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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13062/2024 del 13/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da una sentenza della commissione tributaria regionale impugnata in Cassazione dal contribuente. Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente ha depositato memoria dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata prevista dalla L. n. 197 del 2022 per i carichi oggetto del processo. Dalla memoria non risultava però una formale rinuncia al giudizio né un espresso impegno a rinunciarvi. La Corte ha quindi verificato se la sopravvenuta adesione alla definizione agevolata producesse l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi della disciplina speciale, richiamando la nozione di estinzione del processo disposta per legge e la giurisprudenza di legittimità in materia.

La decisione

La Corte ha ritenuto che la definizione agevolata dei carichi, dichiarata dal contribuente, integri una fattispecie di estinzione del giudizio disposta per legge, idonea a rendere inutile la prosecuzione del processo di cassazione. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio. Le spese restano disciplinate per legge a carico delle parti. La Corte ha inoltre escluso che fosse necessaria un'ulteriore attestazione in tema di raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 235, L. n. 197/2022

    il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi

    La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata deve indicare i giudizi pendenti relativi ai carichi definiti e, di regola, comporta l'impegno a rinunciarvi.

  • art. 1, comma 236, L. n. 197/2022

    L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti

    L'estinzione del giudizio presuppone il perfezionamento effettivo della definizione agevolata e la prova dei pagamenti; in mancanza, il giudice deve revocare la sospensione.

  • art. 391, comma 1, c.p.c.

    casi di estinzione del processo disposti per legge

    La nozione comprende anche le ipotesi in cui l'effetto estintivo deriva da fatti esterni al processo, previsti dalla legge, che devono essere rappresentati nel giudizio.

  • d.L. n. 193/2016

    È richiamato come disciplina sostanzialmente sovrapponibile a quella del comma 231 dell'art. 1 L. n. 197/2022 quanto agli effetti della definizione agevolata.

  • art. 1, comma 231, L. n. 197/2022

    La disciplina è letta come sostanzialmente analoga a quella già prevista dal d.L. n. 193/2016 in tema di definizione agevolata.

Massime di principio

  • La definizione agevolata dei carichi tributari pendenti può determinare l'estinzione del giudizio di cassazione quale estinzione disposta per legge, anche quando il meccanismo normativo richieda la prova di fatti esterni al processo.
  • Ai fini dell'estinzione del giudizio non è decisiva la sola dichiarazione di adesione: occorre il perfezionamento della definizione e la produzione della documentazione attestante i pagamenti, salvo la diversa disciplina della sospensione nelle more.
  • La nozione di "casi di estinzione del processo disposti per legge" comprende non solo le ipotesi in cui la legge usa espressamente il termine estinzione, ma anche quelle in cui disciplina in modo tale la vicenda sostanziale da rendere inutile la prosecuzione del processo.
  • Quando la definizione agevolata rende priva di utilità la decisione sul ricorso, la Corte può dichiarare l'estinzione del giudizio di legittimità senza procedere all'esame del merito.
  • La sopravvenuta regolamentazione legislativa della pretesa tributaria può incidere sulla prosecuzione del processo di cassazione anche se il ricorrente non abbia ancora formalizzato la rinuncia al ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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