Cassazione Civile, Ordinanza n. 18747/2024 del 09/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Quattro dipendenti pubblici chiedevano il riconoscimento del diritto all'inquadramento nella IX qualifica funzionale con decorrenza 31 dicembre 1990 e il pagamento delle differenze retributive fino al 21 giugno 2004, sostenendo che l'art. 7 del d.l. n. 344/1990, conv. in l. n. 21/1991, dovesse operare anche in relazione alla riammissione in servizio di un collega dimissionario poi riammesso nel 2000, il quale era stato inquadrato nella IX qualifica con decorrenza 1 aprile 1993. I ricorrenti deducevano di precedere in ruolo tale collega e, quindi, di dover essere "trascinati" nel medesimo inquadramento. Con il primo motivo denunciavano nullità della motivazione e omessa pronuncia, lamentando anche l'inammissibilità delle produzioni documentali in appello e la tardività della prova. Con il secondo motivo denunciavano violazione dell'art. 7 del d.l. n. 344/1990 e dell'istituto della riammissione in servizio ex art. 132 d.P.R. n. 3/1957, sostenendo che la norma perequativa fosse applicabile anche alle riammissioni successive all'entrata in vigore. Con il terzo motivo deducevano il contrasto giurisprudenziale sulla norma e chiedevano rimessione alle Sezioni Unite. Con il quarto motivo invocavano la parità di trattamento stipendiale e la violazione dell'art. 45 del T.U.P.I., assumendo che il dipendente riammesso dovesse essere ricollocato nella qualifica originaria senza effetti di scavalcamento sui colleghi rimasti in servizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la motivazione della sentenza impugnata non era apparente né mancante, ed era inoltre carente di autosufficienza per mancata localizzazione e riproduzione degli atti rilevanti. Ha poi ritenuto infondati il secondo, il terzo e il quarto motivo, richiamando il principio già affermato da precedenti conformi: l'art. 7 del d.l. n. 344/1990, conv. in l. n. 21/1991, ha natura speciale e temporanea, è destinato a sanare solo situazioni maturate anteriormente al 31.12.1990 e non è applicabile in via estensiva a vicende successive, come la riammissione in servizio di un dipendente avvenuta nel 2000. Ne consegue che il beneficio dell'inquadramento nella IX qualifica può spettare al riammesso se ne ricorrono i presupposti, ma non ai colleghi che lo precedono in ruolo per il solo effetto della riammissione. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con applicazione anche del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità: per il n. 5, dopo la riforma del 2012, è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante; per i motivi di diritto è necessario che la censura sia specifica e autosufficiente.
La Corte richiama un precedente conforme per dare continuità all'orientamento già espresso.
art. 7 d.l. 24 novembre 1990, n. 344, conv. in l. 23 gennaio 1991, n. 21
La norma è interpretata come disciplina speciale e temporanea, volta a perequare situazioni determinate entro il 31.12.1990, con effetto di trascinamento solo per i dipendenti che precedevano in ruolo i vincitori di concorsi banditi anteriormente alla l. n. 312/1980; non si applica estensivamente a vicende successive come la riammissione in servizio avvenuta anni dopo.
legge 7 luglio 1988, n. 254, art. 1
È richiamata come fonte del precedente inquadramento in IX qualifica funzionale dei soggetti già direttori di sezione o equiparati alla data indicata dalla norma.
d.l. 28 gennaio 1986, n. 9, art. 2 conv. in l. 24 marzo 1986, n. 78
È richiamato per l'istituzione della IX qualifica funzionale.
È assunta come spartiacque temporale per l'ambito soggettivo della disciplina di perequazione.
art. 132 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3
È evocato come base della riammissione in servizio del dipendente dimissionario, ma la Corte esclude che tale riammissione consenta di estendere il beneficio del trascinamento oltre il perimetro temporale dell'art. 7 del d.l. n. 344/1990.
È richiamato dai ricorrenti, ma la Corte nega che la norma imponga un automatismo idoneo a far scattare il trascinamento dei colleghi rimasti in servizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 12 preleggi
È richiamato per il criterio interpretativo che conduce a una lettura del vizio motivazionale come minimo costituzionale.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il vizio di motivazione è deducibile solo nei ristretti casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è sufficiente contestare la mera insufficienza o la diversa valutazione del fatto.
- Le censure per cassazione devono essere autosufficienti: chi lamenta omessa pronuncia, errore probatorio o violazioni processuali deve indicare specificamente gli atti e i passaggi rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Le norme speciali di perequazione dell'inquadramento nel pubblico impiego vanno interpretate secondo il loro preciso perimetro temporale e soggettivo; non sono applicabili analogicamente o estensivamente a vicende successive non considerate dal legislatore.
- Il meccanismo del cosiddetto "trascinamento" opera solo entro la situazione transitoria espressamente regolata dalla norma: il miglior inquadramento del dipendente principale può riflettersi sui precedenti in ruolo solo se questi rientrano nella medesima fattispecie tipica e nel limite temporale previsto.
- La riammissione in servizio di un dipendente dimissionario non comporta, di per sé, il riconoscimento retroattivo di effetti preclusivi o migliorativi per i colleghi rimasti in servizio, quando ciò implichi l'estensione di una disciplina eccezionale oltre la sua sfera originaria.
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