Cassazione Civile, Ordinanza n. 04275/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato a una lavoratrice nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo avviata da una società di call center ex artt. 4 e ss. L. 223/1991. La lavoratrice, insieme ad altri colleghi, aveva contestato la legittimità della procedura e del recesso, deducendo: la violazione di un patto di moratoria sottoscritto il 30 maggio 2016, che avrebbe impedito licenziamenti nel semestre di vigenza del contratto di solidarietà; l'erronea interpretazione di tale accordo sindacale; la violazione degli obblighi informativi nella comunicazione di apertura della procedura, specie quanto alla possibilità di trasferimenti e al numero effettivo degli esuberi; l'illegittima limitazione della platea dei lavoratori comparabili alle sole divisioni romane, senza estensione all'intero complesso aziendale o almeno anche alla sede di Napoli; l'omessa pronuncia sulla comparazione con i lavoratori di Napoli; e, infine, la natura asseritamente discriminatoria o comunque non oggettivamente giustificata della scelta datoriale di non ricorrere alla CIGS e di delimitare la comparazione ai soli lavoratori romani non disponibili alla rinegoziazione delle condizioni di lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero in parte inammissibili e in parte infondati, richiamando un orientamento già consolidato sulla medesima procedura collettiva posta in essere dalla società. In particolare, ha confermato che la comunicazione di apertura del 5 ottobre 2016 era completa e idonea a consentire il controllo sindacale; che la delimitazione della platea dei licenziandi alle unità produttive di Roma e Napoli era giustificata da obiettive esigenze tecnico-organizzative e dalla infungibilità delle mansioni; che non vi era omessa pronuncia sulla comparazione con Napoli, poiché la questione non integrava un capo autonomo di domanda e, comunque, era stata esaminata; e che l'accordo di moratoria del 30 maggio 2016 non aveva il significato preteso dalla ricorrente. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione, se dovuto, del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sussiste solo quando sia omessa una decisione su un capo di domanda autonomo; nel caso esaminato tale omissione non è stata ravvisata.
La censura motivazionale è stata esclusa perché la sentenza di merito conteneva una motivazione sufficiente e congrua.
art. 111 Cost.
Richiamato solo in relazione alla dedotta carenza di motivazione, ma non ritenuto violato.
I canoni ermeneutici contrattuali non risultano violati quando l'interpretazione del testo negoziale di merito è plausibile e coerente.
Il testo dell'accordo va letto complessivamente; la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione complessiva data dal giudice di merito.
La ricorrente ha invocato la buona fede interpretativa, ma la censura è stata respinta perché si risolveva in una mera contrapposizione di lettura del testo.
Richiamato quale canone interpretativo, senza che la sua violazione sia stata ravvisata.
La Corte ha escluso che la società avesse violato il dovere di correttezza e buona fede nella gestione della procedura e nell'interpretazione dell'accordo sindacale.
Citato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza accoglimento della doglianza.
Invocato in relazione alla pretesa violazione del patto di moratoria; la censura è stata respinta.
Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo o violato.
Invocato dalla ricorrente, senza che fosse riconosciuta una legittima eccezione di inadempimento.
terzo comma; secondo comma; dodicesimo comma
La comunicazione di apertura deve contenere in modo completo e concreto i motivi dell'eccedenza, i motivi per cui non sono possibili alternative ai licenziamenti, numero/collocazione/profili del personale eccedente e tempi e misure sociali; l'inadeguatezza informativa può determinare l'inefficacia dei licenziamenti. La Corte ha ritenuto soddisfatti tali requisiti nel caso concreto.
I criteri di scelta devono essere applicati secondo una valutazione globale e in concorso tra loro, ma possono essere valorizzate le esigenze tecnico-produttive ove sorrette da fattori obiettivi e non elusivi o discriminatori.
Rende applicabili alla fattispecie della riduzione di personale le regole sui licenziamenti collettivi; la Corte ha ribadito che il controllo giudiziale riguarda la correttezza procedurale e non la scelta imprenditoriale in sé.
Citato dalla ricorrente nel motivo relativo alla CIGS, senza accoglimento della censura.
Richiamato in relazione alla dedotta discriminazione, ma la Corte ha escluso la natura discriminatoria della delimitazione della platea.
Richiamato insieme all'art. 2 del medesimo decreto, senza esito favorevole per la ricorrente.
Citato quale norma richiamata per sostenere la nullità/illiceità della condotta datoriale, senza accoglimento.
Invocato dalla ricorrente in relazione al preteso intento elusivo, ma la Corte ha escluso elusioni dei poteri sindacali.
Richiamato per asserita illiceità del motivo, ma la censura è stata respinta.
art. 41 Cost.
La cessazione o riduzione dell'attività è espressione della libertà di iniziativa economica dell'imprenditore, entro i limiti della procedura legale.
Citato solo nella parte finale della decisione in relazione al contributo unificato, senza rilievo sul merito.
Massime di principio
- Nel licenziamento collettivo il giudice non può sindacare l'opportunità della scelta imprenditoriale di riduzione del personale, ma solo la correttezza della procedura e il nesso causale tra il progetto di riorganizzazione e i singoli recessi.
- La comunicazione di avvio della procedura ex art. 4 L. 223/1991 è validamente compiuta solo se fornisce informazioni concrete e complete, tali da consentire alle organizzazioni sindacali un controllo effettivo sulla riduzione di personale e sulle possibili misure alternative.
- La limitazione della platea dei licenziandi a singole unità produttive o settori è legittima se il progetto di ristrutturazione li riguarda specificamente e se il datore indica ragioni obiettive che rendono non praticabile l'estensione della comparazione all'intero complesso aziendale o ad altre sedi.
- La delimitazione della platea e dei criteri di scelta non è illegittima quando sia giustificata da esigenze tecnico-organizzative e dalla infungibilità delle professionalità interessate, purché tali ragioni siano concrete, provate e non strumentali a fini elusivi o discriminatori.
- La censura per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. richiede l'effettiva mancanza di decisione su un capo autonomo di domanda o eccezione; non basta la mancata adesione della sentenza a una specifica argomentazione difensiva.
- L'interpretazione degli accordi sindacali è insindacabile in cassazione se il giudice di merito ha seguito un percorso argomentativo plausibile e coerente e il ricorso si limita a contrapporre una diversa lettura del testo negoziale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04132/2023 del 10/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04205/2023 del 10/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04206/2023 del 10/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04207/2023 del 10/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04208/2023 del 10/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04209/2023 del 10/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →