato solo in relazione alla dedotta carenza di motivazione, ma non ritenuto violato.

  • art. 1362 c.c.

    I canoni ermeneutici contrattuali non risultano violati quando l'interpretazione del testo negoziale di merito è plausibile e coerente.

  • art. 1363 c.c.

    Il testo dell'accordo va letto complessivamente; la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione complessiva data dal giudice di merito.

  • art. 1366 c.c.

    La ricorrente ha invocato la buona fede interpretativa, ma la censura è stata respinta perché si risolveva in una mera contrapposizione di lettura del testo.

  • art. 1367 c.c.

    Richiamato quale canone interpretativo, senza che la sua violazione sia stata ravvisata.

  • art. 1375 c.c.

    La Corte ha escluso che la società avesse violato il dovere di correttezza e buona fede nella gestione della procedura e nell'interpretazione dell'accordo sindacale.

  • art. 1183 c.c.

    Citato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza accoglimento della doglianza.

  • art. 1218 c.c.

    Invocato in relazione alla pretesa violazione del patto di moratoria; la censura è stata respinta.

  • art. 1455 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo o violato.

  • art. 1460 c.c.

    Invocato dalla ricorrente, senza che fosse riconosciuta una legittima eccezione di inadempimento.

  • art. 4 L. 223/1991

    terzo comma; secondo comma; dodicesimo comma

    La comunicazione di apertura deve contenere in modo completo e concreto i motivi dell'eccedenza, i motivi per cui non sono possibili alternative ai licenziamenti, numero/collocazione/profili del personale eccedente e tempi e misure sociali; l'inadeguatezza informativa può determinare l'inefficacia dei licenziamenti. La Corte ha ritenuto soddisfatti tali requisiti nel caso concreto.

  • art. 5 L. 223/1991

    I criteri di scelta devono essere applicati secondo una valutazione globale e in concorso tra loro, ma possono essere valorizzate le esigenze tecnico-produttive ove sorrette da fattori obiettivi e non elusivi o discriminatori.

  • art. 24 L. 223/1991

    Rende applicabili alla fattispecie della riduzione di personale le regole sui licenziamenti collettivi; la Corte ha ribadito che il controllo giudiziale riguarda la correttezza procedurale e non la scelta imprenditoriale in sé.

  • art. 25 D.Lgs. 148/2015

    Citato dalla ricorrente nel motivo relativo alla CIGS, senza accoglimento della censura.

  • art. 2 D.Lgs. 216/2003

    Richiamato in relazione alla dedotta discriminazione, ma la Corte ha escluso la natura discriminatoria della delimitazione della platea.

  • art. 3 D.Lgs. 216/2003

    Richiamato insieme all'art. 2 del medesimo decreto, senza esito favorevole per la ricorrente.

  • art. 1343 c.c.

    Citato quale norma richiamata per sostenere la nullità/illiceità della condotta datoriale, senza accoglimento.

  • art. 1344 c.c.

    Invocato dalla ricorrente in relazione al preteso intento elusivo, ma la Corte ha escluso elusioni dei poteri sindacali.

  • art. 1345 c.c.

    Richiamato per asserita illiceità del motivo, ma la censura è stata respinta.

  • art. 41 Cost.

    La cessazione o riduzione dell'attività è espressione della libertà di iniziativa economica dell'imprenditore, entro i limiti della procedura legale.

  • art. 1, comma 1, L. 223/1991

    Citato solo nella parte finale della decisione in relazione al contributo unificato, senza rilievo sul merito.

Massime di principio

  • Nel licenziamento collettivo il giudice non può sindacare l'opportunità della scelta imprenditoriale di riduzione del personale, ma solo la correttezza della procedura e il nesso causale tra il progetto di riorganizzazione e i singoli recessi.
  • La comunicazione di avvio della procedura ex art. 4 L. 223/1991 è validamente compiuta solo se fornisce informazioni concrete e complete, tali da consentire alle organizzazioni sindacali un controllo effettivo sulla riduzione di personale e sulle possibili misure alternative.
  • La limitazione della platea dei licenziandi a singole unità produttive o settori è legittima se il progetto di ristrutturazione li riguarda specificamente e se il datore indica ragioni obiettive che rendono non praticabile l'estensione della comparazione all'intero complesso aziendale o ad altre sedi.
  • La delimitazione della platea e dei criteri di scelta non è illegittima quando sia giustificata da esigenze tecnico-organizzative e dalla infungibilità delle professionalità interessate, purché tali ragioni siano concrete, provate e non strumentali a fini elusivi o discriminatori.
  • La censura per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. richiede l'effettiva mancanza di decisione su un capo autonomo di domanda o eccezione; non basta la mancata adesione della sentenza a una specifica argomentazione difensiva.
  • L'interpretazione degli accordi sindacali è insindacabile in cassazione se il giudice di merito ha seguito un percorso argomentativo plausibile e coerente e il ricorso si limita a contrapporre una diversa lettura del testo negoziale.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoAppelloRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaGiustificato motivoRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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