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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00459/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva violazione di legge, mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione per avere la Corte di appello ritenuto utilizzabili e decisivi i valori ematici emersi da un test di screening e da un test di conferma (quest'ultimo eseguito alcuni giorni dopo). Contestava l'ammissibilità e l'attendibilità di tali referti, sostenendo che il test di conferma fosse un accertamento tecnico irripetibile ai sensi dell'art. 360 c.p.p., per il quale l'imputato e il difensore avrebbero dovuto essere avvisati per permettere la nomina di un consulente tecnico; lamentava inoltre l'assenza di prova della piena garanzia della genuinità del reperto (catena di custodia), nonché che gli esami fossero stati disposti dagli organi di polizia stradale ai sensi dell'art. 186, comma 5, Cod. Strada senza esecuzione di alcun trattamento sanitario che avesse richiesto il prelievo ematico.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure: il prelievo ematico è stato eseguito in ospedale su richiesta della polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 186, comma 5, Cod. Strada, ed è stato preceduto dall'avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p.; la procedura è conforme alla normativa e non suscita rilievi. Quanto alla presunta natura irripetibile dell'analisi, la Corte ha confermato che l'analisi del campione ematico, una volta prelevato e assicurato, non costituisce di per sé accertamento tecnico irripetibile salvo specifiche ipotesi di confusione, alterazione o inquinamento del campione: il ricorrente ha formulato solo asserzioni generiche sul rischio di inquinamento senza allegare dati concreti. Inoltre il Codice della Strada e la giurisprudenza consentono l'uso di diverse metodologie scientifiche (anche il metodo enzimatico) purché corrette. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Codice della Strada, art. 186 (comma 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies)

    Norme che disciplinano le sanzioni e gli accertamenti relativi alla guida in stato di ebbrezza; richiamate come fattispecie di reato di riferimento per la condanna

  • Codice della Strada, art. 186 comma 5

    per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle equiparate

    Autorizza la richiesta di accertamento del tasso alcolemico alle strutture sanitarie quando il conducente è trasferito in ospedale; legittima il prelievo ematico eseguito dal personale sanitario su richiesta della polizia

  • Disposizioni di attuazione c.p.p., art. 114

    L'avviso al soggetto interessato (art. 114 disp. att. c.p.p.) è necessario e nel caso di specie è stato dato prima del prelievo, come rilevato dalla Corte

  • Codice di procedura penale, art. 360

    Regola l'accertamento tecnico irripetibile; la Corte ha ritenuto che l'analisi del campione ematico non sia automaticamente irripetibile e che l'art. 360 trova applicazione solo se sussistono concreti elementi di irripetibilità o rischio di alterazione

  • Codice di procedura penale, art. 354 comma 2

    Richiamato dalla difesa in rapporto alla tipologia di accertamento, ma la Corte ha distinto le ipotesi e ritenuto non applicabile la censura sollevata

  • Codice di procedura penale, art. 348 comma 4

    Autorizza la polizia giudiziaria ad avvalersi di persone idonee per atti che richiedono competenze tecniche; conferma la legittimità del ricorso al personale sanitario per l'accertamento

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Predisposizione dell'onere pecuniario a carico dell'inammissibile ricorrente; la Corte ha imposto il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per ricorsi inammissibili; utilizzata per valutare l'entità della somma da imporre al ricorrente

Massime di principio

  • Il prelievo ematico eseguito in ospedale su richiesta della polizia ai sensi dell'art. 186, comma 5, Cod. Strada è in linea di principio legittimo anche se eseguito nell'ambito delle cure mediche; è sufficiente che il conducente sia affidato al personale medico.
  • L'avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p. al soggetto è necessario prima del prelievo; l'assenza di un avviso specifico al difensore per la nomina del consulente tecnico (ai sensi dell'art. 360 c.p.p.) rileva solo se l'accertamento è effettivamente qualificabile come irripetibile e sussistono concreti elementi che giustifichino il diritto di assistervi.
  • L'analisi del campione ematico non è automaticamente un accertamento tecnico irripetibile: dopo il prelievo il campione, se conservato e assicurato, non si presta a ripetute modificazioni salvo prova concreta di confusione, alterazione o inquinamento.
  • Non è richiesta una tecnica analitica predeterminata dal Codice della Strada: metodologie scientificamente corrette, compreso il metodo enzimatico, possono essere valide; la contestazione richiede elementi tecnici specifici per essere accolta.
  • Le doglianze generiche sul mancato rispetto della catena di custodia o sul rischio di inquinamento sono insufficienti: il ricorrente deve allegare dati concreti o indizi precisi che giustifichino il dubbio sulla genuinità del reperto.
  • In caso di ricorso infondato o senz'alcun fondamento probatorio, il tentativo di impugnazione può comportare oltre alle spese processuali anche sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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