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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33313/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia nasce da due cartelle esattoriali emesse per il pagamento di premi assicurativi INAIL ritenuti omessi per l'anno 2011. Il destinatario delle cartelle ha affermato di averne conosciuto l'esistenza solo nel 2019, tramite estratto di ruolo richiesto all'agente della riscossione, sostenendo che le cartelle non gli fossero state notificate. In primo grado il tribunale aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione per difetto di interesse ad agire, ritenendo valida la notifica delle cartelle o comunque sanata. In appello il giudice territoriale ha invece riconosciuto l'interesse ad agire per l'accertamento negativo del credito contributivo, ma ha respinto nel merito l'eccezione di prescrizione, ritenendo che vi fossero atti interruttivi e che la prescrizione non fosse maturata. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2934 e 2935 c.c., assumendo che la Corte d'appello avesse erroneamente limitato l'eccezione di prescrizione al solo periodo successivo alla notifica delle cartelle, mentre in materia previdenziale il giudice dovrebbe poter individuare d'ufficio il dies a quo e il dies ad quem della prescrizione una volta introdotta la relativa questione; 2) violazione dell'art. 92 c.p.c. per mancata compensazione o riduzione delle spese di primo e secondo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, quanto al primo motivo, che il ricorrente non si è confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva accertato che l'eccezione di prescrizione era stata prospettata solo con riferimento al periodo successivo alla notifica delle cartelle e non anche al momento di insorgenza ed esigibilità del credito; inoltre, tale statuizione si innestava su un giudicato interno formatosi sull'interesse ad agire, non impugnato. La Corte ha richiamato il principio per cui, in materia previdenziale, la prescrizione può essere rilevata d'ufficio solo se la relativa questione sia stata ritualmente introdotta nel processo. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che la compensazione delle spese e la loro quantificazione rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e che, nella specie, correttamente le spese erano state poste a carico del soccombente. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2934 c.c.

    Richiamato come norma sulla prescrizione estintiva, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non confrontata con l'accertamento della Corte territoriale sulla delimitazione temporale dell'eccezione.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato come norma sul decorso della prescrizione; la Corte ha ribadito che l'individuazione del momento iniziale rileva solo se la questione è stata ritualmente introdotta nel giudizio.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge, invocata dal ricorrente per entrambi i motivi.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato in tema di compensazione delle spese; la Corte ha affermato che tale valutazione è discrezionale del giudice di merito, censurabile solo per illogicità o violazione del principio di soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • art. 2697 c.c.

    Non espressamente citato nel dispositivo, ma richiamato nel ragionamento del ricorrente in relazione all'onere di allegazione dei fatti rilevanti ai fini della prescrizione; la Corte ha però fondato il proprio rilievo sull'onere di introdurre ritualmente la questione nel processo.

Massime di principio

  • In materia previdenziale la prescrizione può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado, ma solo se la relativa questione sia stata ritualmente introdotta nel processo e sia pertinente al thema decidendum fissato dalle parti.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, specie se il giudice di merito ha accertato che la questione dedotta non era stata proposta nei termini necessari.
  • La determinazione dell'ampiezza dell'eccezione di prescrizione dipende dal contenuto dell'atto introduttivo e dalla concreta delimitazione del dibattito processuale; il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nell'accertamento di tali circostanze processuali se la censura non le aggredisce specificamente.
  • La compensazione delle spese processuali e la loro liquidazione appartengono alla discrezionalità del giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o della violazione del principio di soccombenza.
  • La soccombenza in entrambi i gradi di merito giustifica la condanna alle spese del giudizio di legittimità e l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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