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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38197/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale impugnava l'ordinanza del 19/06/2025 con cui la Corte di appello di Cagliari aveva disposto la formazione di un nuovo provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti che, a giudizio del giudice dell'esecuzione, avrebbe dovuto ricomprendere in un medesimo cumulo parziale tutte le condanne indicate (sentenze nn. 1-7). Il PG denunciava la violazione dell'art. 657, comma 4, c.p.p.: secondo il ricorrente il provvedimento impugnato aveva operato un "cumulo indiscriminato e globale", consentendo l'imputazione di periodi di carcerazione anteriori a pene inflitte per reati commessi successivamente e permettendo così un indebito "credito di pena" a favore del condannato.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che non è consentito procedere a un cumulo unitario e globale quando i reati sono commessi in tempi diversi e vi sono periodi di carcerazione sofferti in tempi diversi: vanno formati cumuli parziali cronologici, detraendo i periodi di carcerazione dai singoli cumuli precedenti e applicando il criterio moderatore dell'art. 78 c.p. per ciascun cumulo parziale. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio alla Corte d'appello di Cagliari per nuovo esame, richiamando l'obbligo di ricalcolare i cumuli nel rispetto dell'art. 657, comma 4, c.p.p. e della giurisprudenza sul tema.

Norme richiamate

  • art. 73 c.p.

    Se più reati importano pene detentive della stessa specie, si applica una pena unica, per un tempo eguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati

    Disciplina il principio del cumulo per reati della stessa specie: la pena unica viene determinata sommando le singole pene, ma la sua applicazione deve conciliarsi con i limiti e i criteri di cui agli artt. seguenti

  • art. 74 c.p.

    Stabilisce che le pene temporanee detentive di specie diversa si eseguono tutte distintamente e per intero e che la pena dell'arresto è eseguita per ultima; utile per distinguere il trattamento delle diverse specie di pena nel cumulo

  • art. 76 c.p.

    Prevede che le pene della stessa specie concorrenti si considerano pena unica; conferma l'unitarietà del risultato del cumulo ai fini dell'esecuzione

  • art. 78 c.p.

    Criterio moderatore che pone limiti all'aumento delle pene concorrenti (es. non oltre il quinto della pena più grave e, per la reclusione, non oltre 30 anni); la Corte stabilisce che tale criterio va applicato "partitamente" all'interno di ciascun cumulo parziale e non sull'intero patrimonio sanzionatorio in modo globale

  • art. 657, comma 4, c.p.p.

    in ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire

    Fondamentale nel vietare che periodi di custodia o pene sopravvenute anteriori alla commissione di un reato siano attribuiti a quel reato; impone che, nella formazione dei cumuli, si tengano distinti i periodi di espiazione e si evitino imputazioni retroattive di tempo detentivo

  • art. 663 c.p.p.

    Regola il cumulo parziale nella fase esecutiva: consente di unificare il residuo di un cumulo precedente con le pene inflitte per reati successivi, ma nell'ambito della successione cronologica e non per creare cumuli globali

  • art. 35-ter ord. pen.

    Norma applicata nella pratica esecutiva per la riduzione di pena indicata nel caso; la Corte ricorda che detrazioni e benefici vanno calcolati conformemente ai criteri cronologici e ai limiti di cui all'art. 657 c.p.p.

Massime di principio

  • Non è ammesso un cumulo "indiscriminato e globale": quando reati sono commessi in tempi diversi e vi sono periodi di detenzione in tempi diversi, i cumuli devono essere formati parzialmente e cronologicamente
  • L'art. 657, comma 4, c.p.p. vieta di imputare a un reato periodi di custodia cautelare o pene scontate anteriori alla commissione di quel reato; occorre computare solo le pene/custodie successive alla commissione
  • Il criterio moderatore dell'art. 78 c.p. si applica entro ciascun cumulo parziale ("partitamente") e non sull'intero complesso delle pene in modo da creare un vantaggio sproporzionato per il condannato
  • Se vi sono più opzioni legittime (es.: diversa collocazione di una pena in uno dei cumuli parziali), si può dare preferenza alla soluzione meno gravosa per il condannato (principio favor rei), ma solo quando le circostanze fattuali consentono ragionevolmente quella collocazione senza violare l'art. 657, comma 4, c.p.p.
  • Quando un nuovo reato è commesso durante l'espiazione di una pena precedente, occorre unificare il residuo del cumulo precedente con la pena nuova a partire dalla data rilevante (commissione o successivo arresto) e procedere alle operazioni di cumulo e detrazione nei termini e limiti stabiliti dalla giurisprudenza
  • In caso di errori nella determinazione dei cumuli (ad esempio imputazione errata di presofferto o applicazione globale del criterio moderatore), il provvedimento è annullabile e il giudice può rinviare per un nuovo calcolo conformemente ai principi sopra richiamati

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