Cassazione Civile, Ordinanza n. 15937/2024 del 07/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da una vendita di unità immobiliari con riserva di proprietà dell'area perimetrale esterna al fabbricato. Una precedente sentenza della Corte di appello aveva annullato parzialmente il contratto per violazione dell'art. 41-sexies l. 1150/1942, riconoscendo ai cinque acquirenti il diritto reale d'uso sull'area e, correlativamente, al venditore il diritto a un ulteriore corrispettivo da concordare o da determinare in separato giudizio. In esecuzione di tale decisione, il venditore aveva eseguito opere consistenti nella realizzazione di tre posti auto, ma il corrispettivo aggiuntivo non gli era stato pagato. Egli aveva quindi agito per ottenerne la condanna al pagamento. Gli acquirenti avevano proposto domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni per il mancato uso del parcheggio nel periodo intercorrente tra la vendita e la realizzazione dei posti auto. Il Tribunale aveva accolto la domanda principale e dichiarato inammissibile e comunque infondata la riconvenzionale; la Corte di appello aveva confermato. In cassazione gli acquirenti denunciavano: (1) ex art. 112 c.p.c., omessa pronuncia sulle censure rivolte alla declaratoria di inammissibilità della riconvenzionale, sostenendo che la Corte territoriale avesse deciso solo sul merito applicando il criterio della ragione più liquida; (2) e (3) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello si fosse limitata a recepire la decisione di primo grado senza esaminare le censure d'appello sull'infondatezza della riconvenzionale e sulla quantificazione dell'integrazione del corrispettivo, sollecitando in sostanza una nuova valutazione dei fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di interesse, poiché la domanda riconvenzionale era stata comunque rigettata nel merito, e ha osservato che l'uso del criterio della ragione più liquida è compatibile con l'economia processuale. Ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo perché miravano a ottenere una rivalutazione del merito e degli accertamenti di fatto, a fronte di una motivazione della sentenza di appello ritenuta effettiva, coerente e sufficiente, non dovendo il giudice di merito confutare espressamente ogni possibile ricostruzione alternativa proposta dalle parti. La parte ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
norma posta a fondamento della precedente decisione che aveva inciso sul contratto di vendita, riconoscendo il diritto reale d'uso sull'area destinata a parcheggio e il correlato diritto del venditore a un ulteriore corrispettivo.
è richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia; la Corte esclude la fondatezza della censura perché la domanda riconvenzionale è stata comunque decisa nel merito e perché non sussiste omissione di pronuncia sulle questioni dedotte.
è invocato per contestare la decisione di appello, ma la Corte ritiene che la doglianza miri soltanto a una rivalutazione del merito e degli accertamenti di fatto.
art. 24 Cost.
richiamato dai ricorrenti per censurare il criterio della ragione più liquida; la Corte non ne accoglie la prospettazione.
art. 111 Cost.
richiamato dai ricorrenti insieme all'art. 24 Cost. per contestare la ragione più liquida; la Corte non ravvisa violazione.
richiamato dai ricorrenti contro l'ordine logico della decisione adottato dal giudice di merito; la Corte non ne accoglie la censura.
richiamato dai ricorrenti in relazione all'obbligo di motivazione; la Corte ritiene infondata la doglianza.
art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1-bis art. 13 d.p.r. 115/2002
richiamato in relazione al contributo unificato aggiuntivo dovuto dalla parte ricorrente, se dovuto.
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di interesse la censura di omessa pronuncia quando la domanda o il capo impugnato siano comunque stati decisi nel merito con esito sfavorevole alla parte ricorrente.
- Il giudice di merito può definire la controversia facendo applicazione del criterio della ragione più liquida, privilegiando il motivo assorbente e più agevole da decidere in funzione di economia processuale.
- La motivazione della sentenza di merito non è viziata per il solo fatto di non confutare espressamente ogni argomento o ricostruzione alternativa prospettata dall'appellante, purché la decisione sia effettiva, coerente e risoluta.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle risultanze istruttorie.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente può essere condannata al pagamento delle spese di lite e dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, ricorrendone i presupposti di legge.
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