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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17257/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva contestato a una società l'indebita detrazione IVA e l'indebita deduzione di costi, ritenendo abusiva la scelta di costituire una società interamente controllata per eseguire lavori di ristrutturazione di un compendio immobiliare destinato a futura struttura sanitaria. Secondo l'Ufficio, la società controllante svolgeva attività esente e non avrebbe potuto detrarre l'IVA sugli acquisti relativi ai lavori, mentre la controllata aveva sostenuto i costi e detratto l'imposta. L'Agenzia evidenziava, inoltre, la scarsità di dipendenti della controllata, l'uso di finanziamenti bancari ottenuti grazie alla controllante, la mancanza di un canone o corrispettivo tra le società e l'assenza di un diritto finale sull'immobile in capo alla controllata. La società contribuente aveva replicato che la struttura dell'operazione rispondeva a reali esigenze organizzative e imprenditoriali: la controllante, per limiti del proprio oggetto sociale, non poteva svolgere direttamente quei lavori su un immobile ancora non adibito ai servizi, e la separazione tra attività di gestione sanitaria e attività di ristrutturazione era funzionale a una corretta organizzazione del rischio. In appello la CTR aveva confermato l'insussistenza dell'abuso del diritto. In Cassazione l'Agenzia deduceva: omessa pronuncia sul rilievo relativo alla gestione dei contenziosi del gruppo; motivazione apparente; violazione delle norme su reddito d'impresa e IVA e principi sull'abuso del diritto; omesso esame del fatto decisivo relativo all'assenza di corrispettivo per l'attività resa a favore della controllante.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso dell'Agenzia; ha giudicato infondati il secondo motivo, sulla motivazione apparente, e il terzo motivo, sulla violazione delle regole in tema di abuso del diritto; ha ritenuto inammissibile il quarto motivo per il limite dell'art. 348-ter c.p.c.; ha infine ritenuto infondato anche il primo motivo, escludendo l'omessa pronuncia perché la CTR aveva negato in modo unitario la sussistenza dell'abuso del diritto anche rispetto al secondo rilievo dell'avviso. La Corte ha valorizzato la presenza di una concreta e autonoma ragione economico-organizzativa dell'operazione, non riducibile a un mero risparmio fiscale, e ha quindi confermato la decisione di merito favorevole al contribuente.

Norme richiamate

  • art. 360 bis, primo comma, n. 1, c.p.c.

    L'eccezione di inammissibilità è stata respinta perché formulata in modo generico, senza richiamo a consolidati orientamenti della Corte cui la decisione impugnata si sarebbe conformata.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    È stato il parametro processuale invocato per denunciare omessa pronuncia e nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, rilevando che la CTR aveva deciso in modo unitario sul nucleo dell'abuso del diritto.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È stato il parametro utilizzato per denunciare violazione e falsa applicazione delle norme tributarie sull'IVA e sul reddito d'impresa in relazione all'abuso del diritto.

  • art. 109 TUIR

    Richiamato come norma asseritamente violata, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura perché l'operazione non era abusiva.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato dall'Agenzia come norma sulla detrazione IVA; la Corte ha escluso che, nel caso concreto, vi fosse un uso abusivo del diritto alla detrazione.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    È stato il parametro del motivo di omesso esame di un fatto decisivo, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per la preclusione derivante dall'art. 348-ter c.p.c.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. perché la sentenza di appello aveva confermato integralmente la decisione di primo grado e non era stato dimostrato il diverso fondamento fattuale delle due decisioni.

  • art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    La norma è evocata indirettamente nel testo come 'artt. 109 tuir'; la Corte non sviluppa una specifica interpretazione autonoma, ma nega che vi sia stata falsa applicazione in presenza di un'operazione giustificata da ragioni economico-organizzative.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    La Corte esclude che la detrazione IVA sia stata indebitamente attratta in violazione della norma, poiché manca il presupposto dell'abuso del diritto.

Massime di principio

  • In materia di abuso del diritto tributario, un'operazione è abusiva solo se il vantaggio fiscale indebito costituisce l'elemento predominante ed assorbente dell'assetto negoziale; se l'operazione è sorretta da una concreta e autonoma ragione economica o organizzativa, anche se produce un risparmio d'imposta, l'abuso non è configurabile.
  • Nel giudizio di abuso del diritto, l'Amministrazione finanziaria deve provare il disegno elusivo e le modalità di manipolazione o alterazione degli schemi negoziali; al contribuente spetta allegare e provare le ragioni economiche diverse dal mero risparmio tributario che giustificano l'operazione.
  • In materia di IVA, tributo armonizzato, il divieto di abuso del diritto trova fondamento anche nel diritto dell'Unione; per integrare la pratica abusiva occorrono sia un elemento oggettivo, consistente nel mancato raggiungimento dell'obiettivo perseguito dalla disciplina, sia un elemento soggettivo, consistente nello scopo essenziale di ottenere un vantaggio indebito.
  • Nella valutazione dell'abuso del diritto il giudice deve guardare alla causa concreta e all'essenza economico-funzionale dell'operazione, senza fermarsi alla mera forma giuridica o ai singoli indici isolati di antieconomicità, che possono essere superati se letti nel contesto dell'intera operazione.
  • L'omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia deciso in modo espresso o implicito sul nucleo unitario della domanda o eccezione; non è necessaria una risposta separata per ogni singolo argomento se la statuizione copre il medesimo fondamento della pretesa.
  • Il motivo di ricorso per vizio motivazionale è inammissibile quando si risolve in una critica alla sufficienza della motivazione, ove la motivazione della sentenza consenta comunque di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
  • Il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è precluso, nei casi di doppia conforme, se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto poste a base della sentenza di primo grado e di quella di appello sono diverse.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiAbuso del dirittoOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europeaGiudicato

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