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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4170/2022 del 07/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il difensore ha impugnato la sentenza di patteggiamento sostenendo l'illegittima applicazione di pene accessorie (divieto di espatrio e ritiro della patente per un anno). L'argomentazione si basa sul fatto che la pena concordata e applicata è inferiore a due anni di reclusione (1 anno) e pertanto, secondo l'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., l'applicazione di pena detentiva non superiore a due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, non comporta l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza (salvo le eccezioni previste), perciò le pene accessorie sarebbero estranee all'accordo e inapplicabili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente le pene accessorie (che sono state eliminate). La pena sostanziale patteggiata (1 anno di reclusione e 2.300 euro di multa per il reato previsto dall'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90) è rimasta confermata; la Corte ha pronunciato l'eliminazione delle pene accessorie ai sensi dell'art. 620, lett. i), cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/90, art. 73, comma 4

    art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90

    Norma incriminatrice del fatto oggetto del patteggiamento: la pena sostanziale (detentiva e pecuniaria) è stata inflitta sulla base di questa disposizione.

  • d.P.R. 309/90, art. 85

    Disciplina le pene accessorie applicabili al reato di cui al d.P.R. 309/90; la Corte ha ritenuto che, poste le limitazioni dell'art. 445 cod. proc. pen., tali pene accessorie non potevano essere applicate con la pena detentiva sotto i due anni.

  • cod. proc. pen., art. 444

    Regola il procedimento del patteggiamento; il ricorso sosteneva che le pene accessorie erano estranee all'accordo di cui all'art. 444 e comunque inapplicabili nel caso di pena inferiore a due anni.

  • cod. proc. pen., art. 445, comma 1

    art. 445, comma 1, cod. proc. pen.

    La Corte ha applicato questa disposizione nella lettura che impedisce l'applicazione di pene accessorie e misure di sicurezza quando la pena detentiva inflitta non supera i due anni, salvo specifiche eccezioni; perciò le pene accessorie imposte dal GIP sono risultate illegali.

  • cod. pen., art. 240

    Citato come eccezione prevista dall'art. 445 comma 1 (confisca nei casi previsti dall'art. 240), ossia una misura che può rimanere applicabile anche quando la pena detentiva non supera i due anni.

  • cod. proc. pen., art. 620, lett. i)

    art. 620, lett. i), cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione di eliminare direttamente parti della statuizione impugnata; la Corte ha utilizzato questa norma per annullare senza rinvio le sole pene accessorie.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 3, n. 21091 del 13/05/2021

    Sez. 3, n. 21091 del 13/05/2021, Rv. 281652 - 01

    Richiamata a supporto del principio che le deroghe previste non contemplano il reato in questione e che l'applicazione di pene accessorie è preclusa quando la pena è sotto la soglia dei due anni, salvo eccezioni espressamente previste.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 5, n. 10988 del 28/11/2019 (dep. 2020)

    Sez. 5, n. 10988 del 28/11/2019 - dep. 2020, Rv. 278882 - 01

    Ulteriore richiamo giurisprudenziale a sostegno dell'interpretazione restrittiva sull'applicabilità delle pene accessorie con patteggiamento per pene inferiori a due anni.

Massime di principio

  • Quando il patteggiamento si concretizza in una pena detentiva non superiore a due anni (anche se congiunta a pena pecuniaria), l'art. 445, comma 1, cod. proc. pen. generalmente esclude l'applicazione di pene accessorie e misure di sicurezza, salvo eccezioni espressamente previste dalla legge (es. confisca nei casi dell'art. 240 c.p. o disposizioni specifiche).
  • Le pene accessorie non possono essere aggiunte dal giudice se sono estranee all'accordo e la normativa impedisce la loro applicazione per la fascia di pena concordata: in tali casi è ragionevole impugnare la statuizione per rimuovere le pene accessorie illegittimamente inflitte.
  • La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la parte della sentenza contenente l'illegittima applicazione di pene accessorie (art. 620, lett. i), cod. proc. pen.), eliminando le statuizioni illegali senza rimandare il procedimento al giudice di merito.
  • In casi simili è utile verificare sempre: a) se le pene accessorie erano espressamente previste nell'accordo, b) se il reato rientra in eventuali eccezioni legislative che consentono le pene accessorie anche per pene sotto i due anni, e c) la giurisprudenza più recente che interpreta l'art. 445 cod. proc. pen.

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