Cassazione Civile, Ordinanza n. 26989/2024 del 17/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia trae origine da un giudizio di sfratto per morosità relativo a un immobile commerciale condotto in locazione da una società poi cancellata dal registro delle imprese. La società locatrice aveva intimato sfratto e chiesto anche un decreto ingiuntivo per canoni insoluti e oneri condominiali; l’opposizione della conduttrice era stata respinta e, dopo la cancellazione della società, il giudizio era stato riassunto nei confronti dei quattro ex soci, condannati in primo e secondo grado al pagamento di parte della somma richiesta. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione delle regole di competenza, assumendo che la controversia, per quanto eventualmente riferita al liquidatore, dovesse essere devoluta alla sezione specializzata in materia di impresa; 2) violazione degli artt. 156 e 101 c.p.c. e dell’art. 2495 c.c., sostenendo l’erroneità della declaratoria di inammissibilità dell’eccezione relativa alla mancata notifica dell’atto di riassunzione nei confronti di una ricorrente quale liquidatore della società; 3) violazione dell’art. 164, comma 4, c.p.c. per omessa declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per indeterminatezza del petitum; 4) violazione delle norme in tema di bilancio e dell’art. 2495 c.c., oltre omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte d’appello spiegato perché i soci dovessero rispondere personalmente delle obbligazioni sociali in assenza di percezione di attivo finale di liquidazione.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i quattro motivi di ricorso perché ha ritenuto il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 369, comma 1, c.p.c. Ha rilevato che i ricorrenti avevano notificato una prima volta il ricorso, senza però depositarlo nel termine di venti giorni; successivamente avevano reiterato la notifica e solo dopo avevano depositato l’atto. Poiché la prima notifica non risultava nulla e i ricorrenti non avevano dedotto alcuna invalidità di essa, il termine per il deposito decorreva dalla prima notificazione, con conseguente improcedibilità. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con applicazione anche del raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Viene richiamato solo per l’inquadramento formale dei motivi di ricorso, che tuttavia non vengono esaminati per l’improcedibilità.
Il deposito del ricorso per cassazione entro venti giorni dalla notificazione è prescritto a pena di improcedibilità; nel caso di notificazione reiterata alla stessa parte, il termine decorre dalla prima notifica, salvo che questa sia nulla.
art. 3, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 168/2003
È menzionato nel primo motivo come parametro di dedotta incompetenza della corte territoriale, ma la Corte non ne affronta l’applicazione nel merito.
È invocato nel secondo motivo, ma non viene scrutinato nel merito per l’improcedibilità del ricorso.
È invocato nel secondo motivo, ma non viene scrutinato nel merito per l’improcedibilità del ricorso.
È richiamato nei motivi relativi alla successione nei rapporti della società cancellata e alla responsabilità dei soci, ma la questione resta assorbita dall’improcedibilità.
È invocato nel terzo motivo in relazione alla dedotta nullità della sentenza di primo grado per indeterminatezza del petitum, ma il motivo non viene esaminato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso dichiarato improcedibile.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato come parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il termine di venti giorni per il deposito previsto dall’art. 369 c.p.c. decorre dalla prima notificazione del ricorso quando la notificazione sia stata reiterata alla stessa parte; la seconda notificazione rileva solo se la prima era nulla.
- L’improcedibilità per mancato tempestivo deposito del ricorso è rilevabile indipendentemente dall’esame dei motivi di impugnazione e comporta la definizione del giudizio senza scrutinio del merito.
- Chi deduce l’invalidità della prima notificazione deve allegarne e illustrarne le ragioni; in mancanza, la Corte può ritenere pienamente operante il termine decorrente dalla prima notifica.
- In caso di ricorso dichiarato improcedibile, le spese seguono la soccombenza e può essere disposto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove ricorrano i presupposti di legge.
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