Cassazione Civile, Ordinanza n. 17187/2022 del 26/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il fallimento di una società aveva impugnato un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2010, emesso ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973 e con recupero di IRES, IRAP e IVA oltre sanzioni, sulla base di una ricostruzione analitico-induttiva dei ricavi fondata sul costo del venduto. La società sosteneva di avere praticato vendite sottocosto per fronteggiare una crisi aziendale e proseguire l'attività. La CTR aveva accolto l'appello ritenendo non provata la pretesa fiscale, valorizzando la situazione di crisi e la successiva liquidazione/fallimento. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione e falsa applicazione delle norme sull'accertamento induttivo, deducendo che la gestione fosse intrinsecamente antieconomica per la perdita sistematica e per il margine operativo lordo negativo del 44,20%; e omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'abnorme margine negativo della gestione caratteristica.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che l'Amministrazione finanziaria può ricostruire induttivamente il reddito anche con contabilità formalmente regolare quando il comportamento del contribuente sia intrinsecamente inattendibile per antieconomicità, desumibile anche da un solo elemento presuntivo grave e preciso. Ha inoltre osservato che, nella specie, la CTR aveva giustificato la perdita con la crisi d'impresa ma senza spiegare come fossero stati remunerati i fattori produttivi e senza chiarire in concreto le modalità che avevano consentito la prosecuzione dell'attività sino alla liquidazione e al fallimento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR dell'Umbria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente l'accertamento analitico-induttivo del reddito quando la contabilità, pur formalmente regolare, risulti intrinsecamente inattendibile per elementi presuntivi gravi e precisi, come l'antieconomicità manifesta della gestione.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato insieme alla norma sulle imposte dirette per sostenere la legittimità della rettifica induttiva anche ai fini IVA in presenza di gestione antieconomica.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato per denunciare la violazione di legge in punto di accertamento analitico-induttivo e antieconomicità.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
utilizzato per denunciare l'omesso esame del fatto decisivo costituito dal margine negativo della gestione caratteristica.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento analitico-induttivo anche in presenza di contabilità formalmente corretta quando emergano elementi di antieconomicità tali da rendere inattendibili le scritture.
- L'antieconomicità può desumersi anche da un solo indice presuntivo, purché preciso e grave, come un margine negativo abnorme o una percentuale di ricarico irragionevole.
- Quando il contribuente espone risultati economici palesemente irrazionali, il giudice di merito deve spiegare in modo puntuale perché tale antieconomicità non sia sintomatica di violazioni tributarie e in che modo l'attività sia stata concretamente sostenuta.
- La giustificazione della perdita con la mera esigenza di proseguire l'attività non basta se non è chiarito come siano stati remunerati i fattori produttivi e quali risorse o accordi abbiano consentito la prosecuzione dell'impresa.
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