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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29440/2025 del 12/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ortuso era stato condannato per il reato di detenzione e trasporto di cocaina (artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990) in concorso con altri: la droga (circa 21,884 kg) era occultata in un doppiofondo realizzato sull'autovettura di sua proprietà. La Corte d'appello aveva ritenuto provato il suo concorso non come conducente del mezzo che materialmente trasportava lo stupefacente, ma per aver fatto realizzare il doppiofondo, aver consegnato e ricondotto il veicolo a chi lo aveva modificato, averne mantenuto la disponibilità e averne agevolato l'utilizzo per il traffico. Il ricorso in Cassazione contestava, tra l'altro, la motivazione della sentenza, l'utilizzo di accertamenti del R.I.S. provenienti da altro procedimento, l'applicazione della circostanza aggravante per ingente quantitativo e la recidiva nonché il diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati o inammissibili i motivi proposti: la motivazione della Corte d'appello è stata considerata coerente e complessivamente valida, idonea a sostenere il concorso dell'imputato in virtù degli elementi indiziari (realizzazione del doppiofondo, consegna e ripresa del veicolo, disponibilità del mezzo, movimenti compatibili con ruolo di staffetta). L'uso degli esiti degli accertamenti R.I.S. non è stato ritenuto illegittimo, sia perché quegli atti risultavano inseriti nel fascicolo dell'indagine più ampia (operazione Eureka) sia perché la difesa non ha dimostrato l'incidenza dell'eventuale esclusione di tali elementi sulla conclusione probatoria complessiva; la circostanza aggravante per ingente quantità è stata confermata. La censura sulla recidiva è stata dichiarata inammissibile per genericità e la Corte ha motivato l'applicazione della recidiva e la rideterminazione della pena al minimo edittale, mentre il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto correttamente argomentato.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73

    Norma che sanziona il traffico illecito di sostanze stupefacenti; è la fattispecie di reato contestata (detenzione e trasporto finalizzati allo spaccio). La Corte ha ritenuto integrato il concorso nel reato sulla base di condotte organizzative e di disponibilità del veicolo modificato.

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 80, co. 2

    Prevede la circostanza aggravante per l'ingente quantitativo di sostanza. La Corte ha confermato l'applicazione dell'aggravante ritenendo attendibili, nel fascicolo, elementi tecnici e il dato ponderale complessivo che indicano la quantità rilevante.

  • codice penale, art. 99, co. 3

    Disciplina la recidiva: la Corte ha ritenuto sussistente la recidiva in base al precedente penale e alla gravità dell'illecito attuale, motivando la misura dell'aumento della pena.

  • codice di procedura penale, art. 63, co. 4

    Criterio limitatore nella determinazione dell'aumento per recidiva: la Corte d'appello lo ha richiamato nella calibrazione dell'incremento di pena, spiegandone i motivi.

  • codice penale, art. 62-bis

    Prevede le attenuanti generiche e criteri per la loro concessione; la Corte ha negato l'applicazione valorizzando la gravità intrinseca del fatto e la vicinanza temporale con l'attività dell'organizzazione criminale, ritenendo insufficienti gli elementi positivi prodotti dalla difesa (es. lavoro esterno).

Massime di principio

  • In processi indiziari la valutazione della motivazione va compiuta nella sua globalità: critiche parcellizzate a singoli elementi fattuali difficilmente portano all'annullamento se la ricostruzione complessiva degli indizi è coerente.
  • La responsabilità per traffico di stupefacenti può fondarsi non solo sulla partecipazione al trasporto materiale ma anche su atti organizzativi e sulla disponibilità/controllo di strumenti (es. veicolo con doppiofondo) idonei a commettere il reato.
  • Accertamenti tecnici ottenuti in ambito di un procedimento connesso possono essere utilizzati se sono parte del fascicolo e la difesa non dimostra efficacemente la loro inutilizzabilità o l'incidenza della loro esclusione sul convincimento del giudice.
  • Per contestare l'applicazione di aggravanti (es. ingente quantitativo) o della recidiva è necessario prospettare censure specifiche e argomentate; motivazioni generiche o non specifiche sono inammissibili o inefficaci.
  • Le attenuanti generiche richiedono prova di elementi positivi che giustifichino un apprezzamento favorevole: la mera invocazione della buona condotta non è sufficiente se contrastata da elementi che evidenziano la gravità e il ruolo nell'organizzazione delittuosa.
  • Quando il ricorso contesta l'utilizzo di singoli elementi di prova, deve mostrare se e quanto la rimozione di tali elementi inciderebbe sul convincimento probatorio globale; l'assenza di tale dimostrazione rende la censura inefficace.

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