Sentenza n. 6274/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a. della Graduatoria, pubblicata in data 31/12/2024 relativa alla selezione di cui all’avviso n. 0544040 del 15/10/2024 (c.d. II Bando Distretti del Cibo) relativo alla misura agevolativa di cui al Decreto Interministeriale nr. 0461776 del 18 settembre 2024, nella parte in cui non include tra i progetti finanziabili quello della “Contea del vino Cirò”; b. della proposta di graduatoria della Commissione di Valutazione di cui alla lett. a); c. del decreto/provvedimento di approvazione della graduatoria non pubblicato né esibito, nonostante le richieste di accesso, avente data e numero non conosciuti ed in ogni caso emanato essendo preliminare alla pubblicazione della graduatoria; d. ove, emesso, dell’eventuale Decreto Direttoriale di concessione dell’impegno della somma ammissibile a finanziamento, nell’ambito e nei limiti delle risorse assegnate in bilancio e dell’eventuale provvedimento di registrazione; e. ove stipulati e nella parte lesiva per la parte ricorrente, dei contratti di distretto; f. dell’istruttoria della commissione ivi compresi i verbali di valutazione e le griglie allegate nelle parti lesive alla ricorrente ; g. degli eventuali ed ulteriori criteri di valutazione introdotti e seguiti dalla Commissione di Valutazione; h. di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale; nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto della parte ricorrente ad ottenere la correzione del punteggio assegnato e la conseguente rettifica della pertinente posizione nella graduatoria definitiva di merito; e per la condanna dell’Amministrazione resistente a riesaminare la domanda presentata dal soggetto proponente il progetto “Contea del Vino Cirò” procedendo alla correzione del punteggio assegnato e alla conseguente rettifica della pertinente posizione nella graduatoria definitiva di cui innanzi in posizione finanziabile. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DISTRETTO CONTEA DEL VINO CIRÒ S.C.A.R.L. il 20\3\2025 : i. della nota MASAF prot. 0095695 del 28/02/2025 con cui il Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare ha riscontrato negativamente l’istanza di autotutela proposta dalla parte ricorrente in data 19/02/2025 (ed assunta al protocollo del MASAF al Prot. N. 76284); l. del decreto 678624 del 30/12/2024, pubblicato sul profilo del MASAF in data 03/03/2025 con cui è stata approvata la graduatoria relativa alla selezione di cui all’avviso n. 0544040 del 15/10/2024 (c.d. II Bando Distretti del Cibo); provvedimenti già impugnati alla lett. a. e c. del ricorso principale; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DISTRETTO CONTEA DEL VINO CIRÒ S.C.A.R.L. il 18\10\2025 : annullamento della relazione istruttoria integrativa redatta dalla Commissione di valutazione dei contratti di “Distretto del cibo - II BANDO” del MASAF avente ad Oggetto: Valutazione progetto presentato dal Distretto Contea del Vino Cirò s.c.a.r.l. - Graduatoria del Bando del 31 dicembre 2024 - Chiarimenti istruttori richiesti dal TAR, depositata nel fascicolo telematico in data 18/08/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria e atti di valutazione relativi al II Bando Distretti del Cibo, nella parte in cui il progetto "Contea del Vino Cirò" è stato collocato al 24° posto, oltre i progetti finanziabili, con attribuzione di 68,10 punti e ammissione di un importo inferiore a quello richiesto; nonché diniego di autotutela e relazione istruttoria integrativa della Commissione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato la graduatoria, gli atti presupposti e consequenziali, il diniego di autotutela e la relazione istruttoria integrativa, chiedendo l'annullamento degli atti, la correzione del punteggio e la ricollocazione del progetto in posizione finanziabile. Ha dedotto, principalmente, la violazione dell'art. 12 l. 241/1990, dei criteri del decreto interministeriale e dell'avviso, la violazione dell'autovincolo, eccesso di potere per travisamento, illogicità, errore, carenza e contraddittorietà dell'istruttoria e della motivazione, nonché violazione del principio di imparzialità. In particolare, ha contestato: l'attribuzione di 6/10 anziché 10/10 al parametro "Impatto sul mercato di riferimento", ritenendo che la Commissione avesse introdotto il requisito non previsto dell'assenza di azioni di formazione e consulenza; l'attribuzione di 6/10 anziché 10/10 al parametro "Coerenza del Programma con le specificità del distretto", assumendo la piena coincidenza tra progetto e vocazione vitivinicola del Distretto; l'attribuzione di 6/10 per l'incidenza delle aziende di produzione primaria, sostenendo che dodici aziende su quindici, pari all'80%, avrebbero dovuto essere conteggiate e che il punteggio dovuto sarebbe stato 10/10; la mancata motivazione della riduzione dell'importo ammissibile rispetto ai 24.875.465,58 euro richiesti. Con i secondi motivi aggiunti ha inoltre sostenuto che la relazione integrativa della Commissione costituisse una nuova riedizione del potere e un'inammissibile motivazione postuma, avesse introdotto il requisito non previsto degli investimenti nella Tabella 1A e non si fosse conformata alle indicazioni istruttorie del TAR.