Cassazione Civile, Ordinanza n. 19665/2023 del 11/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo al parziale versamento dell'ICI per gli anni 2010 e 2011 su un fabbricato sito nel Comune, di proprietà della contribuente. La commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello del Comune, confermando la riduzione del 50% dell'imposta per inagibilità/inabitabilità dell'immobile, ritenendo sufficiente la domanda originariamente presentata nel 2007 anche per gli anni successivi, in assenza di un espresso diniego e poiché lo stato di inutilizzo non era contestato. Il Comune ha proposto quattro motivi: 1) omessa o errata valutazione dell'atto impugnato, deducendo che non si trattava di autotutela ma di un accertamento in rettifica per il mancato pagamento parziale dell'ICI; 2) violazione dell'art. 8 d.lgs. 504/1992, sostenendo che la riduzione non poteva applicarsi per gli anni successivi in mancanza di rinnovo annuale della richiesta, anche perché la contribuente aveva ottenuto concessione edilizia nel 2002 e certificazione di agibilità nel 2004; 3) ulteriore violazione dell'art. 8 d.lgs. 504/1992 per non avere il giudice considerato che l'inutilizzabilità dell'immobile va valutata in concreto; 4) violazione dell'art. 2909 c.c. per mancata considerazione di un giudicato esterno formatosi in altro giudizio relativo a un diverso comproprietario del medesimo immobile, nel quale era stata negata la riduzione per difetto di prova. La resistente è rimasta intimata.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo perché non coglie la ratio decidendi ed attacca una parte della motivazione svolta ad abundantiam, rigetta il quarto motivo perché il giudicato esterno invocato riguarda un diverso comproprietario e non può estendersi in assenza di identità di parti, accoglie per quanto di ragione il secondo e il terzo motivo. La Corte afferma che, in materia di ICI, la perduranza ultrannuale dello stato di inagibilità o inabitabilità non richiede una nuova domanda per ogni anno successivo se il Comune abbia già conoscenza della protratta inutilizzabilità dell'immobile; tuttavia, il beneficio non può più essere riconosciuto quando l'ente venga a conoscenza del ripristino dell'agibilità o abitabilità. Poiché la sentenza impugnata non ha accertato in modo adeguato né la permanenza dello stato di inagibilità, né l'eventuale sopravvenuto ripristino dell'agibilità, la sentenza viene cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
omessa o errata valutazione dell’atto impugnato
il motivo ex n. 5 riguarda l'omesso esame di fatti controversi e decisivi; una censura che non incide sulla ratio decidendi è inammissibile
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
serve per denunciare violazione o falsa applicazione di legge, qui dell'art. 8 d.lgs. 504/1992 e dell'art. 2909 c.c.
art. 8, comma 1, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni
la riduzione spetta per il periodo in cui sussistono in concreto inagibilità/inabitabilità e non richiede una nuova domanda annuale se il Comune conosce la protrazione dello stato impeditivo; cessa quando l'ente conosce il ripristino dell'agibilità
il giudicato esterno è opponibile solo se vi è identità di parti, petitum e causa petendi; non si estende a un diverso comproprietario in relazione a obbligazioni divisibili
richiamato per qualificare l'obbligazione tributaria di ciascun comproprietario come divisibile, con responsabilità limitata alla propria quota
art. 1306, secondo comma, c.c.
non è applicabile perché presuppone il vincolo di solidarietà tra condebitori, assente nel caso di obbligazioni divisibili
art. 10, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
i rapporti tra ente impositore e contribuente devono essere improntati a collaborazione e buona fede
art. 6, comma 4, L. 27 luglio 2000, n. 212
non può essere richiesto al contribuente di fornire documenti o informazioni già in possesso del Comune
Massime di principio
- In materia di ICI per immobili inagibili o inabitabili, la riduzione del 50% spetta per i periodi d'imposta in cui la condizione di inutilizzabilità persiste; la reiterazione annuale della domanda non è necessaria se l'ente impositore conosce già la protrazione dello stato di fatto.
- Il contribuente deve provare l'esistenza e la persistenza della condizione agevolativa, ma non può essere onerato di produrre documenti o informazioni già nella disponibilità dell'amministrazione finanziaria.
- Se l'amministrazione viene a conoscenza del ripristino dell'agibilità o abitabilità, il beneficio fiscale cessa per gli anni successivi e torna dovuta l'imposta per intero.
- Il giudicato esterno può essere invocato solo in presenza di identità soggettiva, oltre che di petitum e causa petendi; non opera automaticamente nei confronti di altro comproprietario quando l'obbligazione sia divisibile e non solidale.
- Non è ammissibile in cassazione una censura che non attacchi la ratio decidendi della sentenza impugnata o che investa mere argomentazioni ad abundantiam prive di incidenza sul decisum.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19600/2023 del 11/07/2023
- ordinanza_civile · 11 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19601/2023 del 11/07/2023
- ordinanza_civile · 11 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19603/2023 del 11/07/2023
- ordinanza_civile · 11 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19609/2023 del 11/07/2023
- ordinanza_civile · 11 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19611/2023 del 11/07/2023
- ordinanza_civile · 11 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19617/2023 del 11/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →