Cassazione Civile, Ordinanza n. 22550/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
Il proprietario di un fondo, acquistato nel 1994 con pagamento rateale e con godimento delle agevolazioni previste per i coltivatori diretti, aveva convenuto in giudizio il consorzio esecutore dell'opera e l'ente che aveva ricevuto le somme, per ottenere l'accertamento del proprio diritto a percepire l'indennità di occupazione temporanea e di esproprio relativa al fondo. La domanda era stata respinta in primo grado e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, rilevando che il ricorrente aveva previamente concordato, con atti del 24/8/1998 e del 6/11/1998, i criteri di riparto della futura indennità, riservando all'ente le somme da imputare a decurtazione del prezzo residuo del fondo. Con il ricorso per cassazione il proprietario ha dedotto: omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., motivazione apparente e contraddittoria ex art. 132 n. 4 c.p.c., e violazione/falsa applicazione delle norme sulle indennità ablatorie e dell'art. 1523 c.c., sostenendo che la Corte d'appello si era pronunciata su una questione diversa e che gli accordi sarebbero nulli o comunque inefficaci rispetto al suo diritto all'indennità.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto tutti e tre i motivi, esaminandoli congiuntamente. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse affrontato tutte le questioni rilevanti e avesse motivato in modo adeguato, senza omessa pronuncia né motivazione apparente. Ha inoltre considerato che gli atti sottoscritti dalle parti erano chiari nel prevedere il versamento all'ente di una parte dell'indennità di occupazione, con imputazione della relativa somma a pagamento delle rate residue del prezzo. La censura mirava in sostanza a ottenere l'annullamento di accordi liberamente sottoscritti e a rimettere in discussione l'interpretazione del contratto compiuta dai giudici di merito; tale sindacato è precluso in cassazione, salvo il controllo sul rispetto dei canoni legali di ermeneutica. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato a sostegno della censura di omessa pronuncia, ma la Corte esclude che vi sia stata violazione, ritenendo che la sentenza d'appello abbia deciso sulle questioni effettivamente dedotte.
È invocato per contestare la motivazione della sentenza d'appello; la Corte esclude la ricorrenza di motivazione apparente o intrinsecamente contraddittoria.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È richiamato per denunciare la violazione di norme sostanziali; la Corte non ravvisa errori di diritto nella decisione di merito.
È citato dal ricorrente in relazione al pagamento rateale del prezzo, ma la Corte non accoglie la censura e valorizza gli accordi intercorsi tra le parti.
Sono richiamati dal ricorrente in tema di indennità ablatorie, ma la Corte ritiene infondata la doglianza alla luce della pattuizione intervenuta.
artt. 27, 40, 52 e 64 l. 2359/1865
Norme richiamate dal ricorrente in tema di indennità di esproprio; la Corte non accoglie la critica alla sentenza di merito.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
È richiamato quale norma che ha inserito il presupposto per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sindacare il mero risultato dell'interpretazione contrattuale compiuta dal giudice di merito, ma solo verificare il rispetto dei canoni legali di ermeneutica e l'eventuale presenza di vizi motivazionali rilevanti.
- La doglianza di omessa pronuncia richiede che il giudice abbia effettivamente trascurato una domanda o eccezione ritualmente proposta; non ricorre quando la decisione abbia comunque affrontato la questione sostanziale, ancorché con argomentazione non coincidente con la prospettazione della parte.
- La motivazione è apparente solo quando non consenta di comprendere la ratio decidendi; non basta che la parte la ritenga errata o non conforme alle proprie tesi.
- Quando le parti abbiano liberamente sottoscritto atti chiari e univoci sul riparto di somme indennitarie o sul loro imputamento a prezzo residuo, il giudice può dare prevalenza alla pattuizione risultante dagli atti stessi, salvo specifici vizi non dimostrati o scrutinabili nei limiti di legge.
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