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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20674/2023 del 16/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli (28/02/2022) che ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990: detenzione di cocaina suddivisa in 10 dosi per complessivi grammi 1,84 e ulteriori grammi 10,393, ritenuta destinata alla cessione a terzi. Due motivi principali: (1) vizio di motivazione e erronea valutazione della prova per non aver riconosciuto la destinazione al consumo personale, non avendo applicato i criteri giurisprudenziali (quantitativi, modalità di custodia, ecc.) per distinguere uso personale da destinazione allo spaccio; (2) violazione di legge per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.4 cod. pen. ("speciale tenuità" per motivo di lucro), nonostante l'orientamento delle Sezioni Unite che consente l'applicazione dell'attenuante anche ai delitti commessi per lucro indipendentemente dal bene giuridico leso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo insindacabile in sede di legittimità trattandosi di valutazione di merito adeguatamente motivata dalla Corte d'appello (possesso di quantità superiore al limite tabellare, suddivisione in dosi, modalità di custodia e dichiarazioni confessorie). Sulla seconda doglianza, la Cassazione ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite (n. 24990/2020) secondo cui l'attenuante di cui all'art. 62, n.4 cod. pen. è applicabile anche ai reati in materia di stupefacenti se il fatto è commesso per un lucro di speciale tenuità; ha pertanto annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione che aveva escluso l'attenuante e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per un nuovo giudizio sulla applicabilità dell'attenuante. Il resto del ricorso è dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Norma che punisce la detenzione, anche per la vendita, di sostanze stupefacenti; la valutazione della "lieve entità" in tale contesto attiene alla qualità e quantità della sostanza e alle modalità della condotta.

  • art. 62, n. 4, cod. pen.

    Circostanza attenuante relativa alla "speciale tenuità" del fatto collegata al lucro e all'evento: va valutata in relazione ai motivi, al profitto perseguito o conseguito e alla gravità dell'evento, potendo ridurre la responsabilità anche quando il reato sia commesso per motivi di lucro.

  • Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020 (sentenza delle Sezioni Unite)

    Giurisprudenza che afferma la piena applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, n.4 cod. pen. a tutti i delitti commessi per motivo di lucro, inclusi i delitti in materia di stupefacenti, distinguendo tra valutazione del "lucro" (attenuante) e della "lieve entità" della sostanza (art. 73 DPR 309/1990).

  • art. 23, comma 8, D.L. 137/2020

    Norma procedurale richiamata per la definizione del ricorso (citata nel provvedimento come riferimento procedurale per la definizione).

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riede valutazioni di merito sui fatti quando la motivazione del giudice di merito è congrua e dettagliata: questioni di apprezzamento probatorio (quantità, modalità di custodia, dosatura, dichiarazioni) restano in via principale di competenza del giudice di merito.
  • Il possesso di quantitativi superiori ai limiti tabellari, la suddivisione in dosi, le modalità di custodia e comportamenti confessorî sono elementi frequentemente considerati indizi convergenti di detenzione ai fini di spaccio.
  • La circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.4 ("speciale tenuità" collegata al lucro) è applicabile anche ai reati in materia di stupefacenti: non esiste una preclusione automatica per i reati che tutelano la salute; la sua applicazione richiede una valutazione concreta del lucro perseguito/conseguito e della gravità dell'evento.
  • Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante di speciale tenuità, la difesa deve offrire elementi (anche di fatto) che dimostrino la limitatezza del lucro perseguito o conseguito e l'insussistenza di un evento di rilevante pericolosità, affinché il giudice di merito possa effettuare la valutazione prognostica ex ante e in concreto.
  • Una decisione di merito che escluda l'attenuante in via generale per categorie di reati (es. stupefacenti) incorre in errore di diritto: il principio di proporzionalità richiede un esame caso per caso.
  • Il rinvio per nuovo giudizio disposto dalla Cassazione consente alla Corte territoriale di riesaminare specificamente la sussistenza dell'attenuante senza incidere automaticamente sulla condanna, ma con possibilità di ricalcolo della pena se l'attenuante venisse riconosciuta.

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