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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 24480/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato a un lavoratore addetto alla sorveglianza di un punto di raccolta di rifiuti ingombranti e RAEE. Al dipendente veniva contestato di avere consentito, e secondo l'azienda persino agevolato, in modo sistematico e continuativo, l'ingresso di veicoli non autorizzati nell'isola ecologica e la sottrazione di materiale conferito al sito, oltre a plurime irregolarità nella compilazione del foglio presenze. La Corte d'appello, in sede di reclamo ex art. 1, comma 58, L. n. 92/2012, aveva confermato il rigetto dell'impugnativa del licenziamento. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avesse ritenuto provati i fatti senza adeguato supporto argomentativo e in contrasto con la relazione investigativa e le fotografie prodotte; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 1460 c.c., censurando la valutazione di proporzionalità della sanzione espulsiva e sostenendo che il fatto avrebbe dovuto essere sanzionato solo in via conservativa; 3) omesso esame di un fatto decisivo e controverso ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza impugnata non era apparente: la Corte territoriale aveva indicato con chiarezza il quadro probatorio valorizzato, richiamando la relazione investigativa, gli allegati e le deposizioni testimoniali, e aveva esplicitato il percorso logico-giuridico seguito. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, il ricorrente mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione dei fatti e della proporzionalità della sanzione, giudizio riservato al merito e non sindacabile in cassazione se non per vizi motivazionali estremi, qui non ricorrenti. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo per la preclusione derivante dalla doppia conforme, non avendo il ricorrente indicato le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 58, L. n. 92/2012

    indica il rito del reclamo avverso la decisione sul licenziamento nel cd. rito Fornero.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è nulla solo se meramente apparente, mancante o obiettivamente incomprensibile, ossia se non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione.

  • art. 111 Cost.

    richiamato in tema di dovere di motivazione della sentenza, che deve rendere percepibile il fondamento della decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per motivazione apparente, ma non di sollecitare una nuova valutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la dedotta violazione di legge non può mascherare una critica alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione della proporzionalità della sanzione disciplinare.

  • art. 1460 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente, ma la Corte osserva che il motivo non chiarisce in che modo la decisione sia contraria alla norma; la censura reale investe la proporzionalità del licenziamento.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame è inammissibile quando, in presenza di doppia conforme, non si indicano le diverse rationes decidendi di primo e secondo grado e quando si mira solo a un diverso apprezzamento del merito.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    in presenza di doppia conforme preclude la deduzione del vizio di omesso esame se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto delle due decisioni sono diverse.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    i documenti richiamati a fondamento del ricorso devono essere specificamente indicati; in difetto la censura è inammissibile.

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    costituisce il parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La motivazione è soltanto apparente, e quindi nulla, quando sia solo graficamente presente ma non renda percepibile il fondamento della decisione, il quadro probatorio valutato e il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di diverso apprezzamento dei fatti, specie quando si contesti la proporzionalità della sanzione disciplinare.
  • Il giudizio di proporzionalità tra addebito e licenziamento disciplinare appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti di una motivazione mancante, perplessa, inconciliabile o obiettivamente incomprensibile.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • La censura di legittimità fondata su documenti o prove deve rispettare gli oneri di specifica indicazione e localizzazione processuale, altrimenti è inammissibile.
  • In materia disciplinare, la violazione dei più elementari doveri di correttezza e buona fede e la compromissione del vincolo fiduciario possono sorreggere la legittimità del licenziamento, ma la valutazione della proporzione tra condotta e sanzione resta affidata al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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