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Sentenza

Sentenza del 20/05/2024 n. 13995 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia nasce dall’atto di recupero di un credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate, utilizzato da Main in compensazione per l’anno d’imposta 2012. La CTP di Potenza aveva accolto il ricorso della società e la CTR della Basilicata, con sentenza n. 501/02/19 del 6 dicembre 2019, aveva respinto l’appello dell’Agenzia, ritenendo nullo l’avviso di accertamento perché firmato digitalmente ma notificato in copia cartacea tramite posta anziché via PEC. L’Agenzia ha proposto tre motivi di cassazione: i primi due denunciavano una pronuncia su eccezione nuova o tardiva relativa alla firma digitale; il terzo contestava l’interpretazione del Codice dell’amministrazione digitale e la nullità dell’avviso. L’avviso era stato notificato il 21 novembre 2016.

La decisione

La Cassazione ha accolto il terzo motivo, ritenendo che, nel regime applicabile dal 14 settembre 2016 al 26 gennaio 2018, l’esclusione prevista dall’art. 2, comma 6, CAD riguardasse le attività ispettive e di controllo fiscale, non gli avvisi di accertamento. Ha quindi stabilito che una copia cartacea dell’avviso, firmato digitalmente e attestato conforme all’originale informatico da un pubblico ufficiale, poteva essere validamente notificata anche tramite il servizio postale. Ha inoltre osservato che la conformità non era stata espressamente disconosciuta e che l’atto era comunque giunto nella sfera di conoscibilità della società, che lo aveva tempestivamente impugnato. I primi due motivi sono stati dichiarati assorbiti, senza decisione nel merito. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. Non è stata pronunciata una decisione definitiva sulla debenza del credito recuperato.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 6, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale)

    L'avviso di accertamento firmato digitalmente nel regime di cui all' art. 2 , comma 6, D.Lgs. n. 82 del 2005 (ratione temporis applicabile dal 14 settembre 2016 fino al 26 gennaio 2018), non è nullo per difetto di sottoscrizione, posto che l'esclusione dell'utilizzo di strumenti informatici prevista per l'esercizio delle attività e funzioni ispettive fino all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 217 del 2017 riguarda la sola attività di controllo fiscale e non può estendersi agli avvisi di accertamento ed in genere agli atti impositivi.

    Nel testo applicabile alla notifica del 21 novembre 2016, il divieto di utilizzare strumenti informatici per le attività ispettive e di controllo fiscale non comprende gli atti impositivi emessi a conclusione di tali attività. L’avviso di accertamento può dunque essere formato e firmato digitalmente.

  • Art. 23 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale)

    La copia analogica dell'avviso di accertamento, sottoscritta digitalmente dal funzionario incaricato e dichiarata conforme all'originale informatico nel rispetto della previsione dell' art. 23 del D.Lgs. n. 82 del 2005 , tiene luogo del menzionato originale ed è validamente notificata al contribuente, oltre che a mezzo posta elettronica certificata, anche a mezzo del servizio postale.

    La copia cartacea di un documento informatico sottoscritto digitalmente ha efficacia equivalente all’originale se un pubblico ufficiale ne attesta la conformità. Tale copia può essere notificata anche con le forme ordinarie, compreso il servizio postale; inoltre, la conformità non espressamente disconosciuta conserva l’efficacia probatoria prevista dalla norma.

  • Art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La possibilità di una notifica a mezzo PEC per gli atti impositivi è stata introdotta solo a decorrere dal 1 luglio 2017, a seguito dell'aggiunta del comma 6 all' art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 ad opera dell' art. 7 quater , comma 6, del D.L. n. 193 del 2016 ; AE, non potendo utilizzare la notifica a mezzo PEC prima di tale data, ha correttamente proceduto alla notifica ordinaria di una copia analogica dell'atto informatico, munita della prescritta attestazione di conformità.

    La PEC è stata prevista per la notificazione degli atti impositivi solo dal 1° luglio 2017. Prima di tale data era possibile utilizzare la notifica ordinaria di una copia analogica conforme all’originale informatico.

  • Art. 156, terzo comma, del codice di procedura civile

    Trova pertanto applicazione il principio consolidato secondo cui, ai sensi dell' art. 156 , terzo comma, cod. proc. civ., ove l'atto, malgrado l'irritualità della notifica, sia venuto a conoscenza del destinatario, la nullità non può essere dichiarata per il raggiungimento dello scopo.

    Un’irregolarità nella notificazione non comporta la dichiarazione di nullità quando l’atto è comunque giunto a conoscenza del destinatario e ha raggiunto il proprio scopo; nel caso concreto la società lo aveva tempestivamente impugnato.

Massime di principio

  • Nel regime temporale applicabile dal 14 settembre 2016 al 26 gennaio 2018, la limitazione dell’uso degli strumenti informatici nelle attività ispettive e di controllo fiscale non si estende agli avvisi di accertamento e agli altri atti impositivi.
  • Un avviso di accertamento formato e firmato digitalmente può essere notificato in copia cartacea tramite posta, se un pubblico ufficiale attesta la conformità della copia all’originale informatico; la notificazione via PEC non è l’unica modalità ammessa.
  • La copia analogica conforme ha efficacia probatoria equivalente all’originale informatico. Se la conformità non è espressamente disconosciuta, non può essere contestata genericamente la validità della firma digitale rappresentata nella copia.
  • Anche in presenza di un’irregolarità della notificazione, la nullità non va dichiarata se l’atto è giunto al destinatario e questi ha potuto tempestivamente impugnarlo, avendo la notificazione raggiunto il suo scopo.
  • La decisione riguarda la validità formale della firma e della notificazione dell’avviso: non definisce in via definitiva se il credito d’imposta fosse effettivamente dovuto o recuperabile, questione rimessa al giudice del rinvio.

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