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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29438/2025 del 12/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso contro l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli del 28/10/2024 che aveva rigettato l'istanza ex art. 629-bis c.p.p. volta alla rescissione del giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli del 17/11/2023 (condanna per il reato ex art. 609-bis c.p.). Il ricorrente deduceva che l'appello era stato validamente proposto sia tramite PEC il 29/02/2024 alle 21:27 sia mediante deposito cartaceo il 1/3/2024 in cancelleria; contestava quindi l'erronea valutazione della Corte territoriale secondo cui la PEC era stata inviata a un indirizzo non corretto (ufficio G.I.P. invece che ufficio dibattimento) e che non risultava invece alcun deposito cartaceo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'impugnazione telematica era stata trasmessa a un indirizzo PEC non riferibile all'ufficio competente e che, secondo l'interpretazione dell'art. 87-bis comma 7 del d.lgs. 150/2022 e la giurisprudenza, tale errore rende l'impugnazione inammissibile. Non è stata fornita prova del deposito cartaceo in cancelleria; la nota di cancelleria acquisita ha attestato l'assenza di appello cartaceo. Per queste ragioni la sentenza di primo grado è divenuta irrevocabile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, con onere ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Fermo restando quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 3 del presente articolo, l'impugnazione è altresì inammissibile: a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto personalmente dal difensore; b) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui al comma 1; c) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato ...

    La Corte interpreta la norma in senso rigoroso: l'invio telematico a un indirizzo PEC non attribuibile all'ufficio competente determina l'inammissibilità dell'impugnazione, senza ampio spazio per interpretazioni estensive o per applicare il principio del raggiungimento dello scopo salvo prova che l'atto sia effettivamente pervenuto al giudice destinato nei termini.

  • art. 629-bis c.p.p.

    Norma procedurale richiamata quale base per la richiesta di rescissione del giudicato proposta dal difensore del ricorrente; la Corte ha ritenuto infondata l'istanza per carenza di impugnazione valida.

  • art. 609-bis c.p.

    Norma del codice penale relativa al reato per cui l'imputato era stato condannato in primo grado; contestualizza l'oggetto del giudizio sostanziale che ha dato luogo all'impugnazione.

  • art. 591 c.p.p.

    Richiamato nella normativa sul deposito telematico quale riferimento residuale; la Corte lo menziona nel contesto dell'art. 87-bis d.lgs. 150/2022.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per l'aggravio delle spese processuali: il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento in cassazione.

  • Giurisprudenza richiamata (Cass. pen. Sez. 2, n. 11795 del 21/02/2024 e Sez. 4, n. 48804 del 14/11/2023; Sez. 5, n. 26465 del 26/04/2022)

    La Corte si è richiamata a precedenti orientamenti che affermano il rigore nell'applicazione delle regole di trasmissione telematica delle impugnazioni e l'inammissibilità dell'invio a indirizzi PEC non corrispondenti all'ufficio competente; inoltre è richiamato il limite di applicazione del principio del raggiungimento dello scopo.

Massime di principio

  • L'invio telematico di un atto di impugnazione è efficace solo se effettuato all'indirizzo PEC ufficiale attribuito all'ufficio giudiziario competente; l'invio a un indirizzo diverso può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Il deposito cartaceo può sanare un errore del deposito telematico solo se provato documentalmente e se effettuato nei termini di legge; la mera dichiarazione del difensore non è sufficiente senza riscontri di cancelleria o altra documentazione probante.
  • Il principio del raggiungimento dello scopo non opera se non è dimostrato che l'atto è effettivamente pervenuto al giudice destinatario nei termini; la prova dell'effettiva conoscenza è essenziale.
  • In casi simili è fondamentale conservare e produrre ricevute telematiche, ricevute di deposito cartaceo, note di cancelleria, registrazioni di accesso e ogni altra prova oggettiva dell'avvenuto deposito.
  • Prima del deposito telematico il difensore deve verificare l'indirizzo PEC corretto per l'ufficio competente e, se possibile, considerare il deposito cartaceo parallelo entro i termini, documentando sempre il deposito con ricevute ufficiali.
  • Se risulta un errore di invio telematico, si rende necessario agire immediatamente per ottenere dalla cancelleria attestazioni scritte e, se possibile, proporre ricorsi straordinari o istanze urgenti per evitare la perdita del diritto di impugnare.

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