Cassazione Civile, Ordinanza n. 30432/2023 del 02/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (cessionario del credito)
La controversia
Un tribunale aveva emesso decreto ingiuntivo nei confronti di una società debitrice principale e di un fideiussore per il pagamento di una somma dovuta in forza di rapporto di conto corrente, poi ceduto a un operatore NPL. I destinatari del decreto avevano proposto opposizione eccependo: l'incompetenza territoriale del giudice adito, assumendo che il fideiussore avesse agito come consumatore e che quindi fosse competente il foro del consumatore; il difetto di legittimazione della banca originaria, sostenendo che il decreto avrebbe dovuto essere richiesto dalla cessionaria del credito; e la violazione del contraddittorio in relazione al procedimento di correzione di un errore materiale. Il tribunale, con ordinanza resa nell'opposizione a decreto ingiuntivo, aveva tuttavia dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto, ritenendo infondata l'eccezione di incompetenza e svolgendo una delibazione sommaria anche su altri profili. Contro tale ordinanza i soccombenti hanno proposto ricorso per regolamento di competenza, sostenendo che la pronuncia implicasse una decisione definitiva sulla competenza e che il giudice avesse errato nel negare la qualità di consumatore al fideiussore, oltre che nel non considerare il difetto di legittimazione e la lesione del contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non contenesse una vera e propria statuizione definitiva sulla competenza territoriale, ma soltanto una sommaria delibazione funzionale alla decisione sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, seguita dal rinvio della causa e dalla fissazione del termine per la mediazione. Le argomentazioni del tribunale sulla qualità di consumatore, sulla legittimazione del creditore e sulla regolarità del procedimento di correzione dell'errore materiale sono state considerate attinenti al merito e quindi non scrutinabili in sede di regolamento di competenza. Le spese della fase sono state rimesse al tribunale adito, davanti al quale il giudizio deve proseguire; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 66-bis d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206
La norma è richiamata come fondamento dell'eccezione di competenza territoriale proposta dal fideiussore, in ragione della dedotta qualità di consumatore; la Corte non si pronuncia nel merito della sua applicazione, perché dichiara inammissibile il regolamento.
È evocato dai ricorrenti per lamentare la violazione del contraddittorio nel procedimento di correzione dell'errore materiale; la Corte reputa la censura estranea al thema decidendum del regolamento di competenza.
È menzionato dal tribunale nella motivazione sull'incidenza della cessione del credito e sulla pendenza della lite nel procedimento monitorio; la Corte non ne fa applicazione decisiva nel provvedimento impugnato ai fini della competenza.
È richiamato per individuare il momento di instaurazione del procedimento monitorio mediante deposito del ricorso.
Sono richiamati per qualificare come strumentali e provvisori i provvedimenti sulla provvisoria esecuzione o sospensione del decreto ingiuntivo, che non comportano di per sé una decisione definitiva sulla competenza.
art. 279, secondo comma, n. 4, e terzo comma c.p.c.
Sono evocati per precisare che solo una formale ed esplicita decisione sull'eccezione di incompetenza, adottata con provvedimenti idonei alla definizione della questione, rende impugnabile l'ordinanza con regolamento di competenza.
È richiamato per evidenziare che non era stata espletata la fase di precisazione delle conclusioni, circostanza incompatibile con una decisione definitiva sulla competenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il regolamento di competenza è inammissibile quando l'ordinanza del giudice di merito non contenga una statuizione definitiva e inequivoca sulla competenza, ma solo una delibazione sommaria funzionale a provvedimenti provvisori nel giudizio.
- Nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, l'ordinanza che concede o sospende la provvisoria esecuzione ex artt. 648 e 649 c.p.c. non è di regola impugnabile con regolamento di competenza, salvo che il giudice abbia espresso in modo chiaro e definitivo il rigetto dell'eccezione di incompetenza.
- La decisione sulla competenza deve risultare da un provvedimento che, nel quadro della fase decisoria, assuma carattere definitivo; in difetto della rimessione della causa in decisione e dell'invito a precisare le conclusioni, la pronuncia non integra normalmente una decisione sulla competenza.
- Nel giudizio di regolamento di competenza non possono essere riesaminati profili di merito, come la titolarità sostanziale del credito, la qualità di consumatore del fideiussore o la regolarità di atti del procedimento monitorio, se tali questioni non si traducono in una vera statuizione sulla competenza.
- La qualificazione del provvedimento impugnato dipende dal suo contenuto effettivo e dal suo dispositivo complessivo, non da singole argomentazioni incidentali inserite nella motivazione.
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