Cassazione Civile, Ordinanza n. 32993/2023 del 28/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fideiussori)
La controversia
Due soggetti, quali fideiussori di una società debitrice principale, hanno proposto opposizione a un decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti per il pagamento di una somma rilevante oltre accessori. Nel giudizio di opposizione hanno dedotto, tra l'altro, la nullità/inefficacia della fideiussione e la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, richiamando anche la predisposizione della garanzia secondo il modello ABI 2003 e chiedendo la revoca o declaratoria di nullità o inefficacia del decreto ingiuntivo. Il Tribunale di Milano, ritenendo che si trattasse solo di una eccezione incidentale e non di una vera domanda autonoma di nullità per violazione della normativa antitrust, ha sollevato d'ufficio regolamento di competenza, indicando come competente il Tribunale di Mantova originariamente adito. La questione riguardava quindi se la controversia dovesse attrarsi alla sezione specializzata in materia di impresa per la dedotta nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale, oppure restare davanti al giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo perché la nullità era stata fatta valere solo in via di eccezione.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza d'ufficio e ha dichiarato competente il Tribunale di Mantova, rimettendovi le parti per la prosecuzione del giudizio e per la regolazione delle spese della fase di competenza. Ha ritenuto che, nel caso concreto, gli opponenti non avessero introdotto una domanda riconvenzionale di accertamento della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, ma avessero solo dedotto tale profilo in via incidentale per paralizzare la pretesa monitoria. Di conseguenza, non operava lo spostamento di competenza a favore della sezione specializzata in materia di impresa.
Norme richiamate
consente il regolamento di competenza d'ufficio quando il giudice adito rileva un diverso giudice competente
attribuisce alle sezioni specializzate in materia di impresa la competenza per le controversie di cui all'art. 33, comma 2, della l. n. 287/1990 e per quelle connesse
le azioni di nullità e risarcimento del danno per violazioni antitrust vanno proposte davanti al giudice specializzato indicato dalla norma
art. 2, comma 2, lett. a), l. 287/1990
le clausole di fideiussione che riproducono uno schema anticoncorrenziale possono essere colpite da nullità in quanto riconducibili a un'intesa vietata
supporta la nullità delle clausole contrarie alla disciplina antitrust
art. 101 TFUE
norma antitrust europea richiamata come parametro di nullità delle clausole riproduttive dell'intesa vietata
consente la nullità parziale del contratto di fideiussione limitatamente alle clausole che riproducono l'intesa vietata, salvo diversa volontà delle parti
richiamato nel procedimento originario per la sospensione del giudizio di opposizione
Massime di principio
- La competenza della sezione specializzata in materia di impresa per le controversie antitrust si estende alle azioni di nullità del contratto a valle solo quando la nullità sia fatta valere in via di azione, non quando sia dedotta soltanto come eccezione nel giudizio promosso per paralizzare la pretesa avversaria.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la contestazione della nullità del titolo contrattuale, se proposta soltanto per ottenere la revoca dell'ingiunzione e senza domanda autonoma di accertamento, non sposta la competenza al giudice specializzato.
- L'accertamento incidentale di una possibile nullità antitrust, quando è strumentale alla difesa contro la domanda monitoria, non equivale a una domanda riconvenzionale idonea a fondare la competenza speciale.
- I contratti di fideiussione a valle di intese anticoncorrenziali possono essere affetti da nullità parziale limitatamente alle clausole riproduttive dello schema vietato, ma ciò rileva ai fini della competenza solo se la relativa invalidità è oggetto di una vera azione di accertamento.
- In sede di regolamento di competenza, la Corte può esaminare direttamente gli atti processuali per verificare se la parte abbia proposto una domanda autonoma oppure una mera eccezione incidentale.
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