Cassazione Civile, Sentenza n. 24481/2026 del 05/08/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia trae origine dal licenziamento per giusta causa intimato a un dipendente addetto alle casse, al quale era stato contestato di avere sottratto merce del punto vendita simulando vendite a prezzo inferiore a quello effettivo, di essersi allontanato dalla postazione di cassa e di avere minacciato un collega addetto ai controlli. In primo grado, in sede di opposizione ex L. n. 92/2012, era stata accolta la domanda del lavoratore di accertamento dell’illegittimità del recesso; la Corte d’appello, invece, aveva riformato la decisione respingendo la domanda. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione degli artt. 116 c.p.c., 2697 e 272 c.c. per errata valutazione del materiale probatorio e mancata esplicitazione degli elementi che avrebbero reso preferibile la deposizione del direttore del punto vendita; (2) omesso esame di un fatto decisivo e illogicità nella valutazione delle prove testimoniali; (3) violazione dell’art. 2119 c.c. e degli artt. 2104 e 2105 c.c. per falsa applicazione della nozione di giusta causa; (4) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per mancata verifica dei requisiti delle presunzioni semplici poste a base della decisione; (5) ulteriore violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per avere ritenuto verosimile il rischio che, allontanandosi dalla cassa, qualcuno approfittasse del varco incustodito. La società resistente ha sostenuto la correttezza della sentenza d’appello e la procura generale aveva concluso per l’inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità fondata su un asserito difetto di prova della notifica del ricorso, rilevando che la costituzione della società controricorrente e il suo stesso controricorso attestavano l’avvenuta notifica nei termini. Ha poi accolto i primi quattro motivi, riuniti per connessione, ritenendo che la Corte d’appello avesse errato nel valutare la prova testimoniale e nel costruire il ragionamento presuntivo: l’autorizzazione del superiore all’acquisto della merce a prezzo simbolico era circostanza decisiva e astrattamente idonea a incidere sulla responsabilità disciplinare, mentre la sentenza impugnata l’aveva erroneamente considerata irrilevante; inoltre, la preferenza accordata alla deposizione de relato del responsabile del punto vendita non era sorretta da elementi oggettivi, precisi e concordanti, e le considerazioni sulla mancata prova di una prassi aziendale e sul rischio connesso all’abbandono della cassa non erano adeguatamente riscontrate. È stato quindi assorbito il quinto motivo. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, che dovrà riesaminare il quadro probatorio e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 378 c.p.c.
Richiamato per il deposito di memorie in prossimità dell’udienza di legittimità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro di deduzione per i motivi di violazione di legge relativi alla valutazione della prova, alla giusta causa e alle presunzioni.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Usato per dedurre l’omesso esame di un fatto decisivo controverso.
art. 116 c.p.c.
Richiamato in relazione al principio del prudente apprezzamento della prova testimoniale.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di riparto dell’onere della prova e valutazione del materiale probatorio.
art. 272 c.c.
Richiamato dal ricorrente insieme alle norme sulle presunzioni, nel contestare la valutazione delle prove.
art. 2119 c.c.
Richiamato per contestare la nozione di giusta causa di licenziamento adottata dalla corte territoriale.
art. 2104 c.c.
Richiamato quale parametro dei doveri del lavoratore nel rapporto di lavoro subordinato.
art. 2105 c.c.
Richiamato quale parametro dei doveri di fedeltà e correttezza del lavoratore.
art. 2727 c.c.
Richiamato per censurare l’uso delle presunzioni semplici da parte del giudice di merito.
art. 2729 c.c.
Richiamato per censurare la mancanza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi.
L. n. 92/2012
Citata come base del rito dell’opposizione avverso il licenziamento.
Massime di principio
- Quando l’addebito disciplinare dipende dalla contestata mancanza di un’autorizzazione del superiore, tale autorizzazione è un fatto potenzialmente decisivo anche sul piano soggettivo e non può essere trattata come irrilevante se idonea a scriminare la condotta.
- La testimonianza de relato non può essere preferita a testimonianze dirette e concordi senza il supporto di elementi oggettivi, precisi e concordanti che ne corroborino la attendibilità.
- Il giudice di merito, nel valutare le prove testimoniali, deve rispettare il prudente apprezzamento e non può fondare la decisione su mere valutazioni di verosimiglianza sganciate da riscontri oggettivi.
- Le presunzioni semplici sono utilizzabili solo se gli indizi posti a base del ragionamento inferenziale presentano i requisiti di gravità, precisione e concordanza; in mancanza, la decisione è censurabile in cassazione.
- Nel giudizio sulla giusta causa di licenziamento occorre verificare la concreta fattispecie contestata e l’effettiva incidenza dei fatti allegati sulla responsabilità disciplinare del lavoratore, evitando di sostituire al fatto storico decisivo considerazioni astratte o generiche.
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