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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21843/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario credito)

La controversia

Nel 2003 una società finanziatrice concesse a una società un mutuo di euro 450.000, garantito da fideiussione a prima richiesta e ipoteca prestata da quattro soggetti. In seguito, la banca iniziò l’esecuzione forzata sui beni dei garanti. Gli opponenti proposero una seconda opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., sostenendo che il contratto posto a fondamento dell’esecuzione non fosse titolo esecutivo perché si trattava di un mutuo sospensivamente condizionato e le condizioni non si sarebbero avverate. In Cassazione dedussero, con il primo motivo, violazione dell’art. 75 c.p.c., lamentando che la società resistente non avesse dimostrato adeguatamente la cessione del credito; con il secondo motivo, violazione dell’art. 1362 c.c., sostenendo che dal contratto non era sorto un credito certo, liquido ed esigibile, perché la somma non sarebbe stata realmente messa a disposizione dei mutuatari e la disponibilità era subordinata a eventi futuri e incerti, anche dipendenti da terzi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché i ricorrenti, nel giudizio di merito, avevano espressamente riconosciuto la qualità di cessionaria del credito in capo alla resistente, rendendo tardiva e inammissibile la successiva contestazione. Ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo applicando il principio delle Sezioni Unite secondo cui il mutuo con contestuale deposito o pegno irregolare della somma mutuata e obbligo di svincolo al verificarsi di quanto pattuito è valido titolo esecutivo, purché la somma sia stata effettivamente messa a disposizione del mutuatario, anche con mera operazione contabile, e l’obbligazione di restituzione sia univoca, espressa e incondizionata. Ha inoltre escluso la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei creditori intervenuti, ritenuti non litisconsorti necessari in questa specifica opposizione. Le spese sono state compensate per metà e il resto posto a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato dovuto.

Norme richiamate

  • art. 615, comma 2, c.p.c.

    è la base processuale della seconda opposizione all’esecuzione proposta dai debitori garanti

  • art. 474 c.p.c.

    il mutuo con effettiva messa a disposizione della somma e obbligazione restitutoria incondizionata può costituire titolo esecutivo

  • art. 75 c.p.c.

    richiamato per censurare la prova della cessione del credito, ma la doglianza è stata ritenuta infondata per avvenuto riconoscimento della qualità di cessionaria

  • art. 1362 c.c.

    invocato per l’interpretazione del contratto di mutuo, ma superato dal principio di diritto delle Sezioni Unite sul mutuo condizionato

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato con riferimento all’interesse ad impugnare del litisconsorte pretermesso

  • art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.

    usato per il deposito della motivazione in camera di consiglio

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    richiamato per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    fondamento dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione all’esecuzione, i creditori intervenuti sono litisconsorti necessari solo se i motivi di opposizione incidono anche sulla loro posizione; se la doglianza riguarda esclusivamente il titolo azionato dal creditore procedente, l’eventuale accoglimento non spiega effetti sui creditori intervenuti titolati.
  • Nel giudizio di appello, la mancata citazione di un litisconsorte necessario determina sempre nullità e impone, prima di ogni valutazione sul merito, l’integrazione del contraddittorio; nel giudizio di cassazione, invece, può valutarsi preliminarmente l’ammissibilità o infondatezza del ricorso e solo dopo la necessità di integrare il contraddittorio, se il processo di merito era già integro.
  • La contestazione della titolarità del credito fondata su cessione è tardiva e non può essere utilmente proposta in cassazione quando la qualità di cessionario sia stata riconosciuta dalla stessa parte nel giudizio di merito.
  • Il mutuo che preveda contestualmente il deposito o pegno irregolare della somma mutuata e lo svincolo al verificarsi di determinate condizioni resta valido titolo esecutivo se la somma è stata effettivamente messa a disposizione del mutuatario, anche mediante operazione contabile, e l’obbligazione di restituzione è espressa, univoca e incondizionata.
  • La qualificazione del contratto ai fini dell’esecutorietà non dipende dalla mera destinazione della somma a garanzia della banca, ma dalla effettiva messa a disposizione del finanziamento e dalla struttura dell’obbligazione restitutoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTitolo esecutivoMutuoOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileContrattiObbligazioniEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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