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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31763/2025 del 23/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della rideterminazione della pena operata dalla Corte d'appello di Venezia dopo annullamento parziale: 1) errore nel calcolo dell'aumento per continuazione (la ricorrente sostiene che dovevano essere considerati solo 4 reati non prescritti e quindi l'aumento doveva essere di 4 mesi e non di 18); 2) conteggio nella rideterminazione di un reato (capo w1) che non era stato oggetto di giudizio; 3) e 4) censura sul computo della prescrizione e della rilevanza dell'aggravante ex art.12, comma 3, lett. d) d.lgs. 286/1998 alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.63/2022, con la tesi che la declaratoria di incostituzionalità avrebbe estinto i reati residui o reso necessario il conteggio delle attenuanti ai fini della prescrizione in base all'art.69 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo nei limiti indicati: ha ritenuto illegittima la somma inflitta a titolo di aumento per la continuazione (anni 1 e mesi 2 di reclusione) perché la Corte d'appello aveva computato anche reati di falso già dichiarati estinti per prescrizione; tale parte della sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio relativamente ai capi a)-p) e la relativa pena eliminata. Il secondo motivo è stato respinto come infondato (la correzione materiale non ha inciso sul concreto calcolo della continuazione). I terzo e quarto motivi sono stati respinti: la Corte Costituzionale con la sent. n.63/2022 ha dichiarato l'illegittimità solo di alcune parole della lettera d) dell'art.12, comma 3 (riguardanti documenti contraffatti/illegalmente ottenuti), mentre è rimasta operante la parte che prevede che il fatto sia commesso da tre o più persone in concorso; perciò la Corte d'appello ha correttamente tenuto conto di tale aggravante ai fini del calcolo della prescrizione in base all'art.157 c.p. Gli altri motivi sono stati rigettati e la sentenza è stata annullata senza rinvio limitatamente alla parte sopra indicata.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3, lett. d)

    la parte ritenuta incostituzionale nella sentenza Corte cost. n.63/2022 riguarda le parole "ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti"

    La Corte ha rilevato che la declaratoria di incostituzionalità ha eliminato solo la parte testuale sopra citata; è rimasta invece operante la parte che prevede la condizione dell'essere il fatto "commesso da tre o più persone in concorso tra loro", la quale può continuare a incidere sulla determinazione del tempo necessario a prescrivere ai sensi dell'art.157 c.p.

  • art. 69 cod. pen.

    Riguarda il giudizio di prevalenza fra attenuanti e aggravanti ai fini della diminuzione della pena. Tuttavia, ai fini del calcolo della prescrizione l'art.157 c.p. esclude l'applicazione dell'art.69 salvo per le aggravanti a effetto speciale o che prevedono pena diversa; quindi il riconoscimento di attenuanti non determina automaticamente la rideterminazione dei termini prescrizionali.

  • art. 157 cod. pen.

    per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante

    Stabilisce che per il calcolo della prescrizione si guarda alla pena legale senza considerare le attenuanti (art.69) e considerando solo l'aumento per aggravanti di specie diversa o ad effetto speciale; pertanto il criterio utilizzato dalla Cassazione per ritenere irrilevante il giudizio di prevalenza delle attenuanti ai fini prescrizionali è conforme alla norma.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 63 del 10/03/2022

    dichiarata l'illegittimità costituzionale delle parole "ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti"

    La pronuncia ha eliminato solo la parte indicata della lett. d) dell'art.12, comma 3, ma non ha annullato l'intera fattispecie: la previsione che il fatto sia commesso in concorso da tre o più persone è rimasta vigente e può incidere sul calcolo della prescrizione.

  • art. 624 codice di rito (riferimento al cosiddetto "giudicato graduale")

    Richiamato dalla difesa per sostenere la formazione di un giudicato parziale; la Corte ha però ritenuto che, nel caso di annullamento con rinvio che non riguarda la responsabilità, la precedente decisione sul punto è passata in giudicato e non determina la riapertura dei termini prescrizionali.

  • legge 5 dicembre 2005, n. 251 (riforma art.157 c.p.)

    Riformando l'art.157 c.p. ha escluso il riferimento all'art.69 per il calcolo della prescrizione, consentendo di considerare ai fini prescrizionali la pena massima edittale e gli aumenti previsti per aggravanti ad effetto speciale o che modificano la specie della pena.

Massime di principio

  • Nella rideterminazione della pena per continuazione si devono considerare solo i reati non già estinti per prescrizione: aumenti calcolati su reati prescritti devono essere eliminati.
  • Una declaratoria di incostituzionalità che colpisce solo una parte testuale di una aggravante non annulla automaticamente l'intero elemento aggravante; le parti superstiti (es. l'essere commesso da tre o più persone) possono continuare a rilevare ai fini della pena e della prescrizione.
  • Ai fini del calcolo della prescrizione si guarda alla pena stabilita dalla legge (art.157 c.p.) e non al giudizio di prevalenza delle attenuanti ex art.69 c.p.; pertanto il riconoscimento di attenuanti non impedisce di valutare la prescrizione secondo la misura edittale e le aggravanti ad effetto speciale.
  • Se la Cassazione annulla con rinvio per motivi che non riguardano l'accertamento della responsabilità, la precedente pronuncia sul punto di responsabilità passa in giudicato e i termini prescrizionali non ricominciano a decorrere.
  • Le correzioni materiali del dispositivo (eliminazione di un capo erroneamente indicato) non alterano automaticamente il corretto calcolo delle maggiorazioni se dal conteggio concreto risulta che quel capo non è stato effettivamente computato.
  • In situazioni analoghe è utile verificare distintamente: a) quali capi sono già passati in giudicato o prescritti; b) quali elementi dell'aggravante sopravvivono a eventuali pronunce di incostituzionalità; c) l'applicabilità dell'art.157 c.p. per il calcolo della prescrizione.

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