Cassazione Penale, Sentenza n. 48259/2023 del 04/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti erano stati condannati in appello per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 per avere, in concorso, detenuto e occultato 458,53 grammi di marijuana (THC 1,87%), idonea a ricavare 343 dosi. Morabito ha impugnato sostenendo: 1) che la droga era stata acquistata per consumo personale di gruppo (dunque diversa valutazione della condotta); 2) la possibilità di riqualificazione della fattispecie come di "lieve entità" ex art. 73, comma 5, per la modesta quantità e le circostanze; 3) che la successiva giurisprudenza costituzionale aveva modificato i limiti edittali per le "droghe leggere"; 4) che il reato si era estinto per prescrizione. Lombardo ha dedotto analoga doglianza in ordine alla riqualificazione per lieve entità.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto i ricorsi. Ha ritenuto determinante la pronuncia della Corte costituzionale n. 32/2014 che ha dichiarato l'illegittimità degli interventi normativi che avevano equiparato droghe "leggere" e "pesanti", con effetto ex tunc della riacquisizione della disciplina previgente (limiti edittali inferiori per la marijuana). Tale mutamento normativo, favorevole ai ricorrenti, ha inciso sul calcolo della prescrizione: i termini massimi di prescrizione erano già decorrenti e il reato si era estinto prima della pronuncia di secondo grado. Non essendo possibile un proscioglimento nel merito per manifesta innocenza (mancano elementi di prova incontrovertibili), la Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio per prescrizione del reato.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Norma sostanziale incriminatrice relativa alla detenzione e traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che, per le droghe "leggere" (marijuana), dopo la sentenza costituzionale n. 32/2014 si sia ripristinata la previgente disciplina (comma 4/5) con limiti edittali inferiori, incidendo sul termine di prescrizione.
Sentenza Corte Costituzionale n. 32 del 2014
Ha dichiarato l'illegittimità di disposizioni (derivanti dal d.l. 272/2005 conv. da legge 49/2006) che avevano parificato droghe leggere e pesanti; effetto ex tunc che reintegra la disciplina previgente e può essere applicato in senso più favorevole all'imputato, con conseguenze sui termini di prescrizione.
Decreto-legge n. 272/2005, convertito con legge n. 49/2006
Normativa che aveva modificato il quadro sanzionatorio dell'art. 73 (parificando droghe leggere e pesanti); parti di tale disciplina sono state dichiarate incostituzionali dalla Consulta con effetto retroattivo.
Decreto-legge n. 146/2013, art. 2, convertito con legge n. 10/2014
Intervento successivo che introduceva regole più severe o diverse di calcolo delle pene/prescrizione applicabile solo ai reati commessi dal 24/12/2013; la Corte ha escluso l'applicabilità di tale norma ai fatti del processo in quanto non incidente rispetto alla pronuncia della Consulta richiamata.
Codice di procedura penale, artt. 125, 192, 546, 546 (richiamati)
Norme procedurali citate a sostegno dei motivi di impugnazione (motivazione, grado di giudizio, rimedi), in particolare richiamate dal ricorrente per vizi di motivazione e per le conseguenze processuali della modificazione della disciplina penale sostanziale.
Codice penale, artt. 157, 160, 161
Norme sul computo dei termini di prescrizione e le cause di estinzione del reato; utilizzate per sostenere che, alla luce dei diversi limiti edittali, la prescrizione si era già verificata.
Codice di procedura penale, art. 129, comma 2
Consente il proscioglimento per evidente insussistenza del fatto o manifestà innocenza; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi tali da disporre un proscioglimento di merito e pertanto ha annullato per prescrizione anziché prosciogliere.
Costituzione, artt. 27 e 111
Richiamate dai ricorrenti in tema di garanzie processuali e proporzionalità delle misure sanzionatorie; la decisione della Consulta ha avuto riflessi su profili costituzionali afferenti la riserva di legge e la prevedibilità delle sanzioni.
Massime di principio
- Una dichiarazione di incostituzionalità che abbia effetto ex tunc su norme che aggravano o modificano il trattamento sanzionatorio si applica in senso favorevole all'imputato e può incidere sul computo della prescrizione, portando all'estinzione del reato se i termini sono già decorso.
- Se non emergono elementi tali da giustificare un proscioglimento per manifesta insussistenza del fatto (art. 129 c.p.p.), la Corte di cassazione può disporre l'annullamento della sentenza per prescrizione anziché pronunciarsi sul merito.
- La richiesta di riqualificazione del fatto come di "lieve entità" ex art. 73 comma 5 richiede accertamenti di fatto: circostanza della divisione della spesa o mancanza di strumenti non è automaticamente determinante; occorre valutazione probatoria specifica in grado di motivare la deroga sanzionatoria.
- Le modifiche normative successive (anche di natura emergenziale o di conversione) possono non incidere se non temporalmente applicabili; occorre verificare la data di commissione del reato per stabilire quale disciplina sostanziale e quali limiti di prescrizione siano applicabili.
- L'operatività di una norma più favorevole (per esito di Corte costituzionale) si traduce in un beneficio anche processuale (es. prescrizione), e i giudici di legittimità verificheranno ex officio o su motivo la sussistenza di tali effetti favorevoli.
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