Cassazione Penale, Sentenza n. 29443/2025 del 12/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ortenzi ha impugnato la sentenza d'appello che lo aveva condannato per bancarotta fraudolenta impropria (per operazioni dolose) ritenendolo amministratore di fatto della Fast s.r.l. e principale ideatore delle operazioni che avrebbero cagionato il fallimento della società. Il ricorso articolava sette motivi: (1) l'assoluzione irrevocabile del perito Isalberti avrebbe dovuto escludere la consapevolezza della falsità contabile da parte dell'Ortenzi; (2) contraddizione con il giudicato di primo grado circa la qualifica di amministratore di fatto; (3) difetto di correlazione tra accusa e sentenza (contestata solo la sopravvalutazione del ramo d'azienda ma la sentenza avrebbe incluso condotte non contestate come la fusione); (4) carenza di prova del concorso del ricorrente nella redazione della perizia; (5) error nella qualificazione del reato come reato proprio e mancanza di nesso causale tra condotta e fallimento, dato che la decozione era preesistente; (6) insufficiente considerazione della preesistenza dei bilanci alterati e dell'assoluzione di Isalberti; (7) errata valutazione del prevalere delle attenuanti generiche sull'aggravante del danno patrimoniale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso nel complesso infondato e l'ha respinto. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui Ortenzi era amministratore di fatto della Fast s.r.l. e ideatore delle operazioni dolose (sopravvalutazione del ramo d'azienda, incorporazione di società 'svuotate' e trasferimento di passività), rilevando elementi fattuali a sostegno (conoscenza dello stato patrimoniale, sede coincidente con lo studio dell'imputato, individuazione di amministratori 'di facciata', registrazione probatoria con ammissione di responsabilità, incarichi e pagamenti tramite società a lui riconducibile, consegna della contabilità al curatore). La Corte ha ritenuto che l'assoluzione del perito Isalberti non sia in contraddizione logica con la condanna di Ortenzi, che la preesistenza delle passività non esclude la qualificazione dolosa dell'operazione volta a destinare la Fast al fallimento, e che le censure sulla motivazione e sul bilanciamento fra attenuanti e aggravanti non superano il controllo di legittimità. Di conseguenza la condanna è rimasta confermata.
Norme richiamate
r.d. 267/1942, art. 216
Richiamato come riferimento per le misure accessorie applicate (le misure accessorie ex art. 216 r.d. 267/1942 sono state irrogate per cinque anni); la decisione utilizza la norma come parametro delle pene accessorie senza fornire una citazione testuale.
r.d. 267/1942, art. 223, comma 2
per aver "cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società"
La Corte interpreta che costituiscono bancarotta fraudolenta impropria le operazioni che, pur facendo emergere passività preesistenti, vengono realizzate dolosamente (es. creazione di una 'newco' sottocapitalizzata o conferimenti che trasferiscono solo passività) e che tali operazioni possono integrare il reato anche se le passività preesistevano.
cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. e)
Richiamato per delimitare il sindacato in Cassazione: la Corte può esaminare il rapporto tra motivazione e decisione ma non riesaminare il compendio probatorio, salvo vizi motivazionali, contraddizioni o illogicità manifeste e decisive.
cod. proc. pen., art. 630, comma 1, lett. a)
Usato per spiegare che il giudicato di assoluzione di un coimputato non è automaticamente ostativo alla condanna di un altro quando le decisioni si fondano su ricostruzioni fattuali compatibili o su diversi riti e regimi probatori; occorre una oggettiva incompatibilità dei fatti storici.
cod. pen., artt. 132 e 133
Rilevati in relazione al bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravante: la Corte ricorda che la valutazione del giudice di merito è soggetta a sindacato limitato in Cassazione, che interviene solo in presenza di motivazione manifestamente illogica o arbitraria.
cod. proc. pen., art. 616
Norma richiamata proceduralmente in chiusura; la sentenza sembra avviare o fare riferimento a conseguenze processuali previste da tale articolo (richiamo procedurale), senza che nel testo fornito emerga una ulteriore specificazione.
Massime di principio
- L'assoluzione irrevocabile di un consulente o coimputato non impedisce automaticamente la condanna di un altro soggetto se le decisioni non sono inconciliabili sui fatti storici: la Corte valuta la compatibilità delle ricostruzioni e il diverso regime probatorio fra riti.
- La qualifica di 'amministratore di fatto' può comportare responsabilità penale analoga a quella dell'amministratore formale: rilevano i fatti concreti (controllo effettivo, ideazione e promozione delle operazioni, uso di 'teste di legno', svolgimento di atti tramite soggetti o società a lui riconducibili).
- La preesistenza di passività nelle società oggetto di operazioni (conferimenti, fusioni, scissioni) non esclude la rilevanza penale se l'operazione è stata concepita e realizzata con la consapevolezza che la società beneficiaria sarebbe stata priva di attività utili e inevitabilmente destinata al fallimento.
- In Cassazione il sindacato sulla valutazione delle prove è molto limitato: si controlla la motivazione (coerenza, assenza di illogicità manifesta, relazione tra fatto e decisione) più che la riconsiderazione fattuale delle prove.
- La riformulazione o ampliamento della contestazione (es. includere nella imputazione operazioni successive come la fusione) è ammissibile se dal capo d'imputazione risulta comunque chiaro l'oggetto della contestazione; contestazioni formali non sempre impediscono la decisione su condotte correlate.
- La valutazione di prevalenza tra attenuanti e aggravanti è rimessa al giudice di merito e sarà cassabile solo per motivazione manifestamente illogica o arbitrarie; non basta una diversa valutazione possibile da parte della difesa.
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