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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10217/2023 del 17/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di rimborso delle maggiori somme trattenute a titolo di Irpef su prestazioni connesse alla previdenza complementare. La CTR aveva riformato la decisione di primo grado ritenendo non applicabile l'aliquota agevolata prevista dal d.lgs. n. 252/2005 per la mancata adozione del decreto attuativo richiamato dall'art. 23, comma 6, dello stesso decreto, con conseguente applicazione del regime previgente. Con un unico motivo la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252/2005 e della l. n. 243/2004, sostenendo che la disciplina agevolata dovesse trovare applicazione, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 218/2019, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 6, nella parte in cui assoggettava il riscatto della posizione individuale a un regime fiscale diverso da quello previsto per le altre prestazioni di previdenza complementare. La Corte di cassazione ha tuttavia richiamato il successivo orientamento secondo cui, per i c.d. vecchi iscritti a vecchi fondi, i montanti maturati entro il 31 dicembre 2006 restano soggetti al regime tributario vigente a tale data, sicché il nuovo sistema agevolato è inapplicabile ratione temporis.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la controversia fosse decisa da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, poi avallato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 257/2022, secondo cui ai montanti delle prestazioni maturate entro il 31 dicembre 2006 da lavoratori iscritti antecedentemente al 29 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della l. n. 421/1992 si applica il regime fiscale previgente, non potendosi applicare il sistema agevolato introdotto dal d.lgs. n. 252/2005. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per il consolidarsi solo recente dell'orientamento di riferimento. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 6, d.lgs. n. 252/2005

    "anziché ai sensi dell'art. 14, commi 4 e 5, dello stesso d.lgs. n. 252 del 2005"

    la disposizione che rinviava al decreto attuativo non consente di applicare il regime agevolato ai montanti interessati quando operi il diverso regime transitorio richiamato dall'art. 23, comma 7; per i montanti maturati entro il 31 dicembre 2006 resta applicabile la disciplina previgente.

  • art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252/2005

    introduce il nuovo sistema di tassazione agevolata, ma la Corte lo reputa inapplicabile ratione temporis ai vecchi iscritti a vecchi fondi per i montanti maturati entro il 31 dicembre 2006.

  • art. 23, comma 7, d.lgs. n. 252/2005

    per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e iscritti entro tale data a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della l. n. 421/1992, i montanti maturati entro il 31 dicembre 2006 restano assoggettati al regime tributario vigente a tale data.

  • l. n. 243/2004

    richiamata dalla ricorrente come legge delega la cui parziale attuazione avrebbe inciso sul regime della previdenza complementare; la Corte ne recepisce il rilievo solo nel quadro della questione già esaminata dalla Corte costituzionale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    utilizzato dalla ricorrente per denunciare la violazione di legge nella sentenza impugnata.

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato dalla Corte per decidere in camera di consiglio, ritenendo sussistenti i presupposti per la trattazione camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    fondamento del disposto finale relativo all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel regime della previdenza complementare, la disciplina fiscale applicabile ai montanti va individuata in base al dato temporale e alla qualità di "vecchio iscritto" o meno; il nuovo regime agevolato introdotto dal d.lgs. n. 252/2005 non si applica automaticamente ai montanti maturati entro il 31 dicembre 2006 se ricorrono i presupposti del regime transitorio.
  • Il rinvio a un decreto attuativo non può di per sé fondare l'applicazione del regime agevolato quando la struttura normativa transitoria e la successiva interpretazione giurisprudenziale impongano la permanenza della disciplina previgente per specifiche categorie di iscritti e per specifici periodi di maturazione.
  • L'intervento della Corte costituzionale sulla illegittimità di una disciplina differenziata non esclude che, per le situazioni coperte da una norma transitoria espressa, continui a operare il diverso regime previsto per i montanti maturati entro la data di discrimine.
  • Quando l'orientamento giurisprudenziale si consolida solo in epoca recente, la Corte può compensare le spese di legittimità pur rigettando il ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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