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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29469/2025 del 12/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il PM ha impugnato l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Milano che aveva sospeso l'ordine di carcerazione emesso il 30 gennaio 2025 nei confronti di Pesapane. Il G.E. aveva ritenuto che la circostanza aggravante che avrebbe attratto il reato nell'elenco dell'art. 4-bis fosse applicata soltanto rispetto alla droga "leggera" e non rispetto alla droga "pesante", per cui il reato posto a base della continuazione era l'art. 73, comma 1, DPR 309/90 (non ostativo). Sulla base del principio di scindibilità del cumulo il G.E. aveva imputato al reato satellite (ostativo) il periodo di custodia cautelare già subito e aveva sospeso l'esecuzione dell'ordine di carcerazione. Il PM deduceva errata applicazione di legge e vizio di motivazione: sosteneva che la regola dell'art. 656 cod. proc. pen. (divieto di sospensione per i condannati per reati di cui all'art. 4-bis) impone l'esecuzione del decreto di cumulo e che la scindibilità non potrebbe trovare applicazione in sede di formazione del cumulo, richiamando anche pronunce contrastanti.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato sotto il profilo oggettivo e ha dato una decisione articolata: ha ribadito il principio di diritto che la scindibilità del cumulo (derivante dalle Sezioni Unite Ronga) si applica anche alle ipotesi dell'art. 656 cod. proc. pen., con la conseguenza che il divieto di sospensione previsto dall'art. 656, comma 9, lett. a) opera solo se, concretamente, nel residuo di pena da eseguire sussiste una frazione riferibile ad almeno uno dei reati indicati nell'art. 4-bis. Tuttavia, esaminando il caso concreto di Pesapane, la Corte ha ritenuto che si fosse in presenza di una situazione particolare: l'elemento di pericolosità e la maggiore gravità del reato principale (riferito alla droga pesante) imponevano di considerare la pena per il reato ostativo come comprensiva di quella relativa al reato più grave; in tale configurazione il meccanismo sospensivo non può operare. In conseguenza la sospensione disposta dal G.E. non risultava corretta nel caso concreto e l'esecuzione dell'ordine di carcerazione deve essere ripristinata.

Norme richiamate

  • art. 656 cod. proc. pen.

    Il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione previsto dal comma 9 opera solo se nel residuo di pena esiste concretamente una frazione imputabile a reati ricompresi nell'art. 4-bis; in caso contrario il cumulo può essere scisso e la sospensione concessa.

  • art. 4-bis legge n. 354/1975 (ordinamento penitenziario)

    Funge da catalogo dei reati ostativi; la Corte interpreta la sua efficacia come limitata alla frazione di pena effettivamente riferibile al reato ostativo, non come uno status che permea automaticamente l'intero rapporto esecutivo.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    Nel caso esaminato il reato relativo alla droga pesante (art. 73) è stato ritenuto il reato principale di riferimento per la continuazione e non riconducibile all'elenco dell'art. 4-bis, con implicazioni sul computo della pena residua.

  • Sez. Unite Corte di cassazione, n. 14/1999 (Ronga)

    Principio fondante della scindibilità del cumulo: anche se il cumulo determina una pena unica per l'esecuzione, il cumulo può essere sciolto quando ciò sia necessario per consentire benefici o istituti favorevoli al condannato.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 361/1994

    Ha indicato i limiti di compatibilità costituzionale dell'art. 4-bis, orientando verso una lettura che consenta l'accesso ai benefici quando la pena per il reato ostativo sia già stata integralmente espia

  • Cassazione, Sez. I, n. 23902/2013 (Rv. 256139) e successive conformi

    Ribadiscono che la regola della scindibilità si applica anche alle ipotesi disciplinate dall'art. 656 cod. proc. pen.; questa giurisprudenza è richiamata dalla Corte come orientamento di riferimento.

  • Cassazione, pronunciamenti ulteriori citati (es. n. 22479/2002 Capasso; n. 24981/2005 De Carlo; n. 36007/2011; n. 35390/2019; n. 10024/2022; n. 51412/2023; n. 23882/2021)

    La giurisprudenza di legittimità, in prevalenza, conferma l'applicabilità della scindibilità anche in sede esecutiva e dunque la possibilità per il giudice dell'esecuzione di valutare la sospensione, pur essendovi passaggi o obiter contrari in atti che trattano questioni diverse.

Massime di principio

  • La regola della "scindibilità" del cumulo (Sez. Unite Ronga) si applica anche all'art. 656 c.p.p.: il divieto di sospensione opera solo ove risulti concretamente una frazione residua riferibile a reati 4-bis
  • Il giudice dell'esecuzione, tramite incidente di esecuzione, è legittimato a verificare l'eventuale transitoria inefficacia del titolo esecutivo (art. 670 c.p.p.) e ad applicare i criteri di scindibilità per consentire benefici quando la quota riferibile al reato ostativo sia stata interamente espia
  • La disciplina dell'art. 4-bis non crea uno status che automaticamente impedisce l'accesso a ogni beneficio o alla sospensione dell'esecuzione: occorre individuare il titolo concreto di pena in espiazione e valutare la presenza di una frazione ostativa
  • In casi particolari, se il reato ostativo è funzionalmente connesso o 'comprensivo' rispetto al reato principale più grave (es. entrambe fattispecie degli stupefacenti con diversa gravità), il principio di scindibilità può non consentire la sospensione perché la pena per il reato ostativo va considerata inclusiva di quella principale
  • Le parti pubbliche (PM) e l'autorità giudiziaria devono applicare i medesimi principi di diritto in sede di formazione del cumulo e di verifica dell'esecuzione, per garantire parità di trattamento; eventuali pronunce divergenti spesso riguardano temi collegati ma non sovrapponibili

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