Cassazione Civile, Ordinanza n. 28241/2024 del 04/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce da una scrittura privata del novembre 2012 e da una successiva cessione autenticata di credito del 5 dicembre 2012, con cui una società poi fallita avrebbe trasferito a favore dell’avvocato un proprio credito verso un terzo per estinguere in parte il compenso professionale dovutogli. La curatela ha agito in revocatoria, sostenendo che l’atto fosse pregiudizievole per la massa e inefficace ex artt. 2901 c.c. e 66 l. fall.; in subordine ha chiesto l’inefficacia limitatamente alla parte di somma riferibile al debito altrui. Il Tribunale aveva ritenuto che l’ammissione al passivo e la compensazione opponibile precludessero la revocatoria. La Corte d’appello ha invece accolto l’impugnazione della curatela, ritenendo che non vi fosse giudicato endofallimentare ostativo, che la cessione costituisse un mezzo anomalo di pagamento non dovuto e quindi non esente da revocatoria, e che ricorressero i presupposti dell’azione revocatoria anche quanto alla consapevolezza del pregiudizio da parte del professionista. In cassazione il ricorrente ha dedotto: omessa pronuncia sulle eccezioni riproposte in appello; errata qualificazione e interpretazione dei negozi del 16.11.2012 e 5.12.2012, sostenendo che si trattasse di un unico complesso negoziale a causa transattiva e che la cessione fosse solo riproduttiva di un accordo già perfezionato; conseguente preclusione o inammissibilità della revocatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la Corte d’appello aveva comunque esaminato le eccezioni e, in parte, le aveva implicitamente rigettate; ha inoltre osservato che la censura di omessa pronuncia era inconferente rispetto alla reale ratio decidendi. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché volto a sollecitare un nuovo apprezzamento di fatto sull’interpretazione dei documenti negoziali e sulla volontà delle parti, attività riservata al giudice di merito. Conseguentemente ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, tutti costruiti sul presupposto della tesi negoziale non accolta. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La cessione di un credito, se utilizzata come mezzo anomalo e discrezionale di pagamento, non è sottratta automaticamente all’azione revocatoria; occorre verificarne la natura e l’effetto pregiudizievole per la massa creditoria.
L’azione revocatoria fallimentare può colpire anche atti di disposizione posti in essere dal fallito se pregiudizievoli per i creditori e non assistiti da cause di esenzione.
La doglianza di omessa pronuncia è infondata se il giudice di merito ha comunque deciso in modo incompatibile con le eccezioni dedotte, così rigettandole implicitamente.
Le eccezioni riproposte in appello vanno considerate solo nei limiti della loro rilevanza rispetto alla ratio decidendi della decisione impugnata.
Richiamato insieme agli artt. 112 e 346 c.p.c. nella censura processuale, senza autonoma decisività accertata dalla Corte.
L’interpretazione del contratto è sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici, non per una diversa lettura del fatto negoziale.
Il controllo di legittimità non consente di sostituire una propria lettura sistematica delle scritture a quella del giudice di merito.
Il richiamo ai canoni interpretativi è insufficiente se non si specifica in concreto quale regola sia stata violata e in che modo.
Richiamato dal ricorrente nella critica alla qualificazione del negozio, ma non ritenuto idoneo a superare l’accertamento di merito.
Richiamato per sostenere la natura transattiva complessiva dell’assetto negoziale, ma la tesi è stata reputata non scrutinabile nei termini proposti.
Richiamati dal ricorrente per sostenere la diversa qualificazione della cessione e del pagamento, senza esito favorevole in cassazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
La condanna all’ulteriore importo è parametrata a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la denuncia di omessa pronuncia non è ammissibile quando la decisione impugnata abbia comunque risolto la questione in modo incompatibile con le eccezioni riproposte, dovendosi allora eventualmente censurare la regula iuris o la motivazione della decisione implicita.
- La qualificazione e l’interpretazione dei negozi sono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito; in cassazione è deducibile solo la violazione dei canoni legali di ermeneutica, da indicare specificamente, non una diversa lettura del contenuto degli atti.
- La parte che contesti l’interpretazione di una scrittura privata deve indicare puntualmente i canoni interpretativi asseritamente violati e trascrivere il testo rilevante del patto, non essendo sufficiente un generico richiamo alle norme di interpretazione.
- Quando il ricorso per cassazione si fonda su una diversa ricostruzione del collegamento negoziale o della causa dei contratti, la censura è inammissibile se mira soltanto a sostituire l’accertamento di merito compiuto dal giudice di appello.
- Un atto di cessione di credito utilizzato come mezzo anomalo di pagamento può restare assoggettabile a revocatoria fallimentare se non rientra in una ipotesi di adempimento dovuto o di esenzione espressamente prevista.
- Se il giudicato endofallimentare riguarda solo l’entità del credito residuo ammesso al passivo e non anche la validità del precedente atto dispositivo, non opera una preclusione alla successiva azione revocatoria su quest’ultimo.
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