Cassazione Civile, Ordinanza n. 21665/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda la pretesa dell'ente previdenziale di ottenere da una società il rimborso di somme pari a euro 55.556,05, corrispondenti agli oneri posti a carico del datore di lavoro per il collocamento in mobilità lunga di due lavoratori, comprensive dell'indennità erogata e della contribuzione figurativa accreditata. La Corte d'appello aveva ritenuto prescritto il credito applicando il termine quinquennale, qualificando le somme come contribuzione previdenziale e come obbligazioni periodiche soggette all'art. 2948 c.c., n. 4. Nel ricorso per cassazione l'ente ha dedotto, con il primo motivo, violazione delle norme che disciplinano la mobilità lunga e la natura delle somme dovute dal datore di lavoro, sostenendo che esse non sarebbero contributi previdenziali ma mero ristoro del costo sostenuto dall'ordinamento per la tutela figurativa del lavoratore; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 2948 c.c., n. 4, contestando l'applicazione della prescrizione quinquennale alle somme dovute in relazione alla mobilità lunga.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'orientamento già espresso in precedenti arresti secondo cui il credito dell'INPS verso il datore di lavoro per il rimborso delle somme erogate a titolo di indennità e contribuzione figurativa nel regime della cd. mobilità lunga rientra nell'ampia categoria dei contributi previdenziali e, pertanto, è soggetto alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 3, comma 9, della L. n. 335 del 1995. Ha inoltre rilevato che la diversa denominazione legislativa di "onere" non incide sulla natura del credito né sul relativo regime prescrizionale. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con condanna anche all'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
D.L. n. 78 del 1998, art. 1-septies
Disposizione richiamata dall'ente ricorrente per sostenere la diversa natura delle somme dovute in relazione alla mobilità lunga.
Norma di conversione del D.L. n. 78 del 1998 richiamata nel ricorso.
L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 9
Disposizione richiamata per l'inquadramento degli oneri relativi alla mobilità lunga.
L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. b
È stata applicata dalla Corte come norma che prevede la prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali, nel cui ambito rientrano anche le somme oggetto di causa.
Norma invocata per sostenere la periodicità del credito; la Corte, in coerenza con il richiamo all'art. 3 della L. n. 335/1995, ha confermato l'assoggettamento del credito alla prescrizione quinquennale.
Norma processuale richiamata nella parte descrittiva del procedimento camerale.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato per la statuizione sull'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il credito dell'ente previdenziale verso il datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate per indennità e contribuzione figurativa nel regime della mobilità lunga, va qualificato come contributo previdenziale in senso lato.
- La diversa qualificazione terminologica adottata dal legislatore, che denomini la prestazione dovuta "onere" anziché "contributo", non è decisiva ai fini del regime prescrizionale se la funzione economico-sociale della somma è previdenziale.
- Ai crediti previdenziali in senso lato si applica il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, L. n. 335 del 1995.
- Quando il primo motivo di ricorso è respinto perché risolutivo della questione principale, le ulteriori censure che dipendono logicamente da essa restano assorbite.
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