Cassazione Penale, Ordinanza n. 29168/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato impugna la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado solo sul trattamento sanzionatorio, confermando la condanna per furto in abitazione. Con il primo motivo sostiene che non vi sarebbe prova che egli si sia avvalso del possesso delle chiavi dell'ex fidanzata per perpetrare il furto, trattandosi di possesso casuale e non di condotta preordinata, e contesta quindi la ricostruzione dell'aggravante collegata a tale modalità esecutiva. Con il secondo motivo censura il diniego delle attenuanti generiche e, in sostanza, lamenta che la Corte non avrebbe valorizzato la sua ammissione dei fatti, le scuse e la restituzione immediata di parte dei beni, con conseguente mancato riconoscimento dell'ulteriore attenuante ex art. 62 n. 6 c.p. e della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi erano pedissequamente ripetitivi di doglianze già dedotte in appello e totalmente scollegati dalla motivazione della sentenza impugnata. In particolare, la censura sulla pretesa preordinazione nell'uso delle chiavi era già stata affrontata e respinta dalla Corte territoriale, che aveva escluso l'aggravante ex art. 61 n. 11 c.p.; quanto al trattamento sanzionatorio, la motivazione d'appello era ritenuta coerente, avendo la Corte concesso le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, applicato la pena base nel minimo edittale e la massima diminuzione di legge, con conseguente implicita esclusione della sospensione condizionale. Al ricorrente sono state inoltre addebitate le spese processuali e la somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice del furto in abitazione per il quale l'imputato era stato condannato in primo e secondo grado
richiamato dalla difesa come attenuante del risarcimento o della riparazione del danno, ma non riconosciuto dal giudice di merito secondo la prospettazione del ricorrente
aggravante contestata e poi esclusa dalla Corte territoriale
base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Corte cost. n. 186/2000
richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella mera riproposizione pedissequa delle doglianze già sottoposte al giudice di appello, senza una reale critica alla motivazione della sentenza impugnata.
- La censura è inammissibile quando difetti una effettiva correlazione con il provvedimento impugnato e non si confronti con le ragioni decisive poste a fondamento della decisione di merito.
- In tema di trattamento sanzionatorio, la concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, la determinazione della pena nel minimo edittale e la diminuzione nella massima misura di legge possono implicare, per compatibilità logica, il diniego della sospensione condizionale della pena.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni di esonero espressamente ravvisabili.
- La Corte di cassazione non rivaluta il merito delle circostanze fattuali se la sentenza impugnata abbia già dato risposta puntuale e non manifestamente illogica alle medesime doglianze difensive.
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