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso nel merito, ritenendo non necessario esaminare le eccezioni processuali dell'Amministrazione. Ha affermato che, nelle procedure di concessione di sovvenzioni, l'art. 12 l. 241/1990 impone criteri predeterminati, trasparenti e verificabili. La discrezionalità amministrativa più ampia opera nella predisposizione dei criteri; una volta fissata la lex specialis, la valutazione concreta consiste nell'accertamento tecnico dei presupposti predeterminati ed è sindacabile dal giudice anche sotto il profilo sostanziale, nei limiti dell'errore, del travisamento, della manifesta illogicità e dell'incongruenza. Ha tuttavia ritenuto legittima la valutazione sul parametro dell'impatto sul mercato: il riferimento alla formazione e consulenza non costituiva criterio nuovo, ma era collegato agli elementi della stessa proposta progettuale; inoltre la Commissione aveva esplicitato indicatori oggettivi relativi alla penetrazione nazionale e internazionale del vino Cirò, non adeguatamente contestati dalla ricorrente. È stata ritenuta legittima anche l'attribuzione di 6/10 per la coerenza con le specificità del distretto, poiché la valutazione poteva considerare, oltre alla vocazione territoriale, natura, qualità, varietà, articolazione degli interventi, obiettivi del singolo beneficiario e comparazione con gli altri programmi. La scheda di autovalutazione del proponente non poteva sostituire la valutazione tecnico-collegiale. Quanto all'incidenza delle aziende di produzione primaria, il Collegio ha ritenuto corretto collegare l'inquadramento formale dell'impresa alla concreta previsione di investimenti nella Tabella 1A, relativa agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione primaria. Il parametro non misurava la presenza astratta di imprese agricole, ma l'impatto effettivo della misura sul contesto distrettuale; pertanto il criterio applicato dalla Commissione, che aveva individuato dieci imprese su quindici e attribuito 6/10, non violava la lex specialis. La relazione istruttoria integrativa è stata qualificata come esplicazione di presupposti sostanziali già sottesi ai giudizi sintetici originari, non come motivazione postuma vietata. Il TAR ha invece riconosciuto che la doglianza sulla mancata motivazione della riduzione dell'importo finanziabile era fondata, poiché l'Amministrazione non aveva spiegato la differenza tra l'importo richiesto e quello indicato in graduatoria. Tuttavia, tale censura non è stata accolta per carenza di utilità attuale: le risorse risultavano integralmente impegnate e la posizione in graduatoria non consentiva di aspirare al finanziamento. Il Collegio ha fatto salva la riproponibilità della questione qualora intervengano rifinanziamento utile o altro utilizzo attuale della graduatoria. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Impone la predeterminazione e la trasparenza dei criteri per la concessione di sovvenzioni e contributi, in modo da rendere verificabile il nesso tra selezione dei beneficiari e obiettivi della misura.
Consente al giudice di modulare la tutela e, nel caso concreto, di fare salva la riproponibilità della questione relativa alla riduzione dell'importo finanziabile qualora sopravvenga un'utilità attuale.
art. 3 Regolamento (CE) n. 178/2002
È stato invocato dalla ricorrente per definire la nozione di produzione primaria; la decisione ha però ritenuto decisivo, ai fini del punteggio, il collegamento tra tale attività e gli investimenti concretamente programmati nella relativa tabella del bando.
Richiamato nell'inquadramento generale del bando di finanziamento come offerta al pubblico, con contenuti essenziali ai fini della comunione di scopo tra finanziatore pubblico e beneficiario.
Invocato dalla ricorrente in relazione alla pretesa elusione delle indicazioni del TAR; la sentenza non ha ravvisato una violazione tale da determinare nullità.
Massime di principio
- Nelle procedure di concessione di sovvenzioni pubbliche, l'art. 12 l. 241/1990 impone criteri predeterminati, trasparenti e verificabili, idonei a collegare la selezione dei beneficiari agli obiettivi della misura e a prevenire valutazioni arbitrarie o preferenziali.
- La discrezionalità amministrativa più ampia si esercita nella predeterminazione dei criteri della selezione; dopo la fissazione della lex specialis, la valutazione concreta dei progetti costituisce accertamento tecnico dei presupposti predeterminati e resta sindacabile dal giudice amministrativo anche sotto il profilo sostanziale, nei limiti dell'errore, del travisamento, della manifesta illogicità e dell'incongruenza.
- I punteggi sintetici o numerici sono legittimi quando siano collegati a criteri previamente determinati e sufficientemente dettagliati; per i giudizi prognostici sull'impatto economico o di mercato è necessaria una motivazione sostanziale, fondata su elementi di fatto coerenti e verificabili, pur restando insindacabile il merito della valutazione salvo manifesta irragionevolezza.
- La spiegazione fornita in giudizio dalla Commissione non costituisce motivazione postuma vietata quando si limita a esplicitare presupposti sostanziali e dati di riferimento già sottesi al giudizio sintetico originario; il divieto opera, invece, quando la successiva attività introduca presupposti valutativi nuovi non considerati nell'atto impugnato.
- Quando un bando attribuisce rilievo alla presenza di aziende di produzione primaria e distingue gli investimenti destinati a tale segmento, il relativo parametro può essere interpretato collegando la qualificazione delle imprese alla concreta programmazione di investimenti nella produzione primaria, poiché il punteggio misura l'impatto effettivo della misura e non la mera qualificazione formale dell'operatore.
- La censura relativa alla mancata motivazione dell'importo di finanziamento ammesso non determina una tutela utile quando le risorse siano integralmente impegnate e la posizione del ricorrente non consenta, allo stato, di ottenere il beneficio; la questione può essere riproposta se sopravvengano rifinanziamento utile o altro utilizzo attuale della graduatoria.
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