Cassazione Penale, Ordinanza n. 19769/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Salerno che aveva confermato il proscioglimento per intervenuta prescrizione già pronunciato in primo grado in relazione al reato di falsità ideologica in certificazione/attestazione resa da privato, contestato ai sensi dell'art. 483 c.p. in rapporto all'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa assoluzione con formula più ampia ex art. 530, comma 1, c.p.p.; con il secondo motivo lamentava la mancata assoluzione con formula dubitativa ex art. 530, comma 2, c.p.p.; con il terzo motivo contestava la ritenuta insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi erano inammissibili perché non correlati alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata e, comunque, manifestamente infondati in quanto meramente reiterativi di deduzioni già disattese in appello, quindi privi di specificità critica.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza di appello avesse correttamente escluso la possibilità di un proscioglimento nel merito pieno, in presenza di prescrizione non rinunciata, richiamando il principio secondo cui il proscioglimento più favorevole può essere pronunciato solo quando l'innocenza risulti evidente. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata come base del reato contestato, relativo alla falsità ideologica del privato in atto destinato a provare la verità del suo contenuto.
Disposizione richiamata in relazione alla rilevanza penale delle dichiarazioni mendaci rese nell'ambito della disciplina sulla documentazione amministrativa.
Invocato dal ricorrente per ottenere un'assoluzione piena; la Corte afferma che, in presenza di prescrizione non rinunciata, tale formula è praticabile solo se l'evidenza dell'innocenza emerge chiaramente.
Invocato dal ricorrente per l'assoluzione con formula dubitativa; il motivo è ritenuto non specifico e non correlato alla decisione impugnata.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli
Richiamata per il principio di inammissibilità dei motivi di ricorso privi di correlazione con le ragioni della decisione impugnata.
Sez. U. Tettamanti
Richiamata per il principio secondo cui, in presenza di prescrizione non rinunciata, il proscioglimento nel merito può essere pronunciato solo se l'innocenza è evidente.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e correlati alle rationes decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre censure già dedotte in appello senza confrontarsi con la motivazione di rigetto.
- La mera reiterazione di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito integra un motivo solo apparente, privo della funzione tipica di critica argomentata richiesta nel giudizio di legittimità.
- Quando vi è una causa estintiva del reato non rinunciata, il giudice può pronunciarsi nel merito solo in presenza di un'evidenza assoluta dell'innocenza; in mancanza, prevale la dichiarazione di estinzione.
- La richiesta di assoluzione piena o dubitativa ex art. 530 c.p.p. non può essere accolta se la motivazione di merito ha già escluso, con argomenti logici e giuridicamente corretti, la sussistenza dei presupposti per una formula assolutoria più ampia.
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