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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07626/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Un mediatore sosteneva di aver messo in relazione due società ai fini della successione nella conduzione di una unità immobiliare ad uso commerciale in Verona e chiedeva la provvigione da entrambe, assumendo che il successivo affare fosse il risultato della sua attività. Il tribunale aveva rigettato la domanda; la corte d’appello aveva confermato nel merito, ritenendo che il ricorrente avesse solo svolto contatti preliminari e informativi, senza un intervento causalmente rilevante, mentre la conclusione dell’affare era avvenuta grazie a una diversa società di mediazione, con oggetto più ampio e condizioni autonome. In cassazione il ricorrente denunciava: 1) violazione degli artt. 1754 e 1755 c.c. e dei principi di buona fede, sostenendo che la sua attività avrebbe costituito antecedente indispensabile alla conclusione dell’affare anche se seguito da un secondo mediatore; 2) violazione dell’art. 1758 c.c., perché la corte d’appello avrebbe erroneamente richiesto cooperazione simultanea e comune intesa tra mediatori, mentre sarebbe bastato l’apporto causale di ciascuno; 3) violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2729 c.c., per non avere valorizzato documenti e indizi che dimostravano l’attività da lui svolta come primo mediatore.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi. Ha ritenuto che il ricorrente non avesse dimostrato un’effettiva attività di mediazione causalmente idonea alla conclusione dell’affare, ma solo una messa in relazione generica e preventiva tra le parti. Ha condiviso l’accertamento della corte territoriale secondo cui l’affare era stato poi concluso grazie a un’autonoma mediazione di altra società, su basi negoziali nuove, con diverso assetto oggettivo e contrattuale. Ha quindi escluso il diritto alla provvigione ex art. 1755 c.c. e, correlativamente, ha escluso la divisione della provvigione ex art. 1758 c.c., mancando un nesso di concausalità obiettiva, la cooperazione simultanea o comunque un utilizzo consapevole dell’attività altrui. Ha infine ritenuto infondata anche la censura sulle presunzioni, perché la decisione di merito si fondava su risultanze probatorie direttamente apprezzate e non su un ragionamento presuntivo censurabile in cassazione. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1754 c.c.

    Definisce l'attività di mediazione; il mero contatto informativo o preliminare non basta se non è causalmente idoneo alla conclusione dell'affare.

  • art. 1755 c.c.

    La provvigione spetta solo se l'affare è concluso per effetto dell'intervento del mediatore, secondo il criterio della causalità adeguata.

  • art. 1758 c.c.

    La divisione della provvigione tra più mediatori richiede un effettivo concorso causale nell'affare, con cooperazione simultanea o comunque concausalità obiettiva.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della tutela della mediazione, ma non decisivo nella soluzione della controversia.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in collegamento con i doveri di correttezza, senza incidere sull'esito.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in collegamento con la buona fede nell'esecuzione, senza rilievo decisivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato per denunciare violazioni di legge sostanziale.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Utilizzato per la censura sulla valutazione delle prove e sull'asserita violazione dell'art. 115 c.p.c.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è respinta perché la corte d'appello ha valutato direttamente le prove, senza fondare la decisione su presunzioni indebite.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per le presunzioni semplici, ma la Corte esclude che la decisione di merito si sia basata su un ragionamento presuntivo censurabile.

  • art. 331 c.p.c.

    È stato disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di una società non evocata nel ricorso per cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito di memorie in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il diritto alla provvigione del mediatore sorge solo quando il suo intervento costituisca l'antecedente causale adeguato della conclusione dell'affare, anche se non abbia partecipato a tutte le fasi delle trattative.
  • La mera attività informativa, di presentazione preliminare o di semplice contatto tra le parti non è sufficiente a fondare il diritto alla provvigione se non sfocia in una concreta trattativa poi definita grazie a quel contributo.
  • Quando l'affare sia concluso per effetto di una successiva e autonoma attività di mediazione, su basi negoziali nuove e diverse, il primo intermediario non ha diritto alla provvigione se il suo apporto non è causalmente rilevante.
  • La divisione della provvigione tra più mediatori presuppone un effettivo concorso causale nell'affare, non essendo sufficiente la mera successione di interventi non collegati da cooperazione, comune intesa o consapevole giovamento reciproco.
  • In sede di legittimità non è censurabile la valutazione di merito che, con motivazione congrua, apprezzi direttamente le risultanze probatorie e ne escluda la rilevanza decisiva ai fini della mediazione.

Come è indicizzato

MaterieMediazione
RamiContratti
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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