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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39664/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva impugnato, davanti alla Corte di cassazione, la decisione della Commissione tributaria centrale che aveva accolto l'impugnazione dell'Ufficio in una controversia relativa a un avviso di accertamento per maggiori redditi societari dell'anno 1984, con contestazione di costi indeducibili e maggiori ricavi non contabilizzati. Nel corso del giudizio, la società ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere allegando di avere aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018. L'Agenzia delle Entrate ha poi comunicato che anche per l'anno 1984 la domanda di definizione era risultata regolare e che il giudizio poteva ritenersi estinto. La Corte ha quindi verificato la ricorrenza dei presupposti normativi per l'estinzione del processo per definizione della controversia tributaria.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, ritenendo perfezionata la definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito, e dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico della parte che le aveva anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata. Non vi è stato esame nel merito dei motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. n. 119 del 2018

    La definizione agevolata della controversia, una volta regolarmente perfezionata e in mancanza di diniego tempestivo o di istanza di trattazione, determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.

  • art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011

    È richiamato come precedente definizione agevolata già attivata dalla contribuente per una diversa annualità, con pagamento integrale di quanto dovuto e conseguente cessazione della materia del contendere.

  • art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018

    Consente la sospensione del giudizio in pendenza della definizione agevolata richiesta dalla parte interessata.

  • art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018

    È indicato il termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate poteva notificare il diniego della definizione; nel caso di specie il diniego non è stato notificato.

  • art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018

    Decorso il termine senza diniego e senza istanza di trattazione, il processo deve essere dichiarato estinto; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

  • art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato come base processuale per la declaratoria di cessazione della materia del contendere nel processo tributario.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la regolare adesione del contribuente a una definizione agevolata della lite comporta l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, senza necessità di esaminare i motivi di ricorso.
  • Se la legge sulla definizione agevolata prevede un termine per il diniego dell'Ufficio e nessun diniego viene notificato entro tale termine, la controversia deve essere dichiarata estinta quando non sia stata chiesta la trattazione del giudizio nei termini successivi previsti.
  • La definizione della controversia fiscale può operare anche per autonome annualità o per differenti avvisi di accertamento, con estinzione del processo limitatamente alla lite definita.
  • In presenza di definizione agevolata perfezionata, il giudice dà atto della cessazione della materia del contendere e applica la disciplina speciale sulle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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