Cassazione Penale, Sentenza n. 36329/2023 del 31/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Clementini Ivana ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che aveva confermato la sua condanna per furto aggravato (art. 624 e art. 625 n. 7 c.p.). Ha chiesto l'annullamento senza rinvio in ragione della remissione della querela formalizzata dalla persona offesa Staffolani Ersilia il 16/02/2018 e accettata dalla ricorrente il 07/03/2018. Dopo l'entrata in vigore della riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022) il delitto in questione è divenuto procedibile a querela della persona offesa (salvo eccezioni non ricorrenti nel caso), per cui la remissione di querela ha conseguentemente estinto il reato.
La decisione
La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Ha rilevato la remissione della querela del 16/02/2018, accettata il 07/03/2018, e ha escluso l'esistenza di presupposti per un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 comma 2 c.p.p. Ha altresì disposto che le spese del procedimento siano poste a carico dell'imputata ai sensi dell'art. 340 comma 4 c.p.p. Decisione resa il 12 luglio.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
comma 3, modificato dal d.lgs. 150/2022
Dopo la modifica introdotta dal d.lgs. 150/2022 il furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede è, salvo eccezioni, procedibile a querela della persona offesa; pertanto la remissione della querela estingue il reato.
art. 625 n. 7 cod. pen.
Indica la circostanza aggravante rilevante (esposizione della cosa alla pubblica fede) che ha qualificato il reato per il quale era stata emessa la condanna impugnata.
d.lgs. 150/2022 art. 2 comma 1 lett. i)
Norma della cosiddetta riforma Cartabia che ha modificato il regime di procedibilità di talune fattispecie di furto (in particolare l'art. 624), rendendo il delitto procedibile a querela della persona offesa nelle situazioni ordinarie.
art. 129 comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato per precisare che l'estinzione del reato dovuta alla remissione di querela si dichiara quando non ricorrono i presupposti per un proscioglimento nel merito ai sensi di questa disposizione.
art. 340 comma 4 cod. proc. pen.
Consente di porre a carico dell'imputato le spese del procedimento; la Corte ha applicato tale norma disponendo che le spese gravino sulla ricorrente, già querelata.
Giurisprudenza citata
Sez. 5, n. 42260 del 06/10/2004, Rv.230140
Precedente richiamato a supporto del principio secondo cui la remissione di querela determina l'estinzione del reato salvo che ricorrano ragioni per il proscioglimento nel merito.
Massime di principio
- Dopo la riforma Cartabia, il furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede è, in linea di principio, procedibile a querela della persona offesa; quindi la remissione della querela estingue il reato quando la remissione è valida e accettata.
- La remissione della querela accettata dall'imputato può determinare l'estinzione del reato anche se era già intervenuta una condanna in grado inferiore; la Cassazione può annullare senza rinvio quando l'estinzione è sopravvenuta e non sussistono i presupposti per un proscioglimento nel merito.
- In presenza di estinzione del reato per remissione di querela, il giudice può comunque imputare le spese processuali all'imputato secondo le norme procedurali vigenti (es. art. 340 c.p.p.).
- In casi analoghi è fondamentale verificare le date (quando è stata formalizzata e accettata la remissione) e l'efficacia temporale delle modifiche legislative intervenute che incidono sulla procedibilità dell'azione penale.
- Se sussistono eccezioni di procedibilità previste dalla norma riformata, occorre valutare caso per caso; l'assenza di tali eccezioni rende operativa l'estinzione per remissione.
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