Cassazione Civile, Ordinanza n. 00239/2023 del 05/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia origina da un’esecuzione presso terzi promossa da una creditrice nei confronti di una cooperativa sociale. La debitrice propose opposizione agli atti esecutivi e all’espropriazione presso terzi; sospesa l’esecuzione e fissato il termine per introdurre il giudizio di merito, nessuna parte diede seguito alla seconda fase, con conseguente estinzione della procedura ex art. 624, comma 3, c.p.c. Successivamente, la creditrice contestò la liquidazione delle spese disposta con l’ordinanza di estinzione mediante reclamo ex art. 630 c.p.c., accolto dal Tribunale; la Corte d’appello dispose poi la compensazione delle spese di entrambi i gradi. La cooperativa propose ricorso per cassazione con un unico motivo. In sede di legittimità, la controricorrente eccepì l’inammissibilità del ricorso perché proposto da soggetto privo di legittimazione processuale, essendo nel frattempo la cooperativa stata sciolta e posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale precedente alla notifica del ricorso. La Corte ha ritenuto fondata l’eccezione: dopo l’apertura della liquidazione coatta amministrativa la legittimazione processuale spetta esclusivamente agli organi della procedura; il ricorso, essendo stato conferito e proposto da persona non più munita di rappresentanza dell’ente, non ha validamente instaurato il rapporto processuale. È stata inoltre reputata inefficace la sopravvenuta rinuncia al ricorso, perché non idonea a sanare un’impugnazione originariamente inammissibile e non applicabile l’art. 182 c.p.c. in cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per difetto originario di legittimazione processuale del soggetto che aveva conferito la procura e proposto l’impugnazione, poiché la società era già stata posta in liquidazione coatta amministrativa. Ha ritenuto irrilevante la successiva rinuncia al ricorso, perché non poteva ratificare un atto introduttivo viziato ab origine. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità per effetto della documentata volontà delle parti di definire complessivamente il contenzioso, e ha dato atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato come base della declaratoria di estinzione della procedura esecutiva dopo la mancata introduzione del giudizio di merito
richiamato quale rimedio di reclamo avverso la liquidazione delle spese contenuta nell’ordinanza di estinzione
richiamato come norma che consente lo scioglimento della cooperativa e la sua sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa
art. 200, comma 2, L.F.
richiamato per affermare che, dopo l’apertura della liquidazione coatta amministrativa, la legittimazione processuale spetta in via esclusiva agli organi della procedura
ritenuto non applicabile nel giudizio di cassazione per sanare il difetto di rappresentanza processuale originario
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato in relazione all’introduzione del comma 1-quater dell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002
art. 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro per la misura del contributo unificato dovuto
Massime di principio
- Quando una società è stata posta in liquidazione coatta amministrativa prima della proposizione del ricorso per cassazione, l’impugnazione deve provenire dagli organi della procedura, poiché la legittimazione processuale degli organi sociali ordinari viene meno ed è rilevabile anche d’ufficio.
- Il ricorso per cassazione proposto da un soggetto privo di rappresentanza della società non instaura validamente il rapporto processuale ed è inammissibile ab origine.
- La successiva rinuncia al ricorso non sana il difetto originario di legittimazione o di rappresentanza del soggetto che ha conferito la procura e non equivale a ratifica dell’atto introduttivo invalido, in particolare nel giudizio di cassazione.
- In presenza di una sopravvenuta regolazione complessiva del contenzioso tra le parti, la Corte può compensare le spese del giudizio di legittimità per ragioni di equità e per evitare effetti incompatibili con la procedura concorsuale in corso.
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