Cassazione Civile, Sentenza n. 24479/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore aveva dedotto di aver svolto attività prima con contratto a progetto dal 1.3.2010 al 31.12.2010 e poi con contratto di collaborazione coordinata e continuativa dal 2.1.2012 al 31.12.2015, contestandone la legittimità per assenza o illegittimità del progetto, per difformità tra attività pattuita e attività effettivamente svolta e per svolgimento subordinato della prestazione. Chiedeva l’accertamento della subordinazione, la riammissione nel posto di lavoro o la ricostituzione del rapporto ex tunc, l’inquadramento nel livello Quadro del CCNL Commercio/Terziario e il pagamento delle retribuzioni non corrisposte o, in subordine, dell’indennità ex art. 32 l. 183/2010. La società, con ricorso incidentale, sosteneva invece la decadenza dall’azione per i contratti anteriori al gennaio 2013 e negava in fatto la subordinazione, affermando che l’attività si era svolta in autonomia, senza assoggettamento al potere direttivo e di controllo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale perché nuovo, ha accolto il secondo motivo del ricorso principale, assorbendo il terzo, e ha rigettato il ricorso incidentale. Ha cassato la sentenza d’appello nella parte in cui aveva applicato l’indennità forfettaria ex art. 32, comma 5, l. 183/2010 al rapporto riqualificato come subordinato, rinviando alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione per un nuovo esame delle conseguenze risarcitorie e per le spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre dato atto dell’obbligo dell’incidentale al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 61 d.lgs. n. 276/2003
La disciplina del lavoro a progetto non si applica, secondo la censura inammissibile, ai rapporti aventi ad oggetto attività professionali intellettuali soggette a iscrizione ad albo; la Corte non decide nel merito sul punto per novità della questione.
art. 69 d.lgs. n. 276/2003
La riqualificazione giudiziale del rapporto come subordinato deriva dall’accertamento che la prestazione si è svolta in concreto con modalità subordinate; non si tratta di conversione di un contratto a termine ai fini dell’art. 32 l. 183/2010.
art. 32 l. n. 183/2010
Il regime decadenziale dei primi commi si applica solo quando vi sia un atto di cessazione del rapporto imputabile al datore/committente e contestabile dal lavoratore; l’indennità forfettaria del comma 5 riguarda la conversione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato, non la riqualificazione di un rapporto autonomo in subordinato.
art. 2094 c.c.
La subordinazione va accertata verificando l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e di controllo, eventualmente anche tramite indici sussidiari quali continuità, collaborazione e inserimento nell’organizzazione aziendale.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel motivo incidentale sulla subordinazione; la Corte rileva che la censura mirava in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Le doglianze che, sotto la veste della violazione di legge, mirano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove sono inammissibili in cassazione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte richiama l’orientamento consolidato senza necessità di ulteriore motivazione estesa.
art. 1419, secondo comma, c.c.
La nullità della clausola appositiva del termine non travolge l’intero contratto, ma comporta l’elisione della clausola nulla e la prosecuzione del rapporto nel regime legale.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
comma 1 quater; comma 1 bis
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso incidentale, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
L. n. 183/2010
La Corte interpreta la disciplina del collegato lavoro in modo sistematico e restrittivo quanto alla forfettizzazione del danno, riferendola alla sola conversione del contratto a termine.
Massime di principio
- L’indennità forfettaria prevista per la conversione del contratto a tempo determinato non si applica automaticamente alla riqualificazione giudiziale di un rapporto formalmente autonomo in rapporto subordinato: il presupposto normativo è la nullità della clausola di termine e non la diversa qualificazione dell’intero rapporto.
- L’art. 32 l. 183/2010, commi 1-4, opera solo in presenza di un atto di cessazione del rapporto che il lavoratore abbia interesse a contestare; se il rapporto si è estinto per naturale scadenza o per recesso del collaboratore, non ricorre la decadenza speciale ma resta fermo il termine ordinario di prescrizione.
- Nella distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, quando il vincolo direttivo non sia agevolmente percepibile, il giudice può fondare l’accertamento su indici sussidiari e complessivi quali continuità, coordinamento, collaborazione e inserimento stabile nell’organizzazione aziendale.
- In cassazione è inammissibile la censura formalmente prospettata come violazione di legge che, in concreto, solleciti una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti.
- La riqualificazione di un rapporto di collaborazione a progetto come subordinato comporta l’accertamento della reale natura del rapporto in base alle concrete modalità di esecuzione, non una mera sostituzione di una clausola nulla con il regime legale del termine.
- Il principio di forfettizzazione del danno introdotto dal collegato lavoro non può essere esteso in via analogica a fattispecie diverse e più gravi rispetto alla conversione del contratto a termine, per evitare disparità di trattamento irragionevoli tra situazioni non omogenee.
